DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 417

Type DPR
Publication 1995-07-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-10-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza;

Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Titolo primo LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI E I LORO COMPITI

Art. 1

Biblioteche pubbliche statali

1.Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono cosi' ripartite per regione: Piemonte: Torino: Biblioteca nazionale universitaria; Torino: Biblioteca reale. Lombardia: Milano: Biblioteca nazionale Braidense; Cremona: Biblioteca statale; Pavia: Biblioteca universitaria. Liguria: Genova: Biblioteca universitaria. Veneto: Venezia: Biblioteca nazionale Marciana; Padova: Biblioteca universitaria. Friuli-Venezia Giulia: Trieste: Biblioteca statale; Gorizia: Biblioteca statale Isontina. Emilia-Romagna: Bologna: Biblioteca universitaria; Modena: Biblioteca Estense universitaria; Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale). Toscana: Firenze: Biblioteca nazionale centrale; Firenze: Biblioteca Marucelliana; Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana; Firenze: Biblioteca Riccardiana; Lucca: Biblioteca statale; Pisa: Biblioteca universitaria. Marche: Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli. Lazio: Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II; Roma: Biblioteca Angelica; Roma: Biblioteca Casanatense; Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte; Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea; Roma: Biblioteca medica statale; Roma: Biblioteca statale Baldini; Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina; Roma: Biblioteca Vallicelliana. Campania: Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III; Napoli: Biblioteca universitaria. Puglia: Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi. Basilicata: Potenza: Biblioteca nazionale. Calabria: Cosenza: Biblioteca nazionale. Sardegna: Cagliari: Biblioteca universitaria; Sassari: Biblioteca universitaria.

2.Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali: Veneto: Padova, Abbazia di S. Giustina; Teolo (Padova), Abbazia di Praglia. Lazio: Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino; Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti; Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa; Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo; Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica; Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari. Campania: Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava; Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine; Napoli, Oratorio dei Gerolamini. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti - La legge 31 gennaio 1926, n. 100, recante "Sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1926, n. 25, recita agli articoli 1 e 2; "Art. 1. - Sono emanate con reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare: 1 l'esecuzione delle leggi; 2 l'uso delle facolta' spettanti al potere esecutivo; 3 l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli enti ed istituti pubblici, eccettuati i comuni, le province, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le universita' e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalita' giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge. Resta ferma la necessita' dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili". Art. 2. - L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, e' data con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato". - Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana". - Il D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, reca "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica". - Il D.L. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 reca: "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali". - La legge 14 gennaio 1993, n. 4, oltre a convertire in legge il D.L. n. 433/1992 di cui sopra, contiene anche disposizioni in materia di biblioteche statali di archivi di Stato.

Art. 2

Compiti

2.I compiti di cui al comma precedente sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche e istituzioni, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. In particolare le biblioteche universitarie attuano il coordinamento con le universita' nelle forme ritenute piu' idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

Titolo secondo ORDINAMENTO INTERNO

Art. 3

Tutela del patrimonio

1.I locali ove ha sede la biblioteca e quanto in essi contenuto, il patrimonio documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature, sono affidati per la custodia al direttore.

Art. 4

Notifica delle sottrazioni

1.E' obbligo di ogni impiegato dare tempestivamente notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente conoscenza.

2.Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario viene annotato nel registro apposito di cui all'art. 15, comma primo, lettera b).

Art. 5

Registrazioni in entrata

1.Qualsiasi unita' di materiale documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, nonche' schedari, scaffalature e contenitori, immobili per destinazione, che entrano a far parte del patrimonio della biblioteca, devono essere iscritti nel registro cronologico d'entrata (modello 1).

2.Ove opportuno, nel registro cronologico d'entrata possono tenersi distinte le registrazioni del materiale documentario a stampa da quelle relative al materiale documentario non a stampa e agli oggetti e contenitori di cui al primo comma del presente articolo (modelli 1a, 1b, 1c).

3.Registrazioni distinte per il materiale documentario possono, inoltre, essere tenute a seconda della provenienza per acquisto, deposito obbligatorio, cambio, dono (modello 1-bis).

4.In ogni caso il numero d'entrata deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii.

5.Viene assegnato un numero d'entrata diverso ad ogni unita' del materiale documentario, anche nel caso di pubblicazioni in piu' parti fisicamente distinte. Nel caso di periodici, il numero d'entrata viene iscritto solo sul primo fascicolo di ogni annata.

6.Per i documenti la cui natura o consistenza, in rapporto alle funzioni della biblioteca, consigli una gestione per classi o gruppi, l'iscrizione nel registro cronologico di entrata, di cui al primo comma del presente articolo, e' consentita per gruppi di contenuto affine, o di simile formato, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di indicare per ogni gruppo di documenti il numero complessivo, nonche' di assegnare un proprio esponente ad ogni unita'.

7.Il registro di cui al primo comma del presente articolo e' rilegato a volume.

