DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 398

Type DPR
Publication 1995-07-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordinamento degli organi collegiali dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e' abrogato.

3.Alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero della sanita', il numero 2) e' soppresso.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

GUZZANTI, Ministro della sanita'

CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995

Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 3 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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