DECRETO 22 maggio 1995, n. 431

Type Decreto
Publication 1995-05-22
Ultimo aggiornamento 1995-10-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 4-11-1995

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio in data 29 maggio 1995;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Casi nei quali e' ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

2.La disciplina dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dalla Amministrazione della giustizia: albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari; albi degli ordini professionali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di detta legge, riguardanti le dichiarazioni sostitutive: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20.". "Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresi' i casi, le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonche', ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.". "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.". Note alle premesse: - Per la legge n. 15/1968 si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 130/1994 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) e' il seguente: "Art. 8 (Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri). - 1. Resta salva la facolta' dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione". Note all'art. 1: - Per il D.P.R. n. 130/1994, si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968, si veda in nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 2382 del codice civile: "Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi". - Il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 130/1994 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) e' il seguente: "2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di piu' provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato e' lo stesso per tutti gli interessati". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

Art. 2

Presentazione successiva della documentazione richiesta

1.L'invito di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, contiene l'indicazione che il provvedimento favorevole non potra' essere emesso fino a che i documenti richiesti non siano presentati in forma regolare e completa.

2.Se l'interessato non presenta i documenti nel termine fissato e' sospesa la decorrenza del termine finale del procedimento di cui all'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei documenti.

Art. 3

Irregolarita' ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive

1.La regolarizzazione ed il completamento della dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, avviene con le stesse modalita' previste per la sua presentazione, entro un termine di quindici giorni. Fino a che la rettificazione o il completamento non sia avvenuto il provvedimento favorevole non puo' essere emanato.

2.Qualora le irregolarita' di cui al comma 1, siano individuate in un momento successivo alla dichiarazione per iniziativa dello stesso dichiarante, quest'ultimo puo' procedere alla immediata rettifica prima dell'emanazione del provvedimento.

Nota agli articoli 3 e 4: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 130/1994: "Art. 5 (Irregolarita' ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione). - 1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarita' rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' comunicazione all'interessato di tali irregolarita' entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione. 2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non e' consentita ed il provvedimento favorevole non puo' essere emanato. In tal caso, e' obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione e' diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Art. 4

Irregolarita' ed incompletezza della documentazione presentata

1.La mancata rettificazione o regolarizzazione dei documenti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, entro il termine di quindici giorni, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancanta presentazione della documentazione prescritta.

Nota agli articoli 3 e 4: - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 130/1994: "Art. 5 (Irregolarita' ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione). - 1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarita' rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' comunicazione all'interessato di tali irregolarita' entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione. 2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non e' consentita ed il provvedimento favorevole non puo' essere emanato. In tal caso, e' obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione e' diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

Art. 5

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1.Se le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti alla Comunita' europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme.

Il Ministro: MANCUSO

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995

Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 16

Nota all'art. 5: - Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e' riportato in nota al titolo.

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