DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 395
Entrata in vigore del decreto: 7-10-1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze Armate", emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA - CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA - UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo Forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS - UIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995);
Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta:
TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO, CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E CORPO FORESTALE DELLO STATO).
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2.Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3.Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995.
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