Entrata in vigore della legge: 29-10-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144, e 28 giugno 1995, n. 260.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325, nonche' quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
CORONAS, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: DINI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 novembre 1995.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 361 All'articolo 1: Al comma 1, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, e' comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. E' altresi' autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche gia' avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilita'del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67"; al comma 1, il quinto periodo e' soppresso; il comma 10 e' soppresso. All'articolo 2: il comma 1 e' soppresso; il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalita', la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli distrettuali e' prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, e' prorogata fino al 1 giugno 1997. 3-bis. All'articolo 31 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: "3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione". 3-ter. All'articolo 33, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione""; il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994". All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994""; dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, gia' mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, dovra' essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte in fine, le parole: ", fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria". All'articolo 3, il comma 5 e' soppresso. All'articolo 4: al comma 3, le parole da: "cosi' come" fino a: "successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dallo stesso Ministro dell'interno"; e le parole da: "Entro lo stesso termine" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attivita' di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi". All'articolo 5: dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "uno o piu' servizi" sono inserite le seguenti: "e l'esercizio di funzioni". 8-ter. All'articolo 25, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "In particolare la convenzione deve" sono inserite le seguenti: "disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e"; e dopo le parole: "atti fondamentali del consorzio" sono inserite le seguenti: "; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili"."; dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilita' ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali""; al comma 10 le parole: "il 30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 1996"; al comma 11, all'alinea, le parole: "e' inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti"; al comma 11, al capoverso 1-bis: al secondo periodo, dopo le parole: "tutti gli enti aderenti" sono inserite le seguenti: "o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale"; e la parola: "commissario" e' sostituita dalle seguenti: "commissario o il collegio commissariale"; dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il prefetto puo' attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente"; al terzo periodo, le parole: "Il commissario resta" sono sostituite dalle seguenti: "Il commissario o il collegio commissariale restano"; al comma 11, dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "11-bis. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali. 11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attivita' e liquidazione di tutte le passivita', alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennita' ed i permessi retributivi previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte. 11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale e' stata deliberata la soppressione determina, sulla basse di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio. 11-quinquies. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente"".