Art. 6

Cambi e depositi

1.La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificita' delle raccolte, puo', con autorizzazione ministeriale, cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario.

2.Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio, cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto un timbro particolare, per indicare che il documento e' stato ceduto e per annullare il precedente che indicava la proprieta' della biblioteca cedente.

3.Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le modalita' di cui al successivo art. 14.

4.Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andra' registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).

Art. 7

Servizi automatizzati

1.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dagli articoli 4, secondo comma, e 5, primo comma, sono sostituiti dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purche' questi siano completi di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti e vengano periodicamente rilegati a volume.

Art. 8

Inventari topografici

2.Negli inventari di cui al comma precedente, alla descrizione essenziale di ogni unita' si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro cronologico d'entrata.

3.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, gli inventari a volume, previsti dal presente articolo, sono sostituiti dalle registrazioni in memoria, purche' complete di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti.

4.I dati cosi' registrati debbono essere resi riproducibili e consultabili nella sequenza prevista dai suddetti modelli, conservando memoria delle eventuali correzioni apportate.

Art. 9

Cancellazioni e correzioni

1.Negli inventari e' rigorosamente vietato cancellare.

2.Le correzioni necessarie si apportano in modo che si possa comunque leggere quello che prima era scritto.

Art. 10

Cataloghi

2.Le biblioteche possono, altresi', avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni piu' numerose o piu' significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza.

3.Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici.

4.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.

Art. 11

Norme di catalogazione

1.Il Ministero promuove ed approva le norme per la catalogazione dei documenti e, su richiesta delle singole biblioteche, autorizza l'impianto di nuovi cataloghi e l'impiego di nuovi supporti.

Art. 12

Conservazione di cataloghi e inventari

1.I cataloghi e gli inventari fuori uso, nonche' gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisizione di intere collezioni, debbono essere conservati in modo da permetterne la consultazione.

Art. 13

Trattamento dei documenti

1.Il materiale documentario deve essere annotato nel registro cronologico d'entrata e nel rispettivo inventario topografico e deve, inoltre, essere descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente regolamento.

2.La descrizione di ciascun documento nei cataloghi deve essere corredata dall'indicazione del numero di iscrizione nel registro cronologico d'entrata e dalla collocazione.

3.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le operazioni descritte nei commi primo e secondo del presente articolo sono svolte secondo le rispettive procedure.

5.Ove ragioni estetiche e pratiche lo consiglino, il numero d'entrata e la collocazione possono segnarsi direttamente sul documento o sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono piu' opportuni.

6.Tutti i documenti aventi carattere di rarita' e/o di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell'interno della copertina un cartellino recante il nome del donatore e la data del dono.

Art. 14

Indicazione di appartenenza

1.Su ciascuno dei documenti indicati nel precedente art. 13, comma quarto, deve essere apposto un timbro con il nome della biblioteca.

3.Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del timbro debbono essere tali da non pregiudicare l'estetica, la conservazione e l'uso del documento e dell'oggetto.

Art. 15

Schedari, registri e bollettari

2.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni degli schedari, registri e bollettari, previsti dal presente articolo, sono assicurate dall'elaboratore.

Art. 16

Registrazioni del materiale sottoposto ad interventi di conservazione e restauro

2.Nei registri di cui al comma precedente, l'affidatario dopo il riscontro di consegna, con l'apposizione della propria firma, annota il giorno in cui ha ricevuto i documenti e quello in cui si impegna a restituirli.

3.All'atto della consegna, l'affidatario riceve un elenco di accompagnamento (modello 9) che egli restituisce, ad intervento avvenuto, congiuntamente ai documenti ricevuti in consegna.

4.Il direttore della biblioteca puo' concedere le proroghe ritenute necessarie per un completo e corretto intervento finalizzato alla conservazione del materiale documentario.

5.All'atto della restituzione del materiale, in precedenza affidato per interventi di conservazione, l'incaricato dalla direzione della biblioteca registra l'avvenuta restituzione apponendo la propria firma sui registri di cui al primo comma del presente articolo.

6.Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, i registri previsti dal presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi in precedenza elencati.

Art. 17

Statistiche

1.Ogni anno ciascuna biblioteca invia al Ministero i dati statistici previsti dal modello SISTAN in vigore (modello 10).

Art. 18

Registri contabili ed amministrativi

2.La biblioteca deve, inoltre, provvedersi di tutti gli stampati occorrenti per le operazioni e per gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e da ogni istruzione diramata in applicazione di questi.

3.Ove la gestione della biblioteca sia in tutto o in parte automatizzata, i registri e i bollettari di cui al primo comma del presente articolo sono sostituiti dalle registrazioni in memoria e dagli stampati prodotti dall'elaboratore, purche' completi di tutti gli elementi in precedenza indicati.

Art. 19

Programmazione triennale ed annuale

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