DECRETO 28 giugno 1995, n. 454

Type Decreto
Publication 1995-06-28
Ultimo aggiornamento 1995-11-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-11-1995

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a piu' amministrazioni dello Stato, universita' ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonche' la promozione della coordinata attuazione;

Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato art. 3, la loro applicazione, nonche' gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 e' il seguente: "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro e' membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro: a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale; b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3. 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finaziarie e le modalita' di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' gli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Definizione dell'accordo

1.Per la definizione di iniziative di ricerca di comune interesse con piu' amministrazioni dello Stato, universita' enti pubblici e privati, ed altri soggetti interessati, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, promuove la stipulazione di specifici accordi di programma volti alla coordinata attuazione delle azioni e delle iniziative che i singoli soggetti partecipanti s'impegnano a svolgere.

2.L'accordo attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, definisce le modalita' di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi e inadempienze, l'eventuale revoca - totale o parziale - dei finanziamenti, nonche' l'attuazione di procedure sostitutive.

Art. 3

Verifica delle condizioni

1.I soggetti partecipanti verificano preliminarmente le condizioni di fattibilita' dell'accordo; devono essere individuati gli scopi da raggiungere, i percorsi amministrativi e tecnici da realizzare e gli ostacoli da rimuovere per accelerare le procedure relative ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi e quant'altro condizioni la rapidita' ed efficacia degli strumenti.

Art. 4

Soggetti partecipanti all'accordo e successive adesioni

2.Nel caso di una pluralita' di imprese interessate, ove la loro simultanea compartecipazione non possa aver luogo, le imprese che possono partecipare all'accordo sono individuate secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

3.Altri soggetti od organi possono aderire all'accordo di programma successivamente alla sua sottoscrizione, previo consenso unanime dei partecipanti e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso.

Art. 5

Oggetto dell'accordo

Art. 6

Requisiti delle iniziative di ricerca

1.Le iniziative di ricerca concordate fra tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo hanno carattere della funzionalita' e della copertura finanziaria determinata ai sensi dell'art. 5.

Art. 7

Attuazione dell'accordo

Art. 8

Responsabile del procedimento

1.Per ciascun obiettivo o programma di ricerca e' individuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, il responsabile del procedimento all'interno di ciascuna amministrazione ed ente partecipante. Nello stesso termine, la designazione del responsabile del procedimento e' comunicata all'Unita' preposta al coordinamento di cui al successivo art. 9 ed agli altri partecipanti all'accordo.

3.Per la gestione dei fondi occorrenti possono essere disposte aperture di credito a favore di un unico funzionario delegato, da individuarsi tra i dipendenti di una delle amministrazioni statali partecipanti al programma, che rendera' il conto ai sensi degli articoli 80 e 81 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Note all'art. 8: - L'art. 80 (come sostituito dall'art. 1 della legge 1 marzo 1964, n. 62) e l'art. 81 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) cosi' recitano: "Art. 80. - Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa la esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione". "Art. 81. - I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. La responsabilita' dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa. Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui e' commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato". - Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343), 336 e 337 di tale decreto: "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime. 2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo girono successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno. 3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi. 4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati. 5. I rendiconti vengono corredati: a) degli ordinativi estinti; b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge; c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarita' delle varie erogazioni". Art. 336. - Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stesssa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale. Art. 337. - Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli puo' applicarsi indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille. La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalita', le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro". La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato e' stata elevata da ultimo, di mille volte dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con assorbimento dei precedenti aumenti disposti dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422 (duecentoquaranta volte). La misura attuale della sanzione e' quindi "non maggiore di lire un milione".

Art. 9

Unita' di coordinamento

1.Per il coordinamento delle attivita' finalizzate all'attuazione dell'accordo di programma, il Ministro istituisce, con proprio decreto, una apposita struttura a carattere transitorio, denominata "Unita' di coordinamento", determinandone la composizione tra i dipendenti in servizio senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nonche' le relative competenze.

Art. 10

Costi e tempi degli interventi

Art. 11

Controlli e verifiche

1.Alla scadenza dei termini prescritti per ciascun obiettivo descritto nell'accordo, il responsabile del procedimento riferisce sullo stato di attuazione all'Unita' di coordinamento, inviando contestualmente copia del referto all'amministrazione od ente di appartenenza per l'eventuale erogazione dei correlati contributi e per l'assolvimento degli eventuali adempimenti di competenza.

3.La vigilanza ed il controllo sull'esatta, completa e tempestiva realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 sono esercitati secondo le competenze e le procedure in vigore nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente partecipante.

4.L'Unita' preposta al coordinamento puo' disporre ed effettuare in ogni momento accertamenti diretti, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni, in ordine allo stato di attuazione dell'accordo di programma sottoscritto dalle amministrazioni partecipanti.

Art. 12

Inadempienze

1.Qualora dalle attivita' di referto, verifica e controllo di cui ai precedenti articoli emergano inadempimenti o ritardi rispetto agli impegni assunti con l'accordo di programma, l'Unita' preposta al coordinamento invita il soggetto partecipante al quale il ritardo e' imputabile ad assicurare la rimozione degli ostacoli al pieno adempimento entro un termine prefissato, ed indica, ove occorra, le modalita' delle attivita' di cui e' chiesto il compimento. Il soggetto o i soggetti interessati sono tenuti a far conoscere, entro il termine prefissato, all'Unita' di coordinamento le iniziative assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti.

2.In caso di ulteriore inottemperanza o mancato adeguamento alle modalita' operative prescritte, l'Unita' di coordinamento puo' stabilire la sospensione del programma e proporre la ridefinizione dell'accordo con conseguente, eventuale, riassegnazione dei fondi.

Art. 13

Modificazioni e integrazioni dell'accordo

1.Le eventuali modificazioni nell'oggetto o nei contenuti dell'accordo di programma sono apportate, previo consenso unanime dei partecipanti, su proposta delle Unita' di coordinamento, solo qualora intervengano circostanze obiettive, indipendenti dalla volonta' delle parti, che rendano del tutto o in parte impossibile o inopportuna l'attuazione di uno degli obiettivi previsti.

2.L'accordo di programma puo' essere integrato sulla base di ulteriori obiettivi definibili entro il medesimo programma di ricerca, purche' sia assicurata la relativa copertura finanziaria, alla quale possono concorrere le eventuali risorse recuperate con la ridefinizione degli interventi di cui al precedente art. 12.

Art. 14

Durata dell'accordo

1.L'accordo di programma fissa la propria validita' nel tempo necessario alla realizzazione dei programmi previsti determinando la data d'inizio e di scadenza, nonche' i termini per l'esercizio delle attivita' di chiusura della gestione.

Art. 15

Norma transitoria

1.Sono fatti salvi gli accordi di programma gia' stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora la relativa spesa sia finanziata a carico totale o parziale dei fondi comunitari.

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI Il Ministro del tesoro DINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1995

Registro n. 1 Universita', foglio n. 147

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