LEGGE 26 ottobre 1995, n. 477

Type Legge
Publication 1995-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalita organizzata e il traffico di droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 107 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica del Cile, in rappresentanza dei rispettivi Governi, riconoscono l'efficace cooperazione gia' esistente tra i rispettivi Paesi. Attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare piu' incisive forme di coordinamento dell'atttivita' di informazione, analisi e repressione del terrorismo internazionale, della criminalita' organizzata e del traffico degli stupefacenti, CONVENGONO 1. Per decisione congiunta dei Governi Italiano e Cileno viene istituito un Comitato bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalita' organizzata e il traffico degli stupefacenti. 2. Il Comitato bilaterale operera' sotto la Presidenza del Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e del Ministro dell'Interno della Repubblica del Cile e comprendera' i Rappresentanti dei competenti Dicasteri, i Responsabili delle Forze dell'Ordine, nonche' esperti nei particolari settori. Le due delegazioni saranno integrate con un rappresentante del rispettivo Ministero degli Affari Esteri. Rappresentanti di altri Dicasteri o Enti possono inoltre essere invitati a prendervi parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo tra i due Governi. 3. Il Comitato bilaterale si incontrera' regolarmente almeno una volta l'anno e ogni qualvolta necessario per discutere particolari questioni di natura urgente. 4. Al fine di rendere sempre piu' efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tendera' a realizzare nei vari settori i seguenti obiettivi: a) TERRORISMO - scambio di informazioni sui gruppi terroristici, sugli eventi e sulle tecniche utilizzate dai medesimi; - aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle, attraverso la formalizzazione di scambi di esperti; - scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei e marittimi, allo scopo anche di migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti ed i porti, adeguandoli al livello di minaccia del terrorismo internazionale. b) CRIMINALITA' ORGANIZZATA - scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti alle attivita' delittuose organizzate, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici; - scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attivita' in modo coordinato; - approntamento di misure comuni volte a prevenire le conseguenze delle attivita' finanziarie derivanti dai fatti illeciti contemplati nel presente accordo; - scambio di specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti, sulle loro esperienze in materia di lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' dei testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attivita' di contrasto alla predetta forma di criminalita'; - scambio di notizie anche su mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalita' organizzata, nonche' delle reciproche esperienze circa le attivita' inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine, saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento; - organizzazione di incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i piu' importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalita' organizzata. c) TRAFFICO DI DROGA - scambio di informazioni e delle relative fonti, notizie e dati attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici; - costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie e delle strutture organizzative predisposte per prevenirlo; - cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione delle tossicodipendenze; - organizzazione di incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga. Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui tra le Parti si procedera' alla notifica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Redatto in Roma il 16 ottobre 1992, in due originali in lingua italiana e castigliana, ambedue i testi facendo ugualmente fede. IL MINISTRO DELL'INTERNO IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE

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