DECRETO 2 agosto 1995, n. 434
Entrata in vigore del decreto: 8-11-1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento;
Considerato che in attuazione del comma 8 del predetto art. 6 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo art. 6;
Considerata la necessita' di riservare a successivo specifico provvedimento la regolamentazione nazionale, relativa ai processi di riconversione dell'industria bellica in armonia con la corrispondente organica disciplina comunitaria;
Valutata l'opportunita' di dare intanto tempestiva applicazione agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria bellica;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 2 giugno 1994 e del 15 dicembre 1994;
Vista la comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti beneficiari
2.Per i rami di azienda derivanti da imprese gia' ammissibili ai benefici alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed istituiti con apposita deliberazione valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali, la predetta percentuale del 20% e' verificata nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
3.Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali, si fa riferimento al fatturato risultante dagli ultimi tre bilanci delle aziende preesistenti.
4.Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende, si prende in considerazione il fatturato delle aziende preesistenti.
5.Per i rami d'azienda gia' istituiti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attivita' di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio l990, n. 185, e che dispongono di una contabilita' gestionale autonoma dalla quale si possa evincere il risultato economico della gestione, la predetta percentuale del 20% e' verificata sulla base di una apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
6.Le iniziative proposte dalle imprese individuate ai sensi del precedente comma possono accedere ai contributi di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio l993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio l993, n. 237, solo se riferite ad unita' produttive ubicate nelle aree definite con decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per il testo dei commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 7, 8, 8-bis e 9 dell'art. 6 del D.L. n. 149/1993, recante interventi urgenti in favore dell'economia: "7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi. 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi. 8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere: a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonche' di quelle eventualmente provenienti dalla Comunita' economica europea; b) l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) i tempi di attuazione degli interventi previsti; d) le modalita' di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo. 9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1983 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.M. 20 dicembre 1993 e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse. - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e' il seguente: "Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobill ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare. 3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento: a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2. 5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4. 6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge". "Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per la societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale, purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al rcgistro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti della amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni". - Per il D.M. 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Tipologie di intervento
1.Ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, si intendono per interventi di razionalizzazione e ristrutturazione gli investimenti in immobilizzazioni tecniche volti a miglioramenti di processo e/o di prodotto nonche' gli oneri sostenuti per operazioni di concentrazione di attivita' produttive che comportino il trasferimento di impianti e/o stabilimenti.
2.A tali interventi e' riservato l'80% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
3.Agli interventi previsti dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, e non riconducibili alle tipologie indicate nel precedente comma e' riservato il 20% dello stanziamento previsto dal comma 7, art. 6, del decreto-legge n. 149/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Le modalita' ed i criteri di concessione sono determinati con specifico regolamento.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
Accordi di programma
1.Relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, ove compatibili, possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati.
2.Per gli interventi previsti al comma 1 sono ammesse iniziative integrate e coordinate di amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, regioni, enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati.
4.I soggetti pubblici operanti nelle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 1993 partecipano all'accordo di programma sulla base di proprie specifiche delibere che devono, tra l'altro, indicare l'ammontare del proprio impegno finanziario comunque non inferiore al 35% del valore complessivo dell'iniziativa.
5.Qualora l'iniziativa preveda la realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilita', il valore di queste ultime e' escluso ai fini del computo della predetta quota del 35%.
6.L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato rituale ed interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
7.L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8.L'accordo approvato produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in conformita' con le disposizioni recate sia da tale norma sia dalla legislazione vigente in materia urbanistica ed ambientale.
9.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila, con l'ausilio del responsabile dell'accordo, sull'esecuzione dello stesso e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 6, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
10.Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 47 della legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse. - Per il D.M. 20 dicembre 1993 si veda in nota alle premesse. - Il testo del terzo comma dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia". - Il testo dell'art. 20 dello statuto della regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. n. 455/1946, e' il seguente: "Art. 20. - Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, commi 1 e 2; 19, comma 1, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato". - Si trascrive il testo dell'art. 47 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3/1948: "Art. 47. - Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo statuto della regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri quando si trattano questioni che riguardano le regioni".
