DECRETO 27 aprile 1995, n. 392

Type Decreto
Publication 1995-04-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Considerata la necessita' di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalita' di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;

Considerata l'opportunita' di far coincidere l'operativita' dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12, della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;

A D O T T A: il seguente regolamento:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Applicabilita' del presente regolamento

1.Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2.Nel presente regolamento per istituti e per sezioni, anche al singolare, si intendono gli istituti e le loro sezioni di cui al precedente comma. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 401/1990, reca: "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 740/1940 e' il seguente: "Art. 12. - Alla fondazione di istituti italiani di cultura all'estero, aventi il fine di favorire la diffusione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo delle relazioni intellettuali dell'Italia con i Paesi stranieri, si provvede mediante decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per l'educazione nazionale e per le finanze. Con lo stesso decreto e' approvato il relativo statuto e fissato l'eventuale assegno a carico dello Stato. Il Ministero degli affari esteri ha pure facolta' di sussidiare istituti italiani di cultura esistenti all'estero, i quali per i fini, l'ordinamento e l'attivita' loro siano stimati degni di incoraggiamento". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "Art. 7 (Istituti). - 1. Gli istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede. 2. Gli istituti, per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria e' soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti. 3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalita' della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti, fermo restando l'obbligo per gli istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attivita' svolta. 4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun istituto, a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio. 5. Gli istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali citta' degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero. 6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli istituti tra gli addetti agli istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli istituti fondatori. 7. Presso ogni istituto e' istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'istituto stesso, il cui ammontare iniziale e' disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli istituti interessati, anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilita' iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilita' che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di lire 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attivita' degli istituti di cultura". Le modalita' di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo".

Art. 2

Denominazione degli istituti

1.Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente.

Art. 3

Ambito territoriale di operativita' degli istituti

1.Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede ((e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401)).

Art. 4

Modalita' di svolgimento dell'attivita' istituzionale degli istituti

1.Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una piu' efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito.

2.Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.

Art. 5

Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti

1.Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonche' con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive.

2.Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attivita' degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in citta' in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.

((

2-bis.Per gli istituti che operano in piu' Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.

))

Art. 6

Sezioni distaccate specializzate gia' costituite

1.Le sezioni distaccate operanti per specifiche attivita' o settori di studio e ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, gia' costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 1.

Art. 7

Comitati di collaborazione culturale

1.I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2.I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attivita' degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attivita' degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 401/1990 e' il seguente: "Art. 9 (Comitati di collaborazione culturale). - 1. Presso gli istituti possono essere costituiti comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attivita' degli istituti stessi. 2. Sono chiamati a far parte dei comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei Paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonche' esponenti qualificati delle comunita' di origine italiana. 3. Le proposte per la costituzione dei comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli istituti e sottoposte all'approvazione delle autorita' diplomatiche competenti per territorio". - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 401/1990 si veda in nota all'art. 3.

Art. 8

Funzioni di coordinamento di area

1.Il Ministro degli affari esteri ((....)) puo' attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori ((....)) del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonche' ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2.L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo puo' comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore e' stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II ORGANICI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI

Art. 9

Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico

1.La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti e' definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 9: - Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 243/1993 recita: "In conformita' con le vigenti procedure, il Ministero degli affari esteri provvede a razionalizzare e ristrutturare la rete diplomatica e consolare e le istituzioni culturali e scolastiche all'estero ivi comprese le iniziative e le attivita' di assistenza scolastica previste dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, ed opera una conseguente riduzione del personale attualmente in servizio presso le suddette strutture, anche mediante la fissazione, relativamente al triennio 1993-1995, di un limite massimo di otto anni di permanenza all'estero per tutto il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".

Art. 10

Attivita' dei direttori e degli addetti

((...))

1.I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2.Gli addetti degli istituti collaborano con il direttore per il raggiungimento delle finalita' istituzionali, svolgendo i compiti assegnati loro dal capo dell'istituto. In tale quadro, all'inizio di ogni anno il direttore assegna ad ogni addetto i settori di prevalente sua competenza; tale assegnazione puo' essere modificata dal direttore in qualsiasi momento, in relazione alle esigenze dell'istituto.

3.Ogni addetto di cui al comma precedente redige a fine anno una relazione sulla propria attivita' e la rimette al direttore ((, che ne tiene conto anche ai fini della valutazione sulla performance individuale dell'addetto)).

((

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