LEGGE 26 ottobre 1995, n. 479

Type Legge
Publication 1995-10-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Convention

Convention relative a' l'admission temporaire Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULL'AMMISSIONE TEMPORANEA Preambolo LE PARTI CONTRAENTI alla presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, RITENENDO non soddisfacente la situazione attuale di molteplicita' e dispersione delle Convenzioni doganali internazionali di ammissione temporanea, CONSIDERANDO che questa situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi in avvenire quando nuovi casi di ammissione temporanea dovranno essere oggetto di una regolamentazione internazionale, IN CONSIDERAZIONE dell'auspicio formulato dai rappresentanti del commercio e da altri ambienti interessati, di pervenire ad una agevolazione degli adempimenti per l'ammissione temporanea, CONSIDERANDO che la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ed in particolare l'adozione di uno strumento internazionale unico incorporante tutte le Convenzioni esistenti in materia di ammissione temporanea possono facilitare agli utenti l'osservanza delle disposizioni internazionali in vigore per quanto riguarda l'ammissione temporanea e contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio internazionale e di altre forme di scambi internazionali, CONVINTE che uno strumento internazionale che proponga disposizioni uniformi in materia di ammissione temporanea potra' fornire vantaggi sostanziali per gli scambi internazionali e garantire un livello piu' elevato di semplificazione e di armonizzazione dei regimi doganali, obiettivo quest'ultimo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, RISOLUTE ad agevolare l'ammissione temporanea mediante la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure, perseguendo obiettivi di natura economica, umanitaria, culturale, sociale o turistica, CONSIDERANDO che l'adozione di modelli standardizzati di titoli di ammissione temporanea, come documenti doganali internazionali accompagnati da una garanzia internazionale, contribuira' ad agevolare le procedure di ammissione temporanea in caso di richiesta di un documento doganale e di una garanzia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione: a) l'espressione "ammissione temporanea" significa: il regime doganale in base al quale determinate merci (compresi i mezzi di trasporto) possono essere introdotte in un territorio doganale in temporanea esenzione dal pagamento del dazio di importazione, e senza che siano applicati divieti o restrizioni all'importazione di natura economica: tali merci (compresi i mezzi di trasporto), devono essere importate per un fine specifico e la loro riesportazione deve essere prevista entro un determinato periodo, senza che esse abbiano subito modifiche, tranne un normale deprezzamento derivante dall'uso; b) l'espressione "dazio di importazione" significa: i diritti doganali ed ogni altro diritto, imposta e dazio doganale o imposizioni varie percepite sull'importazione o in occasione dell'importazione di merci, compresi i mezzi di trasporto ad accezione di dazi ed imposizioni il cui importo e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) l'espressione "garanzia" significa: cio' che comprova, per le Dogane, l'adempimento di un obbligo loro dovuto. La garanzia e' detta globale quando garantisce l'esecuzione degli obblighi prescritti per le varie operazioni. d) l'espressione "titolo di ammissione temporanea" significa: Il documento doganale internazionale valido come dichiarazione doganale, che consente di identificare le merci compresi i mezzi di trasporto e che comporta una garanzia valida a livello internazionale intesa a coprire i dazi di importazione; tali titoli figurano alle appendici I e II dell'Annesso A. e) l'espressione "Unione doganale o economica" significa: Una unione costituita e composta dai membri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 24 della presente Convenzione e avente competenza ad adottare una propria legislazione obbligatoria per i suoi membri nelle materie previste dalla presente Convenzione, ed a decidere - in base alle sue procedure interne - di firmare, ratificare o aderire alla presente Convenzione. f) l'espressione "persona" significa: una persona sia fisica che morale, salvo se diversamente disposto dal contesto; g) l'espressione " Consiglio" significa: l'organo instaurato dalla Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, Bruxelles 15 dicembre 1950, h) l'espressione "ratifica" significa: la ratifica vera e propria, l'accettazione o l'approvazione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. Ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'ammissione temporanea alle condizioni previste dalla presente Convenzione, alle merci- compresi i mezzi di trasporto- che sono oggetto degli Annessi alla presente Convenzione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso E l'ammissione temporanea e' concessa in sospensione totale del dazio d'importazione, senza che siano applicati divieti o restrizione all'importazione di natura economica.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Ciascun Annesso alla presente Convenzione contiene in linea di massima: a) le definizioni dei principali termini doganali utilizzati nel presente Annesso; b) le particolari disposizioni applicabili alle merci, compresi i mezzi di trasporto che sono oggetto dell'Annesso.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente ha diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, alla presentazione di un documento doganale ed alla formazione di una garanzia. 2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, e' richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a formare una garanzia globale. 3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso, l'importo della garanzia non sara' superiore all'importo del dazio di importazione la cui esazione e' sospesa. 4. Per le merci - compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti o restrizioni all'importazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali, puo' essere richiesta una garanzia complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Fatte salve le operazioni di ammissione temporanea dell'Annesso E, ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti nazionali e a titolo di garanzia delle somme di cui all'articolo 8 dell'Annesso A, ogni titolo di ammissione temporanea valido per il suo territorio, rilasciato ed utilizzato alle condizioni determinate in tale Annesso per le merci, compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione da detta Parte eventualmente accettati.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Ciascuna Parte Contraente puo' subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a condizione che esse possano essere identificate all'atto della cessazione dell'ammissione temporanea.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi di trasporto, entro un determinato periodo considerato sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione temporanea. Tale periodo e' stabilito individualmente in ciascun Annesso. 2. Le autorita' doganali possono sia concedere un termine piu' lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine iniziale. 3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un sequestro diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione e' sospeso per tutta la durata del sequestro.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Ciascuna Parte contraente puo' a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona: a) se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e b) se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Di regola la cessazione normale dell'ammissione temporanea ha luogo con la riesportazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) che hanno usufruito dell'ammissione temporanea,

