LEGGE 26 ottobre 1995, n. 478

Type Legge
Publication 1995-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1 febbraio 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE GRANDI LINEE DI TRASPORTO INTERNAZIONALE COMBINATO ED INSTALLAZIONI CONNESSE (AGTC) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDEROSE di agevolare il trasporto internazionale delle merci, CONSAPEVOLI del previsto incremento del trasporto internazionale delle merci in conseguenza dello sviluppo crescente del commercio internazionale, CONSAPEVOLI delle pregiudizievoli condizioni che ne potrebbero derivare per l'ambiente, SOTTOLINEANDO l'importante ruolo del trasporto combinato per alleggerire l'onere gravante sulle rete viaria europea ed in particolare sul traffico transalpino, e limitare i danni all'ambiente, CONVINTE che, al fine di rendere il trasporto internazionale combinato in Europa piu' efficiente e gradevole per gli utenti, sia essenziale istituire un quadro giuridico che stabilisca un piano coordinato per lo sviluppo dei servizi di trasporto combinato e delle infrastrutture necessarie al loro funzionamento in base a parametri e norme di prestazione stabilite di comune accordo a livello internazionale, HANNO DECISO quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: (a) L'espressione "trasporto combinato" significa il trasporto di merci in un'unica unita' di trasporto che si avvale di piu' di una modalita' di trasporto; (b) l'espressione "rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato" significa tutte le linee ferroviarie con- siderate importanti per il trasporto internazionale combinato qualora: (i) siano correntemente utilizzate per il trasporto internazionale combinato regolare (i.e. casse amovibili, contenitori, semi-rimorchi); (ii) rappresentino importanti linee di affluenza per il trasporto internazionale combinato; (iii) si preveda che divengano prossimamente grandi linee di trasporto combinato (come definito ad (i) e (ii); (c) Il termine "installazioni connesse" significa i terminali di trasporto combinato, i punti di attraversamento delle frontiere, le stazioni in cui si effettuano gli scambi di gruppi di vagoni, i punti di scartamento e i porti o collegamenti via navi-traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato.

Accordo-art. 2

Articolo 2 DESIGNAZIONE DELLA RETE Le Parti contraenti adottano le disposizioni del presente Accordo come Piano internazionale coordinato per lo sviluppo ed il funzionamento di una rete di grandi linee di trasporto internazionale combinato e d'installazioni connesse, in appresso designata come "rete di trasporto internazionale combinato", che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali. La rete di trasporto internazionale combinato e' costituita dalle linee ferroviarie riportate all'Annesso I al presente Accordo nonche' dai terminal per il trasporto combinato, dai punti di attraversamento delle frontiere, dai punti di scartamento e da porti e collegamenti via traghetto che hanno rilevanza per il trasporto internazionale combinato e che figurano all'Annesso II al presente Accordo.

Accordo-art. 3

Articolo 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE Le linee ferroviarie del trasporto internazionale combinato saranno conformi ai requisiti tecnici stabiliti nell'Annesso III al presente Accordo o saranno rese conformi alle disposizioni del suddetto Annesso al momento dei valori di miglioria eseguiti in applicazione dei programmi nazionali.

Accordo-art. 4

Articolo 4 SCOPI OPERATIVI Al fine di agevolare i servizi di trasporto internazionale combinato sulla rete di trasporto internazionale combinato, le Parti contraenti adotteranno adeguati provvedimenti al fine di poter applicare i parametri di prestazione e le norme minime applicabili ai treni di trasporto combinato ed alle installazioni connesse di cui all'Annesso IV al presente Accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 ANNESSI Gli Annessi al presente Accordo sono parte integrante dell'Accordo. Potranno essere aggiunti all'Accordo ulteriori Annessi per la regolamentazione di altri aspetti del trasporto combinato, in conformita' con la procedura di emendamento di cui all'articolo 12.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 DESIGNAZIONE DEL DEPOSITARIO Il Segretario Generale della Nazioni Unite e' il Depositario del presente Accordo.

Accordo-art. 7

Articolo 7 FIRMA 1. Il presente Accordo sara' aperto presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 1 aprile 1991 al 31 marzo 1992, alla firma degli Stati che sono sia membri della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sia ammessi in Commissione a titolo consultivo, in base ai paragrafi 8 e 11 del regolamento interno della Commissione. 2. Tali firme saranno soggette a ratifica, accettazione o approvazione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 7. 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 9

Articolo 9 ADESIONE 1. Il presente Accordo sara' aperto all'adesione di ogni Stato di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 a decorrere dal 1 aprile 1991. 2. L'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 10

Articolo 10 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale di trasporto combinato colleghino ininterrottamente i territori di almeno quattro degli Stati che hanno depositato tale strumento. 2. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione con cui si adempie alla suddetta condizione. 3. Per ciascun Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'inizio del periodo di 90 giorni specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito di tale strumento.