Art. 4
Comitato per la realizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa
1.Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e' istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonche' da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.
2.Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato puo' essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.
3.Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 5
Criteri per la selezione. Decorrenza. Misura degli interventi
1.Per quanto attiene agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 2, sono considerati prioritari i programmi che comportino incrementi di efficienza nei processi produttivi, comunque rispondenti ai criteri internazionali di controllo qualita' adottati dalla Difesa italiana, conseguiti attraverso: interventi di concentrazione di stabilimenti produttivi; ottimizzazione della capacita' produttiva attraverso opportune razionalizzazioni; rilevante variazione del capitale investito; concentrazione di strutture di ricerca e sviluppo; riduzione dei tempi di flusso e dei cicli produttivi; abbattimento dei costi fissi di gestione.
2.In relazione a quanto dispone l'art. 1, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammessi ai benefici anche gli interventi avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58. Cio' limitatamente alla quota di spesa ancora non sostenuta a tale data e purche' essa non sia inferiore al 50% del valore complessivo dell'intervento stesso.
3.Il Comitato, di cui al precedente art. 4, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delibera in merito al programma presentato.
Nota all'art. 5: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 237/1993, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 149/1993, piu' volte citato, prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58". Il D.L. n. 58/1993, di contenuto pressoche' analogo al D.L. n. 149/1993, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 1993), non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 1993).
Art. 6
Presentazione delle domande di contributo e modalita' istruttorie
1.I soggetti di cui all'art. 1, che intendono usufruire dei contributi previsti dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, presentano domanda in originale e copia, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento. Per gli anni successivi le nuove domande sono presentate a partire dal 15 febbraio e non oltre il 15 marzo di ciascun anno.
2.Le domande devono essere redatte in conformita' al modello riportato nell'allegato A e devono essere corredate della documentazione di cui all'allegato B.
3.Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi la necessita' di ulteriori chiarimenti provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
4.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esamina le domande secondo i criteri indicati all'art.
5.Sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale produzione industriale delibera il Comitato, di cui all'art. 4.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 149/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 7
Modalita' per la concessione di benefici
1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisita la delibera del Comitato di cui all'art. 4, emana entro trenta giorni il decreto di concessione dei benefici, in relazione ai singoli programmi approvati.
2.I disciplinari di concessione, che sono sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari, definiscono: contraente responsabile; oggetto del programma; tempi di realizzazione; l'entita' dei costi ammessi; l'entita' dei benefici concessi; le modalita' di erogazione dei benefici in relazione a stati di avanzamento dei lavori semestrali.
3.Il decreto di concessione e' notificato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, ai soggetti beneficiari, all'atto del perfezionamento amministrativo del provvedimento. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o i relativi tempi di realizzazione sono comunicati dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, con adeguata motivazione.
4.Le varizioni di cui al comma 3 che, acquisita la necessaria documentazione giustificativa, risultino coerenti con l'impostazione originaria del programma, cosi' come approvato dal Comitato di cui all'art. 4, sono valutate direttamente dagli uffici ministeriali. Le variazioni che possono incidere sostanzialmente sulla coerenza con gli obiettivi del programma, cosi' come originariamente approvato, sono nuovamente sottoposte alla valutazione del Comitato di cui all'art. 4.
5.In caso di mancata o parziale realizzazione del programma o in caso di grave inadempienza da parte dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, acquisita la necessaria documentazione, sentito il Comitato di cui all'art. 4, puo' procedere alla revoca o alla interruzione dell'erogazione dei benefici con eventuale applicazione di penali in misura comunque non superiore al 2% delle erogazioni gia' effettuate.
Art. 8
Erogazione e controlli
1.Sulla base dei consuntivi semestrali presentati dalle imprese beneficiarie, a stato di avanzamento lavori, redatti in conformita' al modello riportato nell'allegato C, e' erogato un importo sino all'80% dell'importo erogabile, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi stessi.
2.Il primo di tali consuntivi riguarda i costi sostenuti dall'inizio del programma all'ultimo giorno del mese antecedente la data di emissione del decreto ministeriale di concessione dei benefici di cui all'art. 7. I successivi riguardano i costi sostenuti rispettivamente per ciascun semestre a partire dalla sopracitata data di emissione del decreto ministeriale di concessione.
3.Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilevi l'incompletezza della documentazione di cui al comma 2, provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti, entro il predetto termine di trenta giorni e provvede alla relativa erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi di risposta, a meno che non rilevi la non conformita' alla presente normativa dei dati forniti dall'impresa.
4.Per l'erogazione del 20% a saldo e' effettuata una visita finale di accertamento da parte di una commissione ministeriale, che ha anche l'incarico di verificare il rispetto dell'accordo di programma e dei disciplinari relativi, nonche' l'effettivita' della spesa e la coerenza di essa con le destinazioni del programma. Della commissione - nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale, contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 7 - sono chiamati a far parte anche un magistrato amministrativo a riposo, che la presiede, un rappresentante dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali d'armamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed un rappresentante per ciascuno de Ministeri della difesa e del tesoro - Ispettorato generale del bilancio. Di detta commissione non possono far parte i componenti il Comitato di cui all'art. 4. Con il decreto di nomina sono fissati anche i relativi compensi.
5.La visita finale di accertamento e' effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'ultimo consuntivo. Il verbale di accertamento e' redatto entro trenta giorni dall'effettuazione della visita. L'erogazione del saldo e' disposta nei successivi trenta giorni.
Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 228
Allegato A
ALLEGATO A Schema di domanda (da redigere su carta intestata dell'azienda) Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - ROMA La sottoscritta ................................................ , intendendo realizzare interventi di razionalizzazione e ristrutturazione di attivita' produttive, chiede l'ammissione ai benefici di cui all'art. 6, commi 7, 8, 8-bis, 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237. Con la presente chiede altresi' la definizione dei contributi di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del D.M. n. ......... del 2 agosto 1995 per le seguenti attivita' .......................... che verranno realizzate presso .......................................... e che comporteranno costi complessivi di lire ....................... Per quanto concerne eventuali apporti per l'esecuzione delle attivita' oggetto della domanda, si dichiara che sono/non sono stati richiesti benefici a qualunque titolo ad altri organismi pubblici e che ha/non ha stipulato contratti con l'autorita' Difesa che comprendano, a qualsiasi titolo, rimborsi a fronte di oneri di ricerca, sviluppo e attrezzamento. Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti: a) notizie sull'azienda; b) descrizione dell'intervento/i; c) documentazione di cui all'allegato B al D.M. n. ............. del ................................................................. Le persone con le quali codesto spettabile Ministero potra' prendere contatti per ulteriori delucidazioni sono: ................. Firma (legale rappresentante) ....................................... __ a) Notizie sull'azienda. 