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate in una o piu' spedizioni.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Le merci in ammissione temporanea, compresi i mezzi di trasporto possono essere riesportate attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di importazione.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta con l'accordo delle autorita' competenti mediante la sistemazione delle merci (compresi i mezzi di trasporto) in porti franchi o zone franche, in magazzini doganali o sotto il regime di transito doganale, in vista di una loro ulteriore esportazione o di ogni altra destinazione autorizzata.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta quando le merci vengono destinate al consumo interno se cio' e' giustificato dalle circostanze e autorizzato dalla legislazione nazionale, sotto riserva che siano soddisfatte le condizioni e le formalita' applicabili in questo caso.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta se le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono state gravemente danneggiate, a causa di incidenti o di forza maggiore, sono, in base ad una decisione delle autorita' doganali: a) soggette al dazio di importazione dovuto alla data della loro presentazione in dogana in condizioni danneggiate ai fini della cessazione dell'ammissione temporanea; oppure b) rilasciate, senza obbligo di pagamento, alle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea; nel qual caso il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione; oppure c) distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i detriti e le parti ricuperate essendo soggette, in caso di immissione sul mercato del consumo, al dazio di importazione dovuto alla data ed in base alle condizioni in cui le merci erano state presentate in dogana dopo un incidente o forza maggiore. 2. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta se, dietro richiesta dell'interessato ed in base alla decisione delle autorita' doganali, le merci, compresi i mezzi di trasporto vengono destinate ad una delle destinazioni di cui ai capoversi b) o c) del paragrafo 1 precedente. 3. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica con soddisfazione delle autorita' doganali la distruzione o la perdita totale delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a causa di incidente o di forza maggiore. In questo caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Ciascuna Parte riduce al minimo gli adempimenti doganali derivanti dalle agevolazioni previste dalla presente Convenzione e pubblica il prima possibile, i regolamenti relativi a tali adempimenti.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 1. Se l'ammissione temporanea e' subordinata ad una autorizzazione preliminare, quest'ultima dovra' essere concessa dall'Ufficio doganale competente nei piu' brevi termini possibili. 2. Se, in casi eccezionali, e' richiesta un'autorizzazione diversa da quella doganale, essa sara' concessa nei piu' brevi termini possibili.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono un minimo di agevolazioni da concedere e non frappongono ostacoli all'applicazione di agevolazioni maggiori che le Parti contraenti concedono o potrebbero concedere in virtu' sia di disposizioni unilaterali sia di accordi bilaterali o multilaterali.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione i territori delle Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale od economica possono essere considerati come un unico territorio. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude il diritto per le Parti contraenti che costituiscono un'Unione doganale o economica di prevedere norme particolari applicabili alle operazioni di ammissione temporanea sul territorio di questa Unione sempre che tali norme non riducano le agevolazioni previste dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano l'attuazione dei divieti e delle restrizioni derivanti da leggi e regolamenti nazionali, fondate su considerazioni di natura non economica quali considerazioni di moralita' o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o di sanita' pubblica o su considerazioni di carattere veterinario o fito-sanitario o relative alla protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, oppure relative alla protezione dei diritti di autore e della proprieta' industriale.