DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 376

Type DPR
Publication 1995-07-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 11/9/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 30 aprile 1963, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessita' di modificare alcune norme della legge 23 agosto 1993, n. 352, allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ispettorati micologici Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.Il Ministero della sanita' stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalita'.

2.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici). AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 9. - 1. Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unita' sanitarie locali, uno o piu' centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale".

Art. 2

Vendita di funghi freschi spontanei Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale.

2.L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.

3.La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4.Per l'esercizio dell'attivita' di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, e' richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 14. - 1. La vendita dei funghi freschi spontanei e' soggetta ad autorizzazione comunale. 2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli".

Art. 3

Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalita' previste dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 15. - 1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei e' consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo le modalita' previste dal regolamento locale d'igiene".

Art. 4

Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I.

2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3.E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purche' riconosciute commestibili dalla competente autorita' del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 16. - 1. E' consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varieta' di funghi freschi spontanei: a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus cibarius; c) Cantharellus lutescens; d) Amanita caesarea; e) Marchella (tutte le specie); f) Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa; g) Tricholoma georgii; h) Pleurotus eringii; i) Armillaria mellea. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 5

Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

2.Possono altresi' essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purche' legalmente commercializzate in detti Paesi.

3.I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4.La durabilita' dei funghi secchi non puo' essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

6.La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 17. - 1. Con la denominazione di 'funghi secchi' possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varieta': a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus (tutte le specie); c) Agaricus bisporus; d) Marasmius oreades; e) Auricularia auricula-judae. 2. Possono essere altresi' poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con la denominazione di 'funghi porcini' possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo. 4. E' obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: 'Contenuto conforme alla legge'. 5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato".

Art. 6

Confezionamento dei funghi Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.

2.Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalita' del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3.I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 18 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 18. - 1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la meta' di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie. 3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalita' del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta. 4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione".

Art. 7

Funghi porcini Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.

2.Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.

3.La vendita dei funghi secchi sfusi e' soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 19 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 19. - 1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. E' consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purche' rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 17, comma 5".

Art. 8

Gamme di quantita' nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantita' nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2.Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 20 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 20. - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantita' e di capacita' nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi. 2. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m".

Art. 9

Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

1.I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.

2.L'elenco di cui all'allegato II puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.E' consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purche' riconosciuti commestibili dalla competente autorita' del Paese d'origine.

4.I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.

5.La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.

6.Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie.

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