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LEGGE 26 ottobre 1995, n. 476

Current text a fecha 1995-11-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire cinque milioni per ciascuno degli anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA ------------ Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina desiderando incoraggiare le relazioni amichevoli fra i due Paesi Allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e del mutuo interesse, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I 1 - Le Parti contraenti hanno il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito sul territorio dei due Paesi, a mezzo di veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo. 2 - I trasporti citati al paragrafo I possono essere effettuati da trasportatori i quali, sulla base della legislazione nazionale, siano autorizzati a svolgere sul proprio territorio i trasporti su strada definiti nel presente Accordo.

Accordo-art. II

ARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tra i due Paesi, o che solo transitano attraverso il loro territorio, sono sottomessi al regime della autorizzazione. 2 - Non essendo i trasporti di merci effettuati in conto proprio da cittadini tunisini soggetti a regime dell'autorizzazione, le autorita' tunisine rilasceranno ad uso dei trasportatori italiani di merci in conto proprio le necessarie autorizzazioni.

Accordo-art. III

ARTICOLO III 1 - L'autorizzazione al trasporto internazionale di merci consente l'ingresso o il transito attraverso il territorio dall'altra parte contraente di un solo veicolo, sia carico che vuoto. A tale riguardo, con il termine veicolo si intende una motrice, un rimorchio, un trattore, un semi-rimorchio isolato o un complesso articolato (camion piu' rimorchio o trattore piu' semi-rimorchio) immatricolato nello stesso Paese. 2 - L'autorizzazione al trasporto concede al trasportatore il diritto di caricare, al ritorno, merci sul territorio dell'altra parte contraente e destinate al territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. 3 - I trasportatori domiciliati nei territori di una parte contraente non sono autorizzati a caricare nel territorio dell'altra parte contraente merci destinate ad un Paese terzo, ne' a scaricarvi merci provenienti da un Paese terzo a meno di autorizzazione speciale rilasciata dall'altra parte contraente.

Accordo-art. IV

ARTICOLO IV Le seguenti categorie di trasporto non sono soggette al regime dell'autorizzazione: A) Traslochi; B) Trasporti funebri effettuati a mezzo di veicoli appositamente allestiti a tale scopo; C) Trasporto di materiale o oggetti destinati a fiere o esposizioni; D) Trasporto di cavalli da corsa, veicoli, motocicli, biciclette o altro equipaggiamento a manifestazioni sportive; E) Trasporto di strumenti musicali, di allestimenti e accessori destinati a teatri; F) Trasporto di materiale destinato e registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive. Per i trasporti indicati ai punti C) D) E) F) il disposto del paragrafo I si applica a condizione che gli oggetti o gli animali siano reimportati nel Paese di immatricolazione.

Accordo-art. V

ARTICOLO V 1 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli tunisini che circolano sul territorio della Repubblica italiana vengono rilasciate da parte delle competenti autorita' della Repubblica tunisina sulla base di formulari inviati a tale scopo dalle competenti autorita' italiane nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista. 2 - Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano sul territorio della Repubblica tunisina sono rilasciate da parte delle competenti Autorita' italiane sulla base di formulari inviati a tale scopo da parte delle competenti autorita' tunisine nei limiti dei contingenti fissati nell'ambito della Commissione Mista. 3 Ogni Parte contraente dispone dello stesso contingente globale.

Accordo-art. VI

ARTICOLO VI Le autorizzazioni di cui all'articolo V sono di due tipi: a) Autorizzazioni valide per un unico viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi a partire dalla data dell'inizio del viaggio. b) Autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente da effettuare entro tre mesi a partire dalla data d'inizio del viaggio. Durante il viaggio in transito, non si puo' caricare o scaricare merci sul territorio del Paese in transito.

Accordo-art. VII

ARTICOLO VII Le autorizzazioni citate nel presente Accordo debbono essere visitate, all'ingresso e all'uscita, da parte delle autorita' del Paese per il quale sono state rilasciate.

Accordo-art. VIII

ARTICOLO VIII 1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a carico le dimensioni o i pesi massimi previsti dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato i trasportatori dovranno essere muniti di una deroga speciale rilasciata dalle autorita' competenti dello stesso Paese. La medesima disposizione si applica al trasporto di merci pericolose. 2 - Se la deroga speciale indicata al paragrafo 1 prevede che il veicolo in questione debba seguire un itinerario prestabilito, il trasporto dovra' venire effettuato seguendo il predetto itinerario.

Accordo-art. IX

ARTICOLO IX I conducenti e gli altri membri dell'equipaggio, nonche' i veicoli e le merci trasportate, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovano.

Accordo-art. X

ARTICOLO X I trasportatori domiciliati nel territorio di una della Parti contraenti non sono autorizzati ad effettuare trasporti di merci tra due punti situati sul territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. XI

ARTICOLO XI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'ingresso sul proprio territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dei diritti doganali e delle tasse dovute all'importazione, senza divieti ne' restrizioni, e a condizione che gli stessi vengano riesportati. 2 - Le parti contraenti possono richiedere che i veicoli in questione vengano sottoposti alle formalita' doganali previste per l'importazione temporanea nei rispettivi territori.

Accordo-art. XII

ARTICOLO XII 1 - Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare a titolo temporaneo in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di entrata una quantita' ragionevole di oggetti di uso personale in funzione della durata del loro soggiorno nel Paese d'importazione. 2 - I generi alimentari destinati ad uso personale sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata. Questi vantaggi sono accordati alle condizioni stabilite dalle convenzioni doganali riguardanti l'importazione temporanea di veicoli commerciali e dalla legislazione doganale vigente nel Paese d'importazione.

