DECRETO 19 giugno 1995, n. 422
Entrata in vigore del decreto: 29-10-1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e le sue successive modificazioni, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffidi provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro L, tabella XIV, dell'allegato A relativo all'istituzione del ruolo dei dirigenti superiori del Ministero dell'industria per i servizi delle camere di commercio;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 20 relativo ai segretari generali;
Visto il comma 4 del predetto art. 20, che prevede la istituzione di un elenco di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, nonche' il comma 4 dello stesso articolo, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la definizione di criteri e di modalita' per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta in conformita' ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 19, comma 1, e 23;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere n. 1580/94 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 265428 del 9 giugno 1995);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Istituzione dell'elenco
1.Presso la Direzione generale del commercio - Servizio centrale delle camere di commercio e degli UU.PP.I.C.A - Divisione VIII e' istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camere di commercio.
2.Il dirigente preposto alla predetta divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e puo' nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ((1))
Art. 3
Procedimento di iscrizione
1.L'iscrizione nell'elenco e' disposta, con provvedimento motivato dal direttore generale del commercio.
2.Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il funzionario responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare ovvero delle integrazioni. ((1))
Art. 4
Domanda di iscrizione
1.La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, deve recare in calce la firma dell'interessato autenticata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2.Alla domanda deve essere allegato il profilo professionale dell'interessato redatto secondo lo schema di cui all'allegato B del presente regolamento. ((1))
Art. 5
Tenuta dell'elenco
1.L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco e' pubblico ed e' tenuto con tecniche informatiche che consentono la consultazione su terminali anche remoti attraverso il collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'elenco e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero con riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio.
2.L'ufficio preposto alla tenuta dell'elenco provvede a redigere un repertorio informatizzato che riporta per ciascun nominativo i dati e le notizie previste dallo schema di profilo professionale di cui all'art. 4, comma 2. Le camere di commercio hanno accesso diretto al repertorio attraverso il collegamento informatico.
3.Per ciascun nominativo e' formato un fascicolo personale per la raccolta e la conservazione dei relativi atti e documenti.
4.All'aggiornamento del repertorio e del fascicolo personale sulla base di atti o documenti trasmessi dall'interessato si provvede entro trenta giorni dalla data di ricezione.
5.Per i soggetti diversi dalle camere di commercio, salvo quanto precisato al comma 2, l'accessso al repertorio ed ai fascicoli personali sono consentiti nei limiti e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ((1))
Art. 6
Requisiti professionali
Art. 7
Requisiti per i dirigenti pubblici
1.I dirigenti delle camere di commercio, dell'unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici attestano il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione o ente di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco, dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo. L'attestato deve, altresi', riportare gli estremi dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2.Possono essere considerate solo le funzioni esercitate con qualifica dirigenziale ovvero con qualifiche funzionali non inferiori a quella di direttore di divisione della ex carriera direttiva. ((1))
Art. 8
Requisiti per i soggetti provenienti da imprese pubbliche o private
1.I soggetti provenienti da imprese pubbliche o private attestano il possesso di uno dei diplomi di laurea in materia giuridico-economica riconosciuti equipollenti dal Ministero della ricerca scientifica e dell'universita' ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, nonche' dei requisiti soggettivi prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2.I soggetti di cui al comma 1 attestano il possesso della necessaria professionalita' mediante il profilo di cui all'art. 4, comma 2, nonche' il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 mediante apposita dichiarazione dell'impresa di provenienza dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo.
3.Possono essere considerate solo le esperienze acquisite in qualifiche dirigenziali. ((1))
Art. 9
Cancellazione dall'elenco
2.La cancellazione dall'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la cessazione da oltre due anni del rapporto di lavoro con imprese pubbliche o private comporta la cancellazione dall'elenco.
3.La Direzione generale del commercio puo' effettuare in qualsiasi momento accertamento e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti richiesti.
