DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Type Decreto legislativo
Publication 1995-10-26
Ultimo aggiornamento 2026-04-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;

Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l'imposta sul consumo dell'energia elettrica, e successive modificazioni, il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n.

334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, e il citato decreto-legge n. 331 del 1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro e,

ad interim, di grazia e giustizia

FANTOZZI, Ministro delle finanze

MASERA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

CLO', Ministro dell'industria, del

commercio

e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: DINI

Art. 01

1.E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, di grazia e giustizia FANTOZZI, Ministro delle finanze MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: DINI

TITOLO I DISCIPLINA DELLE ACCISE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito applicativo e definizioni).

1.Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

Art. 2

(Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa).

1.Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero ((della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato)).((87))

3.L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

((4-bis. In tutti i casi in cui vi siano piu' soggetti tenuti al pagamento dell'accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d'imposta.))

((87))

Art. 3

Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346). Accertamento, liquidazione e pagamento

1.Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2025, N. 43)).

3.La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

4.I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso di cui all'articolo 46 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. (83) (129)

4-bis.Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in documentate e riscontrabili condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in un numero modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno. Sulle somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita' nel versamento delle rate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.

Art. 4

(( (Abbuoni per perdite, distruzione e cali).))

((

1.In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

2.In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

3.Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4.Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019. Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e' dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.

5.Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

6.

Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3.))

((87))

Art. 5

(Regime del deposito fiscale).

1.La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

2.Il regime del deposito fiscale e' autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.(87)

4.I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5.Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di estrazione di cui all'articolo 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.

6.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa. (87)

Art. 6

(Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa).

2.Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU. (87)

3.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.

4.Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalita' previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima nonche' per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facolta' di esonero di cui al quinto periodo e' estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi. Non e' fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati. ((La facolta' di esonero di cui al quinto e sesto periodo e' esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.))(87) ((129))

5.La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.

6.Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. (76) (87)

6-bis.Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.

7.La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno. (87)

7-bis.Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell'Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio doganale di esportazione. (87)

8.Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento di riserva contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo, copia del quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilita'.(87)

9.Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo.(87)

10.Il documento di riserva di cui al comma 9 e' presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al comma 9.(87)

11.In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

12.In assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e vincolati al regime di transito esterno.(87)

13.Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo

14.14. Con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.(87)

15.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e). (87)

15-bis.Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di applicazione della predetta disposizione.

Art. 7

(( (Irregolarita' nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa). )) ((

2.Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l'Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti e' concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).

3.Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarita' o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' del Paese di provenienza.

4.Lo scambio e l'utilizzazione di informazioni necessarie per l'attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonche' le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunita' europea, avvengono in conformita' delle disposizioni comunitarie e con l'osservanza delle modalita' previste dai competenti organi comunitari.

Art. 7-bis

Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).

1.Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

3.Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.

4.Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' annotato, prima che la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio, sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a), comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.

5.La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'avvenuta presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2, lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle dogane di uscita, di cui al comma 3.

6.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ((alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,)) alla disciplina dei casi di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.

7.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in contenitori di capacita' superiore a 20 litri ((salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6)). (76)((83))

Art. 8

(Destinatario registrato).

1.Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.

1-bis.Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e l'istruttoria per il relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. (76)

2.Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l'autorizzazione di cui al medesimo comma 1 e' valida per un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5.

4.Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

5.I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l'autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

6.I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

7.Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario registrato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.((87))

((8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 8-bis

(( (Destinatario certificato). ))

((

1.Il soggetto che intende operare come destinatario certificato e' autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione e' valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato e' attribuito un codice identificativo.

2.Il destinatario certificato individua nell'ambito del proprio deposito l'area separata e distinta o, nel caso di cui al comma 6, il locale in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta i prodotti di cui al comma 1.

4.La garanzia di cui al comma 3, lettera a) e' prestata con le modalita' ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, e' valida in tutti i Paesi dell'Unione europea ed e' determinata nella misura pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti.

5.L'accisa e' esigibile nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.

6.Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettere a), c) e d), l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti.

7.I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del presente articolo sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293. I medesimi tabacchi devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le vigenti disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Per i prodotti di cui al presente comma, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 3, lettera b), nonche' gli obblighi che il destinatario certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

8.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 9

(Speditore registrato).

1.Il soggetto che intende operare come speditore registrato e' preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attivita', dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato e' attribuito, prima dell'inizio della sua attivita', un codice di accisa.

Art. 9-bis

(( (Speditore certificato). ))

((

1.Il soggetto che intende operare come speditore certificato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato e' attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati.

3.Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attivita' economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti.