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove e' stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che essa e' stata commessa sul territorio della Parte contraente dove e' stata constatata.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 1. Un Comitato di gestione e' costituito per esaminare l'attuazione della presente Convenzione, studiare i provvedimenti volti ad assicurare una interpretazione ed una attuazione uniformi della Convenzione ed esaminare ogni emendamento proposto. 2. Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. Il Comitato puo' decidere che l'amministrazione competente di ogni Membro, Stato o territorio doganale individuale di cui all'articolo 24 della presente Convenzione che non e' Parte contraente, nonche' i rappresentanti delle Organizzazioni internazionali, possono, trattandosi di questioni che li interessano, assistere alle sessioni del Comitato in qualita' di osservatori. 3. Il Consiglio fornisce al Comitato i necessari servizi di segretariato. 4. Il Comitato procede in occasione di ciascuna sua sessione, ad eleggere il suo Presidente e Vice-Presidente. 5. Le amministrazioni competenti delle Parti contraenti comunicano al Consiglio proposte motivate di emendamenti alla presente Convenzione, nonche' le domande di iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio trasmette tali comunicazioni alle autorita' competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali, di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti. 6. Il Consiglio convoca il Comitato ad una data stabilita da quest'ultimo, nonche' su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno due Parti contraenti. Esso distribuisce il progetto di ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti contraenti ed a quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'articolo 24 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, almeno sei mesi prima della sessione del Comitato. 7. Su decisione del Comitato adottata la virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio invita le amministrazioni competenti di quei Membri, Stati o territori doganali di cui all'Articolo 24, che non sono Parti contraenti, nonche' le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato. 8. Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte contraente rappresentata alla riunione dispone di un voto. Le proposte diverse dalle proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato a maggioranza dei voti espressi dai Membri presenti e votanti. Le proposte di emendamento alla presente Convenzione sono adottate a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti. 9. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione, le Unioni doganali o economiche Parti alla Convenzione dispongono, in caso di votazione, solo di un numero di voti pari al totale dei voti attribuibili ai loro Membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. 10. Il Comitato adotta un rapporto prima della chiusura della sua sessione. 11. In assenza di disposizioni pertinenti nel presente articolo il Regolamento interno del Consiglio sara' applicabile a meno che il Comitato non decida diversamente.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti per quanto concerne l'interpretazione o l'attuazione della presente Convenzione sara' risolta per quanto possibile per mezzo di negoziati tra tali Parti. 2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale sara' deferita dalle Parti alla controversia al Comitato di gestione, il quale esaminera' la controversia e formulera' raccomandazioni per la sua soluzione. 3. Le Parti alla controversia possono decidere in anticipo di comune accordo di accettare le raccomandazioni del Comitato di gestione.

Convenzione-art. 24

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