LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Type Legge
Publication 1995-11-18
Ultimo aggiornamento 2019-09-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26-11-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3

1.Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

2.Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero ((dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)).

3.Il Ministero ((dello sviluppo economico)) rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

((

4.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.

))

Art. 4

1.Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Art. 5

1.E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2.Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanita' e universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. 3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato. 4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 6

((

2.Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3.I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorita' nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

4.I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonche', per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

5.I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.

))

Art. 7

1.L'autorita' nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

Art. 8

1.Le persone fisiche, gli enti o le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonche' ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. (( All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale.

1-bis.Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.

Art. 9

1.Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come Autorita' nazionale.

3.Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri e' istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonche' da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4.Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge. (3) ((4))

5.Il Ministero degli affari esteri puo' richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attivita' dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

Art. 10

1.Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.

2.Chiunque (( . . . )) esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

((

3.Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222.

))

Art. 11

1.Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

((

1-bis.Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

))

Art. 12

1.Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

2.Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

Art. 13

1.E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art. 14

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.

Art. 16

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta della Nazioni Unite, Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925), Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione. Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra; Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita', Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte; Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Obblighi generali 1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai, in qualunque circostanza: (a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque; (b) fare uso di armi chimiche; (c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche; (d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.

Convenzione-art. II

Articolo II Definizioni e criteri Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "armi chimiche" s'intende quanto segue, insieme, o separatamente: (a) composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi; (b) munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprieta' tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso (a), per via della fuoruscita di questi ultimi a seguito dell'impiego di tali munizioni e dispositivi; (c) qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l'impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso (b). 2. Per "composti chimici" s'intende: Ogni composto chimico il quale, attraverso la sua azione chimica sui processi vitali puo' causare la morte, l'incapacita' temporanea o un pregiudizio permanente ad essere umani o animali. Sono compresi tutti i composti chimici, a prescindere dalla loro origine o metodo di produzione, ed a prescindere se essi sono prodotti in impianti, in munizioni o altrove. (Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i composti chimici che sono stati individuati ai fini dell'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.) 3. Per "precursore" s'intende: Ogni reagente chimico presente in ogni fase della produzione, con qualunque metodo, di un composto chimico tossico. E' compreso qualunque componente chiave di un sistema chimico binario o di un sistema chimico a componenti multiple. (Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, i precursori che sono stati individuati per l'applicazione delle misure di verifica sono elencati nelle Tabelle contenute nell'Annesso sui composti chimici.) 4. Per "componente chiave di sistemi chimici binari o a componenti multipli (d'ora in avanti denominato "componente chiave") s'intende: Il precursore che svolge il ruolo piu' importante nel determinare le proprieta' tossiche del prodotto finale e che reagisce rapidamente con altri composti chimici nel sistema binario o a componenti multiple. 5. Per "armi chimiche obsolete" s'intendono: (a) Armi chimiche prodotte anteriormente al 1925; oppure (b) Armi chimiche prodotte nel periodo tra il 1925 ed il 1946 che si sono deteriorate in maniera tale da non poter piu' essere utilizzate con armi chimiche. 6. Per "armi chimiche abbandonate" s'intendono: Armi chimiche, incluse le armi chimiche obsolete, abbandonate da uno Stato dopo il 1 gennaio 1925 sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo. 7. Per "agente per il controllo dell'ordine pubblico" s'intende: Ogni composto chimico non elencato in una Tabella che puo' produrre rapidamente negli esseri umani irritazione sensoria o effetti fisici inabilitanti che scompaiono dopo un breve periodo di tempo a seguito della cessazione dell'esposizione. 8. Per "impianto di produzione di armi chimiche" s'intende: (a) Ogni equipaggiamento, nonche' ogni edificio che alloggia tale equipaggiamento e che e' stato designato, costruito o utilizzato in qualsiasi momento dal 1 gennaio 1946: (i) Come parte della fase di produzione dei composti chimici ("fase tecnologica finale") laddove i flussi di materiali contengano, quando l'equipaggiamento e' in funzione: (1) Ogni composto chimico elencato alla Tabella 1 nell'Annesso sui composti chimici; oppure (2) Ogni altro composto chimico - in misura superiore ad 1 tonnellata l'anno sul territorio di uno Stato Parte o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte - che non puo' essere utilizzato per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, ma che puo' essere utilizzato a scopo di fabbricazione di armi chimiche; oppure (ii) per caricare armi chimiche, compresa, tra l'altro, la carica dei composti chimici elencati alla Tabella 1 in munizioni, dispositivi o contenitori per l'immagazzinaggio alla rinfusa; la carica di composti chimici in contenitori che sono parti di munizioni e di dispositivi assemblati binari o in sotto-munizioni chimiche che sono parte di munizioni e di dispositivi assemblati unitari, nonche' la carica dei contenitori e delle sotto-munizioni chimiche nelle rispettive munizioni e dispositivi; (b) non significa: (i) qualsiasi impianto avente una capacita' di produzione per la sintesi di composti chimici specificati nel capoverso (a) (i) inferiore ad 1 tonnellata; (ii) qualsiasi impianto nel quale un composto chimico specificato nel capoverso (a) (i) (e' o) e' stato prodotto in quanto composto collaterale derivante inevitabilmente da attivita' per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione, a patto che il composto chimico non superi il 3 per cento del prodotto totale e che l'impianto sia sottoposto a dichiarazione e ad ispezione in base l'Annesso sull'Attuazione e la Verifica (d'ora in avanti denominato come "Annesso sulla Verifica"); oppure (iii) un impianto singolo su scala ridotta per la produzione dei composti chimici elencati nella Tabella 1 per scopi non proibiti in base alla presente Convenzione come riferito nella Parte VI dell'Annesso sulla Verifica. 9. Per "scopi non proibiti in base alla presente Convenzione" s'intendono: (a) gli scopi industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici; (b) gli scopi di protezione, in particolare quegli scopi direttamente collegati alla protezione contro i composti chimici e le armi chimiche; (c) gli scopi militari non connessi con l'uso delle armi chimiche e non dipendenti dall'uso delle proprieta' tossiche dei composti chimici come sistema d'arma; (d) attuazione delle leggi anche al fine del controllo dei disordini interni. 10. Per "capacita' di produzione" s'intende: il quantitativo annuale potenziale previsto per la fabbricazione di uno specifico composto chimico in base ai processi tecnologici attualmente utilizzati, o, se un processo non e' ancora operativo, pianificato per essere utilizzato negli impianti pertinenti. Tale quantitativo deve essere pari alla capacita' prefissata oppure, se la capacita' prefissata non e' disponibile, alla capacita' progettata. La capacita' prefissata consiste nel prodotto in condizioni ottimali per una quantita' massima nell'impianto di produzione, come dimostrato da uno o piu' periodi di funzionamento di prova. La capacita' progettata corrisponde alla produzione del prodotto calcolata in teoria. 11. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche istituita in conformita' con l'Articolo VIII della presente Convenzione. 12. Ai fini dell'Articolo VI: (a) Per "produzione" di un composto chimico, s'intende la sua formazione attraverso una reazione chimica; (b) Per "lavorazione" di un composto chimico s'intende un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non e' trasformato in un altro composto chimico; (c) Per "consumo" di un composto chimico s'intende la sua trasformazione in un altro composto chimico attraverso una reazione chimica.

Convenzione-art. III

Articolo III Dichiarazioni 1. Ciascuno Stato Parte sottoporra' all'Organizzazione non dopo 30 giorni che la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei suoi confronti, le seguenti dichiarazioni nelle quali: (a) per quanto riguarda le armi chimiche; (i) dichiarera' se detiene o possiede armi chimiche o se vi sono altre armi chimiche ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; (ii) specifichera' la precisa ubicazione, la quantita' globale e l'inventario dettagliato delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualsiasi posto sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafi da 1 a 3, dell'Annesso sulle Verifiche, tranne che per le armi chimiche di cui al capoverso (iii); (iii) rendera' conto di qualsiasi eventuale arma chimica presente sul suo territorio detenuta e posseduta da un altro Stato ed ubicata in qualunque luogo sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 4 dell'Annesso sulla Verifiche; (iv) Dichiarera' se ha trasferito o ricevuto direttamente o indirettamente, qualsiasi arma chimica dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tali armi, in conformita' con la Parte IV(A) paragrafo 5, dell'Annesso sulla Verifiche; (v) fornira' un piano generale per la distruzione delle armi chimiche che detiene o che possiede, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 6, dell'Annesso sulla Verifiche; (b) Per quanto riguarda le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate: (i) Dichiarera' se ha sul suo territorio armi chimiche obsolete e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 3, dell'Annesso sulla Verifiche; (ii) dichiarera' se vi sono armi chimiche abbandonate sul suo territorio e fornira' tutte le informazioni disponibili secondo la Parte IV(B), paragrafo 8, dell'Annesso sulle Verifiche; (iii) dichiarera' se ha abbandonato armi chimiche sul territorio di altri Stati e fornira' tutte le informazioni disponibili in conformita' con la Parte IV(B), paragrafo 10, dell'Annesso sulle Verifiche; (c) Per quanto riguarda gli impianti di produzione di armi chimiche: (i) dichiarera' se ha o se ha avuto qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946; (ii) specifichera' ogni eventuale impianto di produzione di armi chimiche che ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o se tale impianto e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche, tranne per quegli impianti di cui al capoverso (iii); (iii) rendera' conto di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche sul suo territorio che un altro Stato ha o ha avuto in proprieta' o a titolo di possesso, o che e' o e' stato ubicato in qualunque luogo sotto la giurisdizione o controllo di un altro Stato in qualunque momento sino dal 1 gennaio 1946, in conformita' con la Parte V, paragrafo 2 dell'Annesso sulle Verifiche; (iv) dichiarera' se ha trasferito o ricevuto, direttamente o indirettamente, qualunque eventuale equipaggiamento per la produzione di composti chimici sino dal 1 gennaio 1946 e specifichera' il trasferimento o la ricezione di tale equipaggiamento, in conformita' con la Parte V, paragrafi da 3 a 5 dell'Annesso sulla Verifiche. (v) fornira' il suo piano generale per la distruzione di qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in conformita' con la Parte V, paragrafo 6 dell'Annesso sulle Verifiche; (vi) specifichera' le azioni da intraprendere per la chiusura di qualunque eventuale impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in conformita' con la Parte V, paragrafo 1(i) dell'Annesso sulla Verifiche, (vii) Fornira' un piano generale per qualsiasi eventuale conversione temporanea di qualsiasi eventuale impianto di produzione di armi chimiche in proprieta' o a titolo di possesso, o che sia stato ubicato in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, in impianto di distruzione di armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 7 dell'Annesso sulla Verifiche. (d) Per quanto riguarda gli altri impianti: Specifichera' la localizzazione precisa, la natura e la portata generale delle attivita' di qualsiasi eventuale impianto o stabilimento che abbia in proprieta' o a titolo di possesso o che sia stato ubicato in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, e che sia stato designato, costruito o utilizzato sino dal 1 gennaio 1946 innanzitutto per lo sviluppo di armi chimiche. Tale dