DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418

Type DPR
Publication 1995-06-30
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 22/10/1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A

il seguente regolamento: NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1.Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalita', risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a contenere biblioteche ed archivi.

2.Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. - Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante "Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1943. - Il D.M. 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982. - La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984. - Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987, e' stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987). - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. - La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1991.

Nota all'art. 1: - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' citata nella nota alle premesse.

Art. 2

Attivita' consentite negli edifici per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1.Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attivita' comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attivita' principale unicamente se dette attivita' risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229).

2.L'attivita' di cui al comma 1 deve altresi' rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

3.Per le aree al servizio dell'attivita' principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno.

4.Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga gia' concessi nonche' i pareri formulati caso per caso e quanto gia' consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla publicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee e' subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.

5.I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982 n. 218).

6.Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali e' gia' previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attivita' disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalita' per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonche' i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunita' economica europea.

Capo II PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3

Disposizioni di esercizio

1.E' vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' depositare sostanze che possono, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

2.Il carico d'incendio delle attivita' di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non puo' essere incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantita' massima dovra' essere in ogni caso predeterminata.

3.Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendo esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potra' essere modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.

4.Per le attivita' di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalita' a tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovra' superare i 50 kg/m(Elevato al Quadrato) in ogni singolo ambiente.

5.Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.

Art. 4

Sale di consultazione e lettura

1.Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

2.A tal fine deve essere realizzato il percorso piu' breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, cosi' come specificato al successivo art. 10.

3.I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacita' di deflusso non superiore a sessanta persone.

4.Il conteggio delle uscite puo' essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto piu' stretto dell'uscita.

5.Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.

Art. 5

D e p o s i t i

1.Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.

2.Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.

3.Nei depositi il cui carico di incendio e' superiore a 50 kg/m(Elevato al Quadrato) debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.

4.Nei locali dovra' essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

Art. 6

Impianti elettrici

1.Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1 marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2.Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali e' prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.

3.L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.

Art. 7

Ascensori e montacarichi

1.Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 8

Mezzi antincendio

1.Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacita' estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.