DECRETO 21 luglio 1995, n. 467

Type Decreto
Publication 1995-07-21
Ultimo aggiornamento 1995-11-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25-11-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, contenente la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuove varieta' vegetali;

Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994 (numero 217/94/S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1.1.4/31890/4.13.42 del 5 maggio 1995);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.La disciplina regolamentare contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varieta' dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue: Abutilon Theophrasti (sin. Abutilon avicennae) Abutilon Molle Sweet (sin. Sida Mollis Ortega) Alocasia Alpinia Aristolochia Arundinaria Bambusa Beta Vulgaris L. var. Esculenta L. (Bietola da orto) Bouganvillea Brassica Napus L. var. Napobrassica (L.) Peterm. (Navone) Chenopodium album L. (Farinello) Cocculus Colocasia Curcuma Dendrocalamus Eschscholzia (gen.) Eucalyptus Formium Fortunella o Kumquat (Fortunella Swengle o Citrus Trump) Gigantoclhoa Gypsophila Heliconia Kockia scoparia Ligularia Limonium (gen.) Meryta Musa Oreopanax Papaver (Genus) Philodendron Phyllostachis Polymnia Sonchifolia (Edulis) Simmondsia chinensis Solanum muricatum Trevesia

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali LUCCHETTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995

Registro n. 1 Industria, foglio n. 237 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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