LEGGE 8 agosto 1995, n. 350
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.
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