DECRETO 22 dicembre 1994, n. 775
Entrata in vigore del decreto: 15-9-1995
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113;
Visto l'art. 2, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, che prevede l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e la sua articolazione a livello regionale;
Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 11 gennaio 1994, n. 29, il quale dispone che "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 2";
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Albo professionale
1.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.
2.L'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti e' articolato a livello regionale.
3.I direttori degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e quelli degli uffici provinciali del lavoro di Trento e Bolzano provvedono, su presentazione di domanda, all'iscrizione nell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti residenti nel territorio di competenza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 482/1968 reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private". - La legge n. 113/1985 reca: "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti". - La legge n. 29/1994 reca: "Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Privi della vista
1.Agli effetti del presente regolamento si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
Art. 3
Iscrizione e cancellazione
1.All'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti vengono iscritti i cittadini italiani privi della vista diplomati ai sensi e con le modalita' previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3.I terapisti della riabilitazione non vedenti, iscritti all'albo di cui all'art. 1, sono cancellati quando vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione stessa.
4.Qualora la gestione del suddetto albo professionale comporti oneri diversi da quelli propri del normale funzionamento dei competenti uffici ministeriali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto l'importo del contributo a carico degli iscritti, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 11 gennaio 1994, n. 29, e la relativa disciplina.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le unita sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le istituzioni private accreditate e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I diplomi conseguiti presso le predette scuole sono rilasciati a firma del responsabile delle medesime e del rettore dell'universita' competente. I corsi di studio previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. Ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado". - Il comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 29/1994 prevede che: "Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti".
Art. 4
Iscrizioni transitorie
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 29/1994 e' il seguente: "Art. 6 (Norme transitorie). - 1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'art. 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione".
Art. 5
Ricorsi
1.Avverso i provvedimenti di iscrizione e cancellazione dall'albo professionale, sono ammessi i normali ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro di grazia e giustizia BIONDI
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1995
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 259
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