1. Ragione sociale 2. Veste giuridica 3. Sede legale 4. Unita' produttive ( a) 5. Estremi iscrizione alla camera di commercio 6. Capitale sociale e sua ripartizione 7. Capitale fisso ( a) 8. Principali partecipazioni della richiedente (partecipazioni e settori di attivita' delle controllate e collegate) 9. Brevi cenni sulle principali vicende aziendali ( a) 10. Rami di attivita' (principali attivita' produttive dell'azienda) 11. Notizie di settore (a) (struttura del mercato, posizioni detenute, concorrenza) 12. Organizzazione e struttura dell'azienda ( a) 13. Personale in forza negli ultimi tre esercizi (a) e alla presentazione della domanda (dirigenti, impiegati, operai, ricorso alla cassa integrazione guadagni) 14. Fatturato degli ultimi tre esercizi con indicazione della quota relativa ad attivita' di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 (a) 15. Incidenza delle esportazioni negli ultimi tre esercizi (a) 16. Programmi aziendali (a) (investimenti produttivi ed altre iniziative a breve termine) 17. Investimenti nell'ultimo biennio (a) 18. Situazione patrimoniale e conti economici riclassificati da riportare nei seguenti prospetti: (a) ------------ (a) Dati relativi, ove del caso, al ramo di azienda e inquadrati nell'ambito di quelli relativi alla societa' richiedente. ___ Conto economico Esercizio Ultimo precedente esercizio (A) Valore della produzione. Ricavi della vendita e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Totale valore della produzione (A) (B) Costi della produzione. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Per servizi Per godimento di beni terzi Per il personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) Differenze tra valore e costi della produzione (A-B) (C) Proventi e oneri finanziari (D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie. Rivalutazioni (titoli/partecipazioni) Svalutazioni (titoli/partecipazioni) Totale delle rettifiche (E) Proventi e oneri straordinari. Proventi Oneri Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) Imposte sul reddito dell'esercizio Risultato dell'esercizio Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie Utile (perdita) dell'esercizio Stato patrimoniale ATTIVO Esercizio Ultimo precedente esercizio (A) Crediti verso soci per versamenti dovuti (B) Immobilizzazioni. I. Immobilizzazioni immateriali Costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilizzazioni in corso e acconti Altre Totale II. Immobilizzazioni materiali Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Altri beni Totale III. Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni Crediti Altri titoli Azioni proprie (valore nominale) Totale Totale immobilizzazioni (B) (C) Attivo circolante. I. Rimanenze Materie prime, sussidiarie e di consumo Scorte Totale II. Crediti III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilita' liquida Depositi bancari e postali Assegni Denaro e valori in cassa Totale attivo circolante (C) (D) Ratei e riscontri. Totale attivo (A+B+C+D) PASSIVO Esercizio Ultimo precedente esercizio (A) Patrimonio netto. I. Capitale II. Soci conto capitale III. Riserva da soprapprezzo delle azioni IV. Riserve di rivalutazione V. Riserva legale VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio VII. Riserve statutarie VIII. Altre riserve VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto (B) Fondi per rischi e oneri. Per trattamento di quiescenza ad obblighi simili Per imposte Altri Totale fondi per rischi e oneri (B) (C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (D) Debiti. Obbligazioni Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Altri debiti Totale debiti (D) (E) Ratei e riscontri. Totale passivo (A+B+C+D+E) b) Descrizione dell'intervento/i di razionalizzazione e ristrutturazione e/o operazioni di concentrazione di attivita' produttive. 1. Descrizione delle principali finalita' dell'intervento/i: ................................................................... 2. Individuazione delle priorita' (Art. 6, primo comma, del D.M. n. ......... Regolamento attuazione legge n. 237): ................................................................... 3. Prospetto riassuntivo dei costi: Costi prima Costi Costi dell'11-3-93 dall'11-3-93 totali Terreno. (1) Opere di sistemazione ed infrastruttura (1) Opere di demolizione e preparazione area (1) Fabbricati industriali (1) Fabbricati per servizi ed uffici (1) Impianti generali Macch. ed impianti specifici (2) Attrezzature (3) Costi di trasferimento Totale ------------ (1) compresa programmazione intervento/i. (2) esclusa programmazione attrezzature, compresa produzione interna. (3) compresi: progettazione, lay-out, oneri, per disattivazione impianti, costi trasporto, costi assicurazione etc. 4. Caratteristiche, consistenze e prezzi per gruppi omogenei di investimenti 5. Ubicazione dell'intervento/i 6. Previsione dei tempi dell'intervento/i (inizio attivita', entrata in esercizio, utilizzo a regime) 7. Previsioni sull'occupazione (riferite all'unita' aziendale interessata all'intervento/i) 8. Corrispondenza con programmi di approvvigionamento Ministero difesa (sono considerati equivalenti i programmi di cooproduzione NATO e alleati) 9. Eventuali miglioramenti di processo (descrizione) .................................................................... .................................................................... 10. Previsioni economiche (relative all'unita' aziendale interessata): Ultimo anno di esercizio precedente Anno intervento/i a regime Ricavi: Vendite a terzi Cessione interne Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti Altri proventi (+) Variazioni rimanze materie prime etc. Acquisti materie prime Cessioni interne Altri costi produzione (1) Costi generali (1) Costi commerciali (1) Costo del lavoro: produzione amministrativo e generale vendita Oneri finanziari (-) Redditivita' lorda Ammortamenti Partite strordinarie Risultato ante imposte ------------ (1) Escluse le retribuzioni al personale dipendente. 11. Prospetto riassuntivo sul miglioramento di alcuni dati di natura patrimoniale: Ultimo anno di esercizio precedente Anno intervento/i a regime Scorte materie prime Scorte semilavorati Immobilizzazioni fisse nette Totale 12. Piano finanziario nel periodo di attuazione dell'intervento: Fabbisogni: Immobilizzazioni tecniche Oneri di trasferimento _____ Fonti di copertura: Contributi Altri benefici da altri organi pubblici Disinvestimenti Indebitamento Autofinanziamento .fo on Altre (specificare in dettaglio)
Allegato B
ALLEGATO B DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 1. Certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. 2. Certificato dell'INPS attestante il settore di inquadramento dell'impresa. 3. Bilanci relativi agli ultirni tre esercizi precedenti la data della domanda. 4. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un ramo di azienda, dichiarazione del certificatore che evidenzi che il fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda sia composto per almeno il 20% da attivita' di produzione e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa: di conoscere l'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ed a fare applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona; di impegnarsi a fornire, nel caso in cui la normativa vigente lo richieda, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, la concessione edilizia ovvero, qualora trattasi di opere interne, come definite dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, copia autenticata della relazione presentata al sindaco a firma di un professionista abilitato, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti; di impegnarsi a fornire, nel caso in cui sia previsto l'acquisto del suolo, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia dell'atto di acquisto; di impegnarsi a fornire, ove l'impresa non sia proprietaria del suolo e di altri cespiti aziendali funzionali all'iniziativa, unitamente all'istanza relativa alla prima erogazione, copia autenticata del contratto dal quale deriva la disponibilita' dei beni, per un periodo minimo di cinque anni consecutivi se le agevolazioni richieste concernono solo macchinari, o di dieci anni consecutivi se concernono anche opere edilizie; di impegnarsi a fornire, unitamente alla istanza di erogazione a saldo, certificato rilasciato dalla competente autorita' che l'impianto non produce inquinamento, nonche' certificato di nulla osta prevenzione incendi; con cui si attesti che i dati, gli elementi e le notizie riportate nella domanda corrispondono a verita'. 6. Copia della comunicazione del Ministero della difesa attestante l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185. 7. Certificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.
Allegato C
ALLEGATO C Schema di domanda Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - ROMA La sottoscritta .................................................. con riferimento all'iniziativa di ................................... approvata con decreto ministeriale del .............................. che ha concesso contributo/finanziamento per l'importo di Lit. ......................., chiede l'erogazione dei benefici relativamente al periodo ............................... Si allega la seguente documentazione: - Consuntivo/i semestrali relativi ai seguenti periodi ........, redatti in conformita' al programma approvato, costituti da: * elenchi fatture e altri titoli di spesa, evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del legale rappresentante delle societa' attestanti le conformita' ai documenti originali; * prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo firmato dal legale rappresentante: - Relazione tecnica evidenziante l'avanzamento fisico del programma di interventi e gli eventuali scostamenti rispetto al programma approvato; - Certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/1990; - Indicazione del c/c bancario su cui effettuare gli accrediti. Firma .............................
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