LEGGE 26 ottobre 1995, n. 475
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania firmato a Trieste il 15 aprile 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo IX dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l'anno 1995, in lire 6 milioni per l'anno 1996 ed in lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministri degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Accordo-art. I
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Romania (in seguito denominati "Le Parti") CONSIDERANDO i legami di amicizia gia' esistenti fra di essi; CONVINTI dell'importanza che puo' avere lo sviluppo delle relazioni turistiche, sia per le rispettive economie che per una maggiore e profonda conoscenza fra i due popoli; CONSAPEVOLI che il turismo, in ragione della sua dinamica socio- culturale ed economica, costituisce un eccellente strumento per promuovere lo sviluppo economico, la comprensione, la volonta' di rafforzare le relazioni fra i popoli; DESIDERANDO intraprendere una piu' stretta collaborazione nel settore del turismo affinche' dalla stessa derivi il maggior beneficio possibile, anche in attuazione dei principi contenuti nelle raccomandazioni della Conferenza delle Nazioni Unite per il turismo e i viaggi internazionali svoltasi a Roma nel 1963; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I UFFICI TURISTICI In conformita' alla legislazione interna, ciascuna delle Parti Contraenti potra' istituire e mantenere Uffici di rappresentanza nel territorio dell'altra Parte contraente, con il compito di promuovere l'interscambio turistico, con esclusione di qualsiasi attivita' a carattere commerciale. Entrambe le Parti si adopereranno per facilitare la creazione ed il funzionamento di detti Uffici.
Accordo-art. II
ARTICOLO II FACILITAZIONI Le Parti contraenti si adopereranno per facilitare e semplificare, per quanto possibile, le formalita' da applicarsi per l'ingresso ed il reingresso dei turisti di entrambi gli Stati, in applicazione delle disposizioni previste dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania in materia di visti firmato a Bucarest il 23 luglio 1991. Nel rispetto della propria legislazione interna, le Parti si adopereranno per facilitare l'esportazione e l'importazione di documentazione e di materiale pubblicitario di natura turistica.
Accordo-art. III
ARTICOLO III SVILUPPO DELL'INDUSTRIA TURISTICA E DELLE INFRASTRUTTURE Le Parti nel rispetto delle proprie legislazioni, agevoleranno ed incoraggeranno le attivita' dei prestatori di servizi turistici, come ad esempio agenzie di viaggio, operatori turistici, catene alberghiere, compagnie aeree, ferrovie, operatori di autolinee, allo scopo di incrementare l'interscambio turistico tra i due Paesi.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV INTERSCAMBIO DI FUNZIONARI E DI ESPERTI TURISTICI Al fine di migliorare la conoscenza dell'industria turistica dei due Paesi e di scambiare consulenze e trasferimento di tecnologie, le Parti programmeranno un calendario annuale di visite tecniche contenente obiettivi specifici, profili professionali del personale specializzato, itinerari delle visite ed eventuale materiale necessario. Il risultato di tali consulenze si riassumera' in documenti tecnici che individuino i settori nei quali si ritiene opportuno realizzare i programmi di intervento, nonche' le linee, gli obiettivi e le modalita' dell'intervento medesimo. Al fine di offrire il massimo sostegno ai progetti da inserire nei programmi di intervento cosi' delineati, le Parti potranno costituire una Banca Dati per le informazioni alle imprese, circa l'opportunita' e la convenienza degli investimenti.
Accordo-art. V
ARTICOLO V FORMAZIONE TURISTICA Le Parti incoraggeranno i rispettivi esperti all'interscambio di informazioni tecniche e/o di documentazione nei seguenti campi: a) sistemi, metodi ed eventuale possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di specialisti ed istruttori in settori tecnici, con particolare attenzione alle procedure per le forniture, la gestione e l'amministrazione alberghiera; b) programmi di studio per scuole albeghiere; c) programmi di formazione nel settore della promozione e del market- ing turistico.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI STATISTICHE TURISTICHE Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su: a) le proprie risorse turistiche e gli studi relativi al turismo; b) la legislazione vigente per la regolamentazione delle attivita' turistiche e per la protezione e conservazione delle risorse naturali e culturali di interesse turistico. Le Parti si adopereranno per migliorare l'affidabilita' e la compatibilita' delle statistiche turistiche nei due Paesi; Le Parti considerano opportuno lo scambio di informazioni sul volume e le caratteristiche del reale potenziale del mercato turistico di entrambi i Paesi. Le Parti concordano che a tale scopo vengano adottati i parametri di ottenimento e di presentazione delle statistiche turistiche interne ed internazionali stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI Entrambe le Parti adotteranno ogni utile provvedimento diretto ad agevolare, sul piano procedurale, finanziario e fiscale gli investimenti reciproci sopratutto attraverso la costituzione di imprese miste allo scopo di ampliare la propria infrastruttura turistica e di contribuire all'incremento ed alla regolamentazione dei flussi turistici bilateriali. Le due Parti contraenti si impegnano a garantire il libero trasferimento all'estero, in valuta convertibile, degli utili d'impresa, dei proventi derivanti da eventuali disinvestimenti, ivi compreso il plus-valore, nonche' degli introiti derivanti da pagamenti correnti. Le due Parti stabiliranno canali specifici di informazione sulle possibilita' di investimento nel settore turistico anche attraverso l'individuazione di progetti, l'interscambio di tecnici specialisti e l'organizzazione di visite e seminari per consulenti ed imprenditori.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII CONSULTAZIONI Al fine di seguire l'applicazione del presente Accordo, nonche' la promozione e la valutazione dei suoi risultati, le Parti contraenti promuoveranno riunioni periodiche di una Commissione Mista composta: - da parte italiana, da rappresentanti del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (Enit), in qualita' di membri effettivi, e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonche' di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualita' di membri aggiunti; - da parte romena, da rappresentanti del Ministero del Turismo in qualita' di membri effettivi e da rappresentanti di altre Amministrazioni ed Enti nonche' di esperti opportunamente designati, che potranno di volta in volta essere necessari, in qualita' di membri aggiunti. La Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi contraenti su iniziativa di una delle Parti. Allo scopo di studiare e proporre misure idonee alla attuazione del presente Accordo, saranno creati Gruppi di Lavoro per l'esame di argomenti di reciproco interesse i cui risultati saranno esaminati in sede di Commissione Mista. Durante la prima sessione della Commissione Mista che si riunira' in base al presente Accordo, saranno individuati i settori ritenuti prioritari e saranno costituiti i relativi gruppi di lavoro.
Accordo-art. IX
ARTICOLO IX VALIDITA' Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data in cui entrambi i Paesi si notificheranno, per le vie diplomatiche, l'avvenuto adempimento delle procedure interne richieste dalle rispettive legislazioni nazionali. All'entrata in vigore del presente Accordo " L'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TURISTICA, FIRMATO A ROMA IL 23 GENNAIO 1968" cessera' la sua validita'. La validita' del presente Accordo e' di cinque anni rinnovabile automaticamente per periodi di uguale durata, a meno che una delle Parti non lo denunci per iscritto all'altra Parte contraente e per le vie diplomatiche, tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo nella citta' di Trieste in giorno quindici del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantatre in due esemplari originali nelle lingue italiana e romena entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DI REPUBBLICA ITALIANA ROMANIA MARGHERITA BONIVER MATEI AGATHON DAN Parte di provvedimento in formato grafico
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