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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 415

Current text a fecha 1995-10-04

Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507 (in G.U. 30/11/1995, n.280).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

E M A N A il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

2.Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3.Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

4.I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.

5.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

6.Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. ((Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' sostituito dal seguente: "Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471")).

Art. 2

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994

1.I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). La denuncia e' affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2.Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3.I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione e' valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4.Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, e' prorogato al 30 giugno 1995.

5.I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorita' di pubblica sicurezza ((o all'autorita' prefettizia)). Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfettaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994 recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994.

6.Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi: "9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995. 9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 3

Interventi di coordinamento delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, con le disposizioni di provvedimenti emanati a seguito dei recenti eventi alluvionali.

1.Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono soppressi il primo e il secondo periodo e nel terzo periodo le parole: "del massimale o delle percentuali" sono soppresse.

2.L'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppresso.

3.Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' soppresso.

4.La lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' soppressa.

5.All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443".

6.Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "ad uso abitativo" sono inserite le seguenti: "e non abitativo".

7.Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "dei nove decimi" sono soppresse.

8.All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalita' e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1".

9.All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalita' di cui al comma 12"; nello stesso comma le parole: "28 febbraio 1995" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1995" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "(( L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 e' sospesa)) fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995".

Art. 4

Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.

2.Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".

4.Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995 ((ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal 1 gennaio 1996. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996)).

5.((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 507)).

Art. 4-bis

(( (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

1.All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-bis e' aggiunto il seguente: "27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".

2.Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 41-bis e' sostituito dal seguente: "41-bis prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale")).

Art. 5

Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica

2.All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

3.L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4.All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo le parole "e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "nonche' le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

5.Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali".

6.I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7.Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi. 7-bis. ll canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall' ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe.

8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)).

8-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)).

8-ter.I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell' articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

9.Al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995".

10.Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio 1995. Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".

Art. 6

Modalita' di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese

((1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato))

Art. 7

Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990

((1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarita' formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarita' o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa))

2.Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

((2-bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto))

Art. 8

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

FANTOZZI, Ministro delle finanze

CORONAS, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO