DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 388
Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'emanazione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati, tra l'altro, dei magistrati della Corte dei conti;
Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con nota n. 1193/LP/201, del 10 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
2.In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti per le diverse magistrature, i rispettivi istituti". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 58 del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati".
Art. 2
Disposizioni generali
1.I magistrati della Corte dei conti non possono ricoprire cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art. 1 del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.
2.Gli incarichi non possono essere conferiti ne' autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato, o per il prestigio e l'immagine della magistratura della Corte dei conti.
3.Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilita' con l'attivita' d'istituto, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto, il numero complessivo dei magistrati della Corte dei conti utilizzati dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualita' degl'incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonche' all'opportunita' che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.
4.I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresi', della professionalita', della qualifica rivestita, dell'anzianita' posseduta, dell'impegno nello svolgimento nell'attivita' d'istituto, dell'entita' dei proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della rilevanza complessiva degli incarichi stessi.
Art. 3
Incarichi consentiti e incarichi vietati
1.Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
2.Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato della Corte dei conti formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonche' il compenso, ove previsto.
4.Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri; per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina, e similari.
5.Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza, per la ratifica, nella prima seduta utile.
Art. 4
Cumulo di incarichi
1.I magistrati della Corte dei conti possono svolgere un solo incarico che comporti attivita' di carattere continuativo.
2.Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.
Art. 5
Comunicazione degli incarichi nell'ambito degli uffici di appartenenza
1.Tutti gli incarichi sono comunicati al Presidente della Corte dei conti.
2.Il Consiglio di presidenza, in relazione alle funzioni svolte dal singolo magistrato, con propria deliberazione, individua i titolari degli uffici ai quali i magistrati della Corte dei conti devono altresi' comunicare gli incarichi loro attribuiti.
3.Il presidente della Corte dei conti e i titolari degli uffici di cui al comma 2, tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunita' inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni o gli uffici, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.
Art. 6
Pubblicita' degli incarichi
1.Presso il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e' tenuto un elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. Di tale elenco possono prendere visione tutti i magistrati della Corte dei conti, con le modalita' previste dal Consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.
2.Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1992, n. 352, puo' prendere visione, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.
3.E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
Note all'art. 6: - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 reca: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 7
Disciplina del collocamento fuori ruolo
1.Il Consiglio di presidenza determina criteri integrativi per il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti, anche al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
2.Le cariche ricoperte presso autorita' indipendenti o di alta amministrazione e garanzia, e gli incarichi di Segretario generale presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte costituzionale, di capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di capo di gabinetto presso i Ministeri, di direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresi' collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di presidenza a svolgere attivita' di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): "Art. 17 (Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attivita' didattiche e scientifiche anche in universita' o istituti esteri o internazionali). - Al fine di garantire e favorire una piena commutabilita' tra insegnamento e ricerca, il rettore puo', con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facolta' interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attivita' di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non piu' di due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovra' tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Universita' distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano. I risultati dell'attivita' di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facolta' con le modalita' di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attivita' scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennita' di missione. Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso all'estero per attivita' di ricerca o di insegnamento e' utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario. I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attivita' scientifica nelle Universita' dei Paesi della Comunita' europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se piu' favorevole, che disciplina l'attivita' dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinera' anche il regime giuridico ed economico del periodo di attivita' all'estero. In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Universita' o l'ente estero o internazionale".
Art. 8
Norma transitoria
1.Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti o autorizzati prima della data della sua entrata in vigore.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 12
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