DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 469
Entrata in vigore del decreto: 26/11/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, di approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, recante organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, di approvazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, di approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, come modificato dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Ferma restando l'applicazione delle norme recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e nel rispetto delle competenze del Provveditorato generale dello Stato per i servizi inerenti alle proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale per i beni culturali e ambientali e gli organi ed uffici che ne dipendono, possono eseguire in economia le seguenti spese: 1) manutenzione e riparazioni ordinarie e pulizie di locali e dei relativi impianti; 2) manutenzione ordinaria, rimessaggio, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746; 3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, apparecchiature elettroniche ed informatiche, programmi applicativi e relativi servizi, macchine da calcolo e da scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicatrici, spese di ufficio, cancelleria e stampa; 4) installazione e spese di esercizio e di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni; 5) acquisto e legatura di libri, stampe, opuscoli e simili, abbonamenti a giornali e riviste, scientifici e amministrativi italiani e stranieri, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms documentari-scientifici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, spese per stampa tipografica, litografica, xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia; 6) spese per l'espletamento dei corsi, concorsi ed esami compreso l'affitto di locali a breve termine, il noleggio di mobili, strumenti ed altre attrezzature; spese per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi; 7) spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni; spese per traduzioni; 8) spese relative ad organizzazione di convegni nazionali ed internazionali e per il funzionamento di comitati, commissioni, consigli; compensi ad interpreti; spese per l'attuazione di accordi culturali; 9) spese per indagini scientifiche connesse ad attivita' istituzionali; 10) spese per manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale; 11) spese di trasporto e facchinaggio; spese minute e varie; 12) spese per diplomi, medaglie e premi; 13) spese per l'acquisto di vestiario al personale ausiliario, operaio e addetto ai laboratori o indumenti in genere prescritti o comunque occorrenti all'espletamento del servizio; 14) spese per l'acquisto di armi e munizioni per i servizi di vigilanza armata e relative spese per il periodico addestramento del personale addetto; 15) spese per la preparazione e realizzazione di mostre in Italia e all'estero; 16) spese per la esecuzione di studi e documentazioni relative a cose, mobili o immobili, di interesse archeologico, storico-artistico, ambientale e architettonico, archivistico e bibliografico; 17) spese per il rilevamento e catalogazione del patrimonio archeologico, storico-artistico, ambientale e architettonico, archivistico e bibliografico; 18) spese per l'acquisto in Italia ed all'estero di materiale archeologico, storico e artistico, archivistico e bibliografico, di collezioni scientifiche, di documenti, di manoscritti e stampe; 19) spese per l'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili di interesse archivistico e bibliografico; 20) spese per l'esecuzione delle opere relative alla prevenzione antifurto e antincendio degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali; 21) spese per l'esecuzione di lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di beni archivistici e bibliografici, per i quali non provvedono altre amministrazioni; 22) spese per la manutenzione e per il restauro di cose di interesse archivistico e bibliografico, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali".
Art. 2
1.L'art. 1, primo comma, numero 3), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e' sostituito dal seguente: "3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per gli uffici, apparecchiature elettroniche ed informatiche, programmi applicativi e relativi servizi, macchine da calcolo e da scrivere, macchine fotoriproduttrici e duplicative, spese di ufficio, cancelleria e stampa;".
Nota all'art. 2: - Per l'art. 1 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, vedasi in nota all'art. 1.
Art. 3
1.All'art. 9, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, le parole: "dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, e successive modificazioni e integrazioni." sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.".
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 11
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 9. - Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Amministrazione centrale si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie, ovvero qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, mediante apertura di credito a favore del cassiere del Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Al pagamento delle spese in economia eseguite dagli organi dipendenti del Ministero si procede con apertura di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni".
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