Accordo-art. 11

Articolo 11 LIMITI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate ad esigenze contingenti, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. 2. Queste misure, che devono essere provvisorie, saranno immediatamente notificate al Depositario, specificando la loro natura.

Accordo-art. 12

Articolo 12 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per via negoziale o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti contraenti alla controversia lo richieda e sara' a tal fine deferita ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. Se le Parti in conflitto, entro tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' deferita per decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.

Accordo-art. 13

Articolo 13 RISERVE Ogni Stato puo', all'atto della firma del presente Accordo, o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 12 del presente Accordo.

Accordo-art. 14

Articolo 14 EMENDAMENTO DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo puo' essere emendato secondo la procedura specificata nel presente articolo, salvo quanto disposto in base agli articoli 15 e 16. 2. A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se e' adottato alla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. 4. Ogni emendamento proposto in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi successivi alla data della sua comunicazione, a condizione che durante tale periodo di dodici mesi nessuna obiezione alla proposta di emendamento di detta Parte agli Annessi I e II sia stata notificata al Segretario Generale delle Nazioni Unite da uno Stato che e' Parte contraente. 5. Se un'obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento sara' considerato come non accettato e rimarra' senza qualsivoglia effetto.

Accordo-art. 15

Articolo 15 EMENDAMENTI AGLI ANNESSI I E II 1. Gli Annessi I e II al presente Accordo possono essere emendati in conformita' con la procedura stabilita nel presente articolo. 2. Su richiesta di una Parte Contraente, ogni emendamento proposto da detta parte agli Annessi I e II sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se l'emendamento e' accettato dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, la proposta di emendamento sara' comunicata per accettazione dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alle Parti contraenti direttamente interessate. Ai fini del presente articolo, una Parte Contraente sara' considerata come direttamente interessata se, in caso di inclusione di una nuova linea, di un terminale importante, di un punto di attraversamento della frontiera, di un punto di scartamento, o di un porto o collegamento via traghetto, o in caso di modifica di tali installazioni, il suo territorio e' attraversato da tale linea o e' direttamente collegato al terminal importante, oppure se il terminal importante, il punto di attraversamento della frontiera, il punto di scartamento o il punto terminale del porto o del collegamento via traghetto sono situati sul suo territorio. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformita' con le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sara' considerata accettata se, entro sei mesi a decorrere dalla data della sua comunicazione da parte del Depositario, nessuna delle Parti contraenti direttamente interessata ha notificato un'obiezione dell'emendamento proposto, al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 5. Ogni emendamento in tal modo accettato sara' comunicato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Depositario. 6. Qualora sia stata notificata, in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, un'obiezione all'emendamento proposto, l'emendamento sara' considerato come non accettato e non avra' qualsivoglia effetto. 7. Il depositario sara' rapidamente informato dal Segretariato della Commissione economica per l'Europa riguardo alle Parti contraenti che sono direttamente interessate da una proposta di emendamento.

Accordo-art. 16

Articolo 16 PROCEDURA DI EMENDAMENTO DEGLI ANNESSI III E IV 1. Gli annessi III e IV del presente Accordo potranno essere emendati in conformita' con la procedura definita nel presente articolo. 2. A richiesta di una Parte contraente, ogni emendamento agli Annessi III e IV proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa. 3. Se e' adottato a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Ogni proposta di emendamento comunicata in conformita' con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore allo scadere di sei mesi dalla data della sua comunicazione salvo se un quinto delle Parti contraenti hanno notificato la loro obiezione all'emendamento al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Altrimenti, l'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della data della sua entrata in vigore, avranno notificato al Segretario generale il loro rifiuto di accettare la proposta di emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione. 6. Se un'obiezione alla proposta di emendamento e' stata comunicata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accettato ad esso non avra' qualsivoglia effetto.

Accordo-art. 17

Articolo 17 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Le disposizioni del presente Accordo non possono prevalere su quelle che alcuni Stati possono ritenere di dover applicare tra di loro in attuazione di taluni trattati multilaterali, come il Trattato di Roma del 1957 che istituisce la Comunita' Economica Europea.

Accordo-art. 18

Articolo 18 DENUNCIA 1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto detta notifica.

Accordo-art. 19

Articolo 19 CESSAZIONE Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduce e meno di otto per un qualsiasi periodo di dodici mesi di fila, il presente Accordo cessera' di avere effetto dodici mesi dopo la data alla quale l'ottavo Stato avra' cessato di essere Parte contraente di detto Accordo.

Accordo-art. 20

Articolo 20 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI DEL DEPOSITARIO Oltre alle notifiche e comunicazioni eventualmente specificate nel presente Accordo, le funzioni del Segretario Generale della Nazioni Unite come Depositario saranno quelle stabilite nella Parte VII della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati stipulato a Vienna il 23 maggio 1969.

Accordo-art. 21

Articolo 21 TESTI AUTENTICI L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. In Fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra, il primo Febbraio 1991

Accordo-Annesso I

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