DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1995, n. 384
Entrata in vigore del decreto: 3/10/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare l'art. 6, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visti i due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 con i quali e' stata disposta l'istituzione del Dipartimento dello spettacolo e del Dipartimento del turismo;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, ed in particolare l'art. 5, comma 4, con il quale e' stata prevista la riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato gia' in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo;
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, di conversione del richiamato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
Vista la nota in data 18 febbraio 1992, n. 19/R con la quale il direttore della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rappresentato l'esigenza di elevare da tre a cinque il numero delle divisioni in cui si articola il predetto ufficio di ragioneria alla luce degli accresciuti adempimenti conseguenti all'evoluzione legislativa e normativa in materia di controllo e di corretto riscontro nella gestione delle risorse finanziarie;
Vista la nota in data 25 marzo 1992, n. 118995, con la quale l'Ispettorato generale di finanza ha manifestato parere favorevole in ordine alla richiesta di cui trattasi, scaturita dalla necessita' di far fronte alla entita' e varieta' degli adempimenti nonche' di garantire che l'attivita' di riscontro non subisca ritardi o rallentamenti;
Vista la nota in data 22 luglio 1994, protocollo n. 1735/94/7.515. con la quale, tra l'altro, e' stata raggiunta l'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 4 del successivo decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Considerato che i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1994 prevedono e disciplinano l'organizzazione di due distinti dipartimenti per lo spettacolo e per il turismo definendone altresi' le materie di rispettiva competenza sulle quali dovra' essere esercitato il controllo amministrativo-contabile da parte della Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Valutate le accresciute incombenze del richiamato Ufficio di ragioneria;
Considerato che si rende possibile riutilizzare il personale e le due divisioni della soppressa Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la cui legge istitutiva e' stata abrogata in seguito all'esito di referendum popolare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994, n. 1036/94;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' articolata in cinque divisioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge n. 427/1985 reca: "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo vigente dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge n. 537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". - Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.L. n. 97/1995 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) e' il seguente: "4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993".
Art. 2
1.La prima divisione ha competenza in materia di affari generali, bilancio, patrimonio e gestione fuori bilancio, conti giudiziali, servizio trasmissione dati.
2.La seconda divisione ha competenza in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e organi collegati nonche' del personale di magistratura ed equiparato; pensioni e riscatti.
3.La terza divisione ha competenza in materia di spese di carattere generale, spese per l'acquisto di beni e servizi, spese di investimento, contributi, rendiconti.
4.La quarta divisione ha competenza in materia di servizi di segreteria e di archivio per gli uffici di pertinenza dell'ex Ragioneria centrale presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, stato giuridico e trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti del Dipartimento del turismo e del Dipartimento dello spettacolo, pensioni e riscatti; premi, contributi e sovvenzioni, spese varie, ammortamento mutui per attivita' turistiche e sportive, riscontro rendiconti.
5.La quinta divisione ha competenza in materia di spese e contributi per il sostegno del volontariato, per la tutela delle aree protette, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap, per gli interventi straordinari di carattere umanitario ed in materia di rapporti internazionali ed italiani all'estero; spese per il funzionamento di organi, comitati ed agenzie posti alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri; spese per i servizi della protezione civile; spese per il funzionamento dello "Sportello per il cittadino".
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 9
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.