Accordo-art. XIII

ARTICOLO XIII I combustibili e i carburanti contenuti nei normali serbatoi del veicolo sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti ne' restrizioni, intendendo per serbatoio normale quello previsto dal costruttore del veicolo.

Accordo-art. XIV

ARTICOLO XIV 1 - I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono annessi in franchigia dei diritti doganali e delle tasse di importazione, senza limiti ne' restrizioni, a condizione di osservare le formalita' doganali previste dalle legislazioni delle Parti contraenti. 2 - I pezzi sostituiti e non riesportati sono sottoposti al pagamento dei diritti doganali e delle tasse di importazione, salvo che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese di importazione, detti pezzi non siano stati ceduti gratuitamente a questo Paese o distrutti a carico degli interessati, sotto controllo doganale.

Accordo-art. XV

ARTICOLO XV 1 - I veicoli stradali immatricolati nel territorio di una delle parti contraenti e temporaneamente importati, nel corso del trasporto di merci regolato dal presente Accordo, nel territorio dell'altra parte contraente, sono esenti, sul territorio dell'altra parte contraente, da tutte le imposte e tasse relative al possesso e alla circolazione dei veicoli. 2 - Modifiche al regime fiscale previsto dal presente Accordo possono essere proposte dalla Commissione Mista alle Autorita' dei rispettivi Paesi, competenti per adottarle sulla base della legislazione nazionale di ciascuno dei due Paesi.

Accordo-art. XVI

ARTICOLO XVI I conducenti sono tenuti a presentare i documenti che, conformemente alle disposizioni interne dei due Paesi, sono richiesti per passare la frontiera, nonche' i documenti che, conformemente alle disposizioni interne del Paese di immatricolazione, sono necessari per guidare il veicolo e per poterne verificare le caratteristiche tecniche. Questi documenti debbono essere presentati su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. XVII

ARTICOLO XVII Le Autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo e nel quadro della Commissione Mista prevista nell'Articolo XIX del presente Accordo, la lista dei documenti citati all'Articolo XVI di cui sopra e fisseranno le modalita' relative allo scambio delle autorizzazioni di trasporto e dei dati statistici.

Accordo-art. XVIII

ARTICOLO XVIII 1 - Le Autorita' competenti delle Parti contraenti controllano che i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2 - Ogni trasportatore di ciascuna delle Parti contraenti che, sul territorio dell'altra Parte contraente, commette infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle Leggi e regolamenti interni, puo', su domanda dell'Autorita' competente della Parte contraente sul territorio della quale l'infrazione e' stata commessa, essere oggetto di una delle misure che seguono, prese dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, senza pregiudizi di sanzioni che possono derivare dalle disposizioni legali applicabili nel Paese dove l'infrazione e' stata commessa. a) Avvertimento b) Sospensione, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l'infrazione e' stata commessa. 3 - L'Autorita' che ha preso una tale misura ne informa l'Autorita' competente dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. XIX

ARTICOLO XIX 1 - Ciascuna delle Parti contraenti fara' conoscere per via diplomatica, all'altra Parte contraente, l'Autorita' competente incaricata dell'applicazione del presente Accordo. 2 - Le Autorita' competenti citate al paragrafo 1 del presente articolo, designeranno i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista alternativamente sul territorio di ognuno dei due Paesi in vista di: a) fissare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni previste all'Articolo 5; b) stabilire di comune accordo il modello delle autorizzazioni ed esaminare le modalita' del loro rilascio; c) esaminare i problemi fiscali citati all'Articolo 15, paragrafo 2; d) risolvere le difficolta' che potrebbero eventualmente sorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo. 3 - La Commissione Mista potra', inoltre, proporre alle Autorita' competenti le misure atte a facilitare o favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi. 4 - Le proposte della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti.

Accordo-art. XX

ARTICOLO XX I veicoli che effettuano i trasporti previsti dal presente Accordo debbono, al momento del loro ingresso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti, essere coperti da un'assicurazione di responsabilita' civile per danni causati a terzi sul territorio dell'altra Parte contraente.

Accordo-art. XXI

ARTICOLO XXI 1 - Ciascuna delle Parti contraenti, sulla base della reciprocita', garantisce all'altra Parte contraente il libero trasferimento, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto per le operazioni correnti in vigore il giorno del trasferimento, del saldo delle entrate e delle uscite derivanti dalle operazioni effettuate nel quadro del presente Accordo, conformemente alla regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 2 - Nessun trasferimento sara' sottoposto a imposte, limitazioni, imposizioni, tasse o ritardi.

Accordo-art. XXII

ARTICOLO XXII Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non saranno risolte dalla Commissione Mista, saranno risolte per via diplomatica.

Accordo-art. XXIII

ARTICOLO XXIII Il presente Accordo non potra' annullare gli impegni internazionali gia' presi dall'una o dall'altra Parte contraente.

Accordo-art. XXIV

ARTICOLO XXIV 1 - Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo che le parti contraenti si siano notificate, per via diplomatica, l'esecuzione delle procedure previste, conformemente alle proprie disposizioni costituzionali. 2 - Il presente Accordo sara' valido per un anno. In seguito sara' rinnovato annualmente per tacito accordo, salvo comunicazione, dell'una delle Parti contraenti, da notificare al piu' tardi sei mesi prima della scadenza del periodo in corso. Fatto a Tunisi, il 28. 11. 1990 in tre originali, di cui uno in lingua araba, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, il testo francese fa fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica tunisina Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico