DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1995, n. 391

Type DPR
Publication 1995-07-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 103/1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, che ha reso esecutivo il regolamento delle radiocomunicazioni;

Vista la legge 4 giugno 1982, n. 375, di ratifica dell'accordo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149, di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, approvativo della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, approvativo del regolamento di attuazione della legge n. 223/1990;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Riconosciuta l'esigenza di regolamentare la radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Impianti in onde corte - Autorizzazione

1.L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2.L'autorizzazione e' rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

3.Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine e' comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.

4.L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".

Art. 2

Soggetti richiedenti - Requisiti

2.Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.

3.L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale, salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.

4.Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

5.I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.

Note all'art. 2: - La legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da ultimo con legge n. 256/1993, dispone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'. - La legge n. 575/1965 modificata da ultimo dalla legge n. 47/1994 e dal D.Lgs. n. 490/1994, reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa. - Gli articoli da 199 a 240 del codice penale dispongono circa le misure amministrative di sicurezza (misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali).

Art. 3

D o m a n d a

2.La domanda deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto se il richiedente non e' persona fisica, dall'attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6, dal progetto tecnico esecutivo e dalle necessarie autorizzazioni dei competenti enti locali.

4.Per l'eventuale trasporto dei programmi, i soggetti interessati, ove non siano disponibili impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, devono munirsi, per gli impianti da realizzare, dell'apposita concessione ad uso privato. La domanda per detta concessione puo' essere presentata unitamente a quella per l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 4

Bande di frequenze

1.L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, deve avvenire con l'utilizzazione delle bande di frequenze previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia.

2.L'utilizzazione delle frequenze negli orari di trasmissione proposti e' subordinata in via permanente all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 17 del regolamento delle radiocomunicazioni, da effettuare per il tramite dell'ufficio delle radiocomunicazioni dell'U.I.T. quattro volte l'anno. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione deve far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate nell'atto di autorizzazione, le apposite schede debitamente compilate con i dati richiesti. La mancata o tardiva presentazione delle schede suddette non consente il funzionamento della stazione per la stagione alla quale le schede si riferiscono.

3.Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, una stazione di radiodiffusione di cui all'art. 1, comma 1, arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche, il titolare dell'autorizzazione, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare i disturbi.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 17 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (1990): ----> Vedere Testo in inglese da Pag. 13 a Pag. 19 della G.U. <----

Art. 5

Limitazione, validita' e rinnovo delle autorizzazioni

1.I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, non possono ottenere piu' di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non puo' essere irradiato piu' di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di piu' frequenze.

2.L'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovata.

3.La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validita' dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 6

C o n t r i b u t i

Art. 7

Responsabilita'

1.Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, e' responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

Nota all'art. 7: - La legge n. 633/1941 detta le norme generali sul diritto d'autore e la legge n. 866/1973 autorizza la ratifica della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Art. 8

Propaganda elettorale

1.La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Nota all'art. 8: - Le disposizioni vigenti in tema di propaganda elettorale sono le seguenti: legge n. 515/1993, articoli 1 e 2; legge n. 448/1994; provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 23 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993); provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 26 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994); deliberazione del Senato della Repubblica 21 luglio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994); decreto della Camera dei deputati 26 luglio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994); decreto-legge n. 182/1995 (non convertito in legge, sostituito, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386, in corso di conversione in legge).

Art. 9

D i v i e t i

1.E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1.

2.E' fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.

3.E' vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.

Art. 10

O b b l i g h i

1.Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato.

2.Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all'art. 1, comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.