4.Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 2, lettera a) nonche' gli obblighi che lo speditore certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati.

5.Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro.

6.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 9-ter

(( (Soggetto obbligato accreditato). ))

1.((La qualifica di SOAC puo' essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validita' quadriennale ed e' articolata in tre livelli di affidabilita' denominati Base, Medio e Avanzato.))

Art. 9-quater

(( (Requisiti di ammissione). ))

1.((Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1: a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione; b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6; d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio; e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o societa', in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.))

2.((Nel caso di persone giuridiche e di societa', i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonche' a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.))

3.((La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.)) ((129))

Art. 9-quinquies

(( (Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato). ))

1.(((L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC e' presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.))

2.((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilita' del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili: a) la professionalita', con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualita' delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonche' al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attivita' svolta nel medesimo settore dell'accisa; b) l'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attivita', alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonche' all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) la solvibilita' finanziaria, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attivita' commerciale; d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidita' economica e solvibilita' tributaria; e) la conformita' alle prescrizioni fiscali, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entita' o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.))

3.((Ai fini della valutazione dell'affidabilita', l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, puo' effettuare riscontri presso i luoghi dove e' svolta l'attivita' di impresa del soggetto istante.))

4.((In esito alla valutazione dei profili di affidabilita', l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC e' riconosciuta solo se il punteggio attribuito e' almeno pari a sessanta.))

5.((L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilita' determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.))

6.((Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.)) ((129))

Art. 9-sexies

(( (Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato). ))

1.((Nel periodo di validita' della qualifica, il SOAC puo' richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilita' attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attivita' per il quale il soggetto e' accreditato.))

2.((In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute: a) 30 per cento, per il SOAC di livello base; b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio; c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.))

3.((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.))

4.((Il SOAC-GE di livello avanzato puo' altresi' richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.)) ((129))

Art. 9-septies

(( (Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato). ))

1.((L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.))

2.((Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilita' attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilita' rimodulando i benefici gia' riconosciuti.))

3.((Nel caso di persone giuridiche e di societa', la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, e' revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.))

4.((Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilita' o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta e' adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilita' o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.)) ((129))

Art. 9-octies

(( (Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato). ))

1.((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.))

Art. 10

(( (Circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). ))

((

1.Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

2.Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.

3.La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e' attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.

4.La circolazione di cui al comma 1 inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.

5.La circolazione di cui al comma 1 si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e' attestata, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 9 e 10, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all'Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

6.Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 1, la presa in consegna di cui al comma 5 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione nella contabilita' del destinatario certificato, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei prodotti scaricati.

7.Non sono considerati come prodotti consegnati per scopi commerciali i prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio del suddetto Stato membro e il territorio nazionale e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l'aeromobile si trova nel territorio dello Stato.

8.Per i prodotti di cui al comma 1, qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, i medesimi prodotti circolano con un documento di riserva contenente gli stessi dati dell'e-DAS. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore certificato nel sistema informatizzato non appena quest'ultimo e' nuovamente disponibile. L'e-DAS sostituisce il predetto documento di riserva, copia del quale e' conservata dallo speditore certificato e dal destinatario certificato nazionale, che ne riportano gli estremi nella propria contabilita'.

9.Per i prodotti di cui al comma 1, qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento da parte del destinatario certificato nazionale, quest'ultimo presenta all'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 5, attestante l'avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato e' nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario certificato trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il predetto documento di riserva.

10.In assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa; per merci spedite dal territorio nazionale, in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di prodotti ai sensi del presente articolo puo' essere effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle autorita' competenti dello Stato membro di destinazione.

11.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 10-bis

(Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).

1.I prodotti gia' assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE. (59)

2.Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

3.Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita' vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell'accisa.

4.Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo della merce, all'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). ((87))

5.Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2 e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane. ((87))

6.I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all'articolo 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche' le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione.((87))

7.Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma 3.

((7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 10-ter

(Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).

1.In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: ((a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;)) ((87)) b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato; c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata; d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.

2.Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.

((3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.))

((87))

((3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262. Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55.))

((87))

((4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata.))

((4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 11

(Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati).

1.Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2-bis.A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma. ((87))

3.Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

4.I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori ((economici)). ((87))

5.Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

((5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

((87))

Art. 12

(( (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa). ))

((

1.Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano nel territorio dello Stato con un apposito documento di accompagnamento analogo all'e-DAS.

2.Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato l'e-DAS.

3.Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis.

4.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.))

Art. 13

(Contrassegni fiscali).

1.I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2.I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. ((104))

3.I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria.

4.La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 6.

5.Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

6.Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

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