DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1995, n. 473
Entrata in vigore del decreto: 30/11/1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 17, relativo all'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;
Ravvisata la necessita' di procedere all'organizzazione della predetta ragioneria centrale e alla determinazione delle relative dotazioni organiche di personale;
Vista la nota in data 11 luglio 1994, n. 1734/94/7.517 con la quale, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - U.O.P.A. ha manifestato il proprio avviso in ordine all'articolazione in divisioni del predetto ufficio e alla determinazione del contingente di personale da assegnare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 12/94;
Considerato che l'articolazione in cinque divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, da un lato, costituisce di per se' contrazione del numero di divisioni (sei) in precedenza operanti presso le soppresse ragionerie centrali e, dall'altro, appare confacente alle esigenze di funzionalita' dell'ufficio, tenuto conto che l'art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto una nuova organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione che non potra' non riflettersi anche sull'attivita' della ragioneria centrale;
Ritenuto che per l'attuazione degli interporti e del connesso trasporto intermodale, il Ministero dei trasporti e della navigazione dovra' provvedere, tra l'altro, alla erogazione di contributi nonche' agli investimenti finalizzati alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture interportuali e che, pertanto, al fine di assicurare un adeguato controllo su tutti i finanziamenti disposti su capitoli di pertinenza si rende indispensabile l'istituzione di una apposita divisione, cui affidare compiti di verifica sulla legittimita' e proficuita' delle spese sostenute;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e determina le dotazioni organiche di personale della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, istituita e definita di maggiore importanza dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.Lgs n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni publbiche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge n. 537/1993 reca interventi correttivi di finanza pubblica. Si trascrive il teso dei commi 12 e 17 del relativo art. 1: "12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' articolata in: a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita'; b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali. 13.-16. (Omissis). 17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, eslcudendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.L'articolazione in divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' stabilita come segue: Divisione I: Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio - Gestione delle entrate - Ordini di accreditamento - Rendiconti - Gestioni fuori bilancio - Conti giudiziali - Centro controllo e trasmissione dati; Divisione II: Spese di gestione in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna e navigazione aerea; Divisione III: Spese per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne del Ministero in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita'; Divisione IV: Contributi per nuove costruzioni navali, trasformazioni, riparazioni ed installazioni di apparati motori - Contributi per l'ammodernamento del naviglio - Contributi interessi su operazioni di credito navale - Sovvenzioni alle societa' di navigazione - Concessioni demaniali - Contributi enti vari - Contratti e forniture varie; Divisione V: Trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale civile e militare in attivita' di servizio e in quiescenza del Ministero - Altre spese fisse - Fitto locali.
Art. 3
1.Per effetto della istituzione della suindicata ragioneria centrale, la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C, nel ruolo dei dirigenti generali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro H della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata di una unita' con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza.
2.La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della precitata tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta complessivamente di una unita'.
3.La dotazione organica dei posti di dirigente superiore e di primo dirigente relativa alla ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, come sopra modificata, sara' conformata in modo da tenere conto della soppressione delle predette qualifiche dirigenziali operata dall'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, all'atto della rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato da effettuarsi ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del predetto decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - Si riporta il testo degli articoli 6, 15, 30 e 31 del D.Lgs. n. 29/1993, gia' citato in nota alle premesse: "Art. 6 (come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs n. 546/1993) (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". "Art. 15 (come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470/1993) (Qualifiche dirigenziali nonche' di dirigente generale). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale, quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di piu' elevato livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore". "Art. 30 (come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 470/1993) (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale. 2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative". "Art. 31 (come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 470/1993) (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono: a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale; b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b); c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle. 2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro. 3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche. 5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3. 6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".
Art. 4
1.Ferma restando la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale dipendente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, definita da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1993, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 60, la dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non dirigenziale della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' stabilita come segue: Dotazione organica Servizi _______ Qualifica Profilo professionale Meccano- funzionale Codice Centrali grafici - - - - IX 1/A Direttore amministrativo 1 13/A Direttore amministrativo 4 contabile VIII 1 Funzionario amministrativo 1 13 Funzionario amministra- 4 tivo contabile VII 2 Collaboratore amministrativo 2 14 Collaboratore amministra- 13 tivo contabile VI 3 Assistente amministrativo 2 19 Assistente amministrativo 18 contabile 279 Capo unita' operativa 1 V 4 Operatore amministrativo 4 16 Operatore amministrativo 4 contabile 283 Addetto a personal computers 2 IV 5 Coadiutore 6 7 Dattilografo 2 284 Addetto alle unita' di acqui- 3 sizione dati III 24 Addetto ai servizi ausiliari 5 e di anticamera II 25 Addetto alle attrezzature e 1 pulizie __ __ Totali. . . 67 6
Art. 5
1.La distribuzione della materia di competenza delle singole divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e la dotazione organica della ragioneria medesima formano oggetto di revisione, ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 12
Nota all'art. 5: - Per il testo degli articoli 6, 30 e 31 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 3.
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