4.Il provvedimento di cancellazione dall'elenco per i motivi di cui al comma 1, lettera c), e' adottato dal direttore generale del commercio previa contestazione all'interessato. ((1))
Art. 10
Revisione dinamica dell'elenco
1.La Direzione generale del commercio provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. ((1))
Art. 11
Norme finali e transitorie
1.I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa sono iscritti di diritto nell'elenco.
2.L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio e' esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui all'art. 10.
3.Sino a quando non verra' formato l'albo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i dirigenti pubblici potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco, senza il possesso del requisito di iscrizione all'albo, fatti salvi l'accertamento d'ufficio da parte della direzione generale del commercio una volta realizzato l'albo stesso e il potere di disporre la cancellazione dall'elenco in caso di mancata iscrizione all'albo.
((1))
Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 222 ((1))
Allegato A
ALLEGATO A FAC-SIMILE DI DOMANDA per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali delle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (da redigere in carta semplice). Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VIII - Via Molise, 2 - 00187 - ROMA Il sottoscritto .................................................. nato a .................................... il ...................... residente in ......................... via .......................... n. ...... telefono .................... chiede di essere iscritto, ai sensi dell'art. 20 (comma 2) della legge n. 580/1993, nell'elenco dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Allo scopo: a) unisce, secondo lo schema di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione, il proprio profilo professionale che costituisce parte integrante della presente domanda; dichiara (le voci di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere compilate solo dagli aspiranti non pubblici dirigenti): 1) di possedere la cittadinanza italiana (); 2) di godere dei diritti civili e politici; 3) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione; b) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a carico (); c) di eleggere il proprio domicilio agli effetti della presente domanda nel comune di ........................... c.a.p. ............ via .............................. n. .... telefono ..............., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. Il sottoscritto allega alla presente domanda oltre al profilo professionale sopracitato la dichiarazione prevista dall'art. 6 (comma 4) del decreto di esecuzione. Data, ...................... Firma () ........................... ------------ () Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. (**) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate. () La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del regolamento. ((1))
Allegato B
ALLEGATO B ELENCO DEI SEGRETARI GENERALI DI CAMERA DI COMMERCIO E DEGLI ASPIRANTI A TALE FUNZIONE (Art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580) SCHEMA DI PROFILO PROFESSIONALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'INSERIMENTO NEL REPERTORIO INFORMATIZZATO DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 5. Dati anagrafici Codice fiscale ...................................................... Cognome ............................................................. Nome ................................................................ Data di nascita .......................................... sesso M F Comune/Stato estero di nascita ...................................... Dati funzionali Amministrazione, ente o azienda di appartenenza: Denominazione (per esteso) .......................................... Codice fiscale: ..................................................... Se trattasi di azienda privata indicarne l'attivita' prevalente ..... . ................................................................... Sede di servizio: Denominazione (per esteso) .......................................... Indirizzo della sede di servizio: Provincia ...................., Comune .............................. Via, piazza, ............................. C.A.P. ................. Attivita' svolta in via prevalente dall'unita' operativa in cui si presta servizio (descrivere sinteticamente): Qualifica attualmente rivestita. Posizione Per i dirigenti di amministrazioni o enti pubblici: (R=in ruolo; F=fuori ruolo; C=comandato; D=a disposizione; A=altro). Per i dirigenti di imprese pubbliche o private: (S=in servizio presso imprese; D=distaccato presso altri soggetti). Requisiti professionali (Art. 6, comma 1) Fornire, limitatamente all'ultimo quinquennio e in forma sintetica, le notizie previste ai commi 2 e 3 dell'art. 6; dette notizie devono corrispondere a quelle rese ai sensi dell'art. 4 dall'amministrazione, ente o impresa di appartenenza. Titoli e requisiti culturali Titolo di studio piu' elevato conseguito: ........................ Altri titoli di studio, eventuali specializzazioni, master e altri corsi di formazione in Italia o all'estero, purche' di durata non inferiore ai tre mesi che si ritiene utile evidenziare: a) ............................................................. ((1))
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