LEGGE 26 ottobre 1995, n. 474

Type Legge
Publication 1995-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Accordo-art. 1

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO D'ITALIA E IL GOVERNO D'AUSTRALIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Australia, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di film che, per le loro qualita' artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente accordo: 1) a) "film in coproduzione si intende un film realizzato da uno o piu' produttori australiani (coproduttore australiano) con uno o piu' produttori italiani (coproduttore italiano) anche se realizzato con impresse di un terzo paese con il quale Italia e Australia siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione, previa approvazione congiunta delle rispettive autorita'; b) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film; 2) Per cittadinanza si intende: a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e i cittadini di uno Stato membro della Cee; b) con riferimento all'Australia, i cittadini australiani ed i residenti permanenti; 3) Per "autorita' competenti" si intendono: a) per l'Italia: il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; b) per l'Australia: l'Australian film Commission.

Accordo-art. 2

Art. 2 Il film realizzato in coproduzione beneficiera' a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e in Australia ai film considerati nazionali e secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del paese che li concede.

Accordo-art. 3

Art. 3 Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica regolati dal presente Accordo, le competenti autorita', agendo congiuntamente, applicheranno le regole stabilite dall'allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.

Accordo-art. 4

Art. 4 Nel rispetto delle rispettive legislazioni, ciascuna delle parti contraenti facilitera' l'importazione temporanea del materiale cinematografico necessario alla produzione dei film realizzati in coproduzione.

Accordo-art. 5

Art. 5 Ciascuna delle parti contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese o del paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Australia per poter effettuare la lavorazione o lo sfruttamento del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Accordo-art. 6

Art. 6 Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista, composta in parti uguali, presieduta congiuntamente da funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun paese, assistiti da esperti designati dalle rispettive autorita' competenti, con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo, di risolvere le difficolta' che potranno presentarsi, di proporre alle autorita' competenti dei due paesi, le modifiche all'accordo che saranno ritenute opportune. La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia e in Australia, la prima volta diciotto mesi dopo la firma del presente Accordo e successivamente entro sei mesi dalla richiesta di convocazione avanzata da una delle parti contraenti.

Accordo-art. 7

Art. 7 Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente Accordo che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

Accordo-art. 8

Art. 8 Gli articoli contenuti nel presente accordo sono sottoposti alla riserva di legge per quanto riguarda gli obblighi internazionali delle parti contraenti, incluso, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalle leggi della Comunita' Europea.

Accordo-art. 9

Art. 9 Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di tre anni, salvo denuncia di una delle parti contraenti con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della scadenza. I rappresentanti dei due Governi firmano e siglano il presente Accordo, in quattro esemplari facenti ugualmente fede, due in lingua italiana e due in lingua inglese. Fatto a Roma il giorno 28 del mese di Giugno del 1993 Per il Governo Australiano Per il Governo della Repubblica Italiana [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=095G050300100090110001&dgu=1995-11-16&art.dataPubblicazioneGazzetta=1995-11-16&art.codiceRedazionale=095G0503)

Accordo-Allegato

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COPRODUZIONE ITALO-AUSTRALIANO (Art. 3) 1) Le Autorita' competenti dei due paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative ai progetti di coproduzione. Ciascuna Autorita' competente, nel decidere il riconoscimento o il diniego della domanda di coproduzione, applichera' la propria legislazione vigente, nei termini e finalita' del presente Accordo. Nel caso di disaccordo tra le autorita' competenti riguardo alla approvazione di un progetto di coproduzione il progetto stesso non sara' regolato da questo accordo. 2) Le Autorita' competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro nella produzione di films in coproduzione regolati da questo Accordo in ciascuno dei paesi dei coproduttori partecipanti siano in linea generale comparabili e che, nel caso che le riprese del film abbiano luogo in un paese diverso da quello del coproduttore le condizioni siano, in linea generale, non meno favorevoli. 3) a) Il coproduttore Australiano adempira' tutte le condizioni richieste nel caso egli fosse l'unico produttore al fine del riconoscimento della nazionalita' australiana. b) Il coproduttore Italiano adempira' tutte le condizioni che sono richieste al fine di soddisfare gli articoli della legislazione italiana relativa. c) Qualsiasi terzo coproduttore adempira' a tutte le condizioni che si riferiscono allo status che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione in vigore tra quel paese coproduttore e l'Australia o l'Italia. d) L'associazione alla produzione del film fra le societa' italiane e australiane non potra' in nessun caso essere considerato come la costituzione di una societa' o associazione tra le parti essendo la responsabilita' di ciascun gruppo limitata agli impegni assunti per la produzione del film. 4) Tutte le lavorazioni del materiale originale verranno effettuate in Italia o in Australia o nel paese del terzo coproduttore. In linea di massima dette lavorazioni verranno effettuate nei laboratori del paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria. La stampa delle copie per la programmazione nel paese la cui partecipazione finanziaria sia minoritaria sara' effettuata in un laboratorio di quel paese. Le riprese del film verranno di norma effettuate in Italia o in Australia, salvo che per particolari ambientazioni le Autorita' competenti dei due paesi, non autorizzino le riprese in un terzo paese. 5) I film devono essere realizzati con autori, tecnici e altri che siano cittadini italiani o cittadini o residenti in Australia o del paese del terzo coproduttore. In casi eccezionali, per particolari esigenze artistiche, previo accordo tra le Autorita' dei due paesi, puo' essere autorizzato l'utilizzo di attori di altri paesi. 6) Nel caso che le Autorita' competenti abbiano approvato le riprese del film in un paese diverso da quello dei coproduttori, i cittadini di quel paese possono essere assunti come comparse, in piccoli ruoli o personale i cui servizi siano necessari per garantire le riprese e comunque in accordo con le legislazioni vigenti nei due paesi. 7) L'apporto tecnico e artistico di ciascun coproduttore nella produzione del film, sara' di massima proporzionato alla partecipazione finanziaria del coproduttore che, non potra' essere inferiore al 30% del costo totale. 8) L'autore della musica composta espressamente per un film di coproduzione dovra' essere un cittadino italiano o di uno Stato membro della Cee o cittadino o residente in Australia o del paese terzo coproduttore. Le Autorita' competenti dei due paesi, potranno di comune accordo, derogare da quanto sopra indicato. 9) Almeno il 90% del metraggio complessivo del film di coproduzione dovra' essere girato appositamente per il film salvo che il film risponda a particolari requisiti di carattere storico e culturale e previa approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due paesi. 10) I contratti tra i coproduttori stabiliranno che: a) Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo ed un internegativo, ciascun coproduttore e' proprietario in quota, del negativo e dell' internegativo. I coproduttori minoritari avranno accesso in ogni caso al negativo originale. b) Ciascun produttore si impegna a sostenere i costi di coproduzione. c) Le modalita' di risoluzione in caso di inadempienza di uno dei coproduttori, in caso di mancata approvazione della coproduzione, in caso di diniego del nulla osta di proiezione in pubblico. d) Ciascun coproduttore dovra' partecipare pro quota, agli eventuali esuberi o economie di costo di produzione. e) Venga indicata la ripartizione del mercato terzo, fermo restando che sia il territorio italiano che il territorio australiano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori. f) Il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine previsto dalla legislazione nazionale vigente dal momento della consegna del materiale necessario per l'approntamento della versione nel paese minoritario. g) I titoli di testa del film di coproduzione dovranno indicare sia le imprese produttrici che la dizione "coproduzione italo- australiana" o "coproduzione australiana-italiana, e l'indicazione eventuale del terzo paese coproduttore. 11) I film le cui riprese siano iniziate dopo la firma del presente Accordo ma prima della ratifica di cui all'art. 7 e i film le cui riprese inizino prima della cessazione del presente Accordo ma non siano ultimati al momento della cessazione possono essere riconosciuti di coproduzione e, di conseguenza ammessi a godere dei benefici previsti, purche' prodotti secondo le direttive dell'accordo di coproduzione. 12) Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo la Commissione mista, verifichera' che sussista un sostanziale equilibrio: nei trasferimenti valutari, negli apporti finanziari, nell'impiego di personale artistico e tecnico, nella partecipazione degli autori. Il raggiungimento di questo equilibrio e' essenziale per il buon fine del presente accordo; le autorita' dei due paesi potranno sospendere temporaneamente l'approvazione di un progetto di coproduzione, ove risulti gravemente alterato il predetto equilibrio, convocando contemporaneamente, se necessario e se non si trovi da parte delle due autorita' una soluzione concordata per ricostruire l'equilibrio turbato, la Commissione Mista per la verifica della situazione. 13) L'approvazione di un progetto di coproduzione non obbliga le Autorita' competenti alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico. 14) Gli articoli del presente allegato possono essere emendati, dalla Commissione mista, ove non siano in contrasto con le legislazioni vigenti, e con quanto previsto dall'art. 1 all'art. 9 dell'Accordo.

Accordo-Nota verbale

Parte di provvedimento in formato grafico N.V. n. 64/93 NOTA VERBALE L'Ambasciata Australiana presenta i suoi complimenti al Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo di Coproduzione Cinematografica fra il Governo australiano ed il Governo Italiano. L'Ambasciata desidera proporre che la parte dell'Articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo summenzionato, che recita che "La Commissione si riunira' diciotto mesi dopo la data della firma del presente Accordo", debba essere interpretata nel senso che la prima riunione della Commissione si terra' in una data da stabilirsi consensualmente fra le due Parti, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Ambasciata desidera altresi' proporre che la presente Nota No. 64/93, insieme con la risposta del Ministero, costituiscano uno scambio di note fra le Parti, avente l'effetto di interpretare la summenzionata parte dell'Articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo. L'Ambasciata Australiana coglie l'occasione per rinnovare al Ministero del turismo e dello Spettacolo i sensi della sua piu' alta considerazione. (A. D. Campbell) Ambasciatore d'Australia Roma, 24 giugno 1993 Ministero del turismo e dello spettacolo DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO NOTA VERBALE Prot. n. 3664 Il Ministero del Turismo e Spettacolo presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Australia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota dell'Ambasciata n. 64/93 in data 24.6.93 concernente l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo d'Italia e il Governo d'Australia. Il Ministero desidera informare l'Ambasciata che accetta la proposta dell'Ambasciata stessa in base alla quale quella parte dell'Articolo 6 dell'Accordo che recita "La Commissione si riunira' diciotto mesi dopo la firma del presente Accordo" deve essere interpretata nel senso che la prima riunione della Commissione si terra' ad una data da stabilirsi consensualmente fra le due Parti, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Il Ministero desidera anche comunicare all'Ambasciata che e' d'accordo che la Nota dell'Ambasciata n. 64/93 unitamente alla presente Nota costituiscano uno scambio di note fra le Parti avente l'effetto di interpretare la summenzionata parte dell'Articolo 6 dell'Accordo. Il Ministero del Turismo e Spettacolo si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Australia i sensi della sua piu' alta considerazione. IL DIRETTORE GENERALE Carmelo Rocca Roma, 28 Giugno 1993 Parte di provvedimento in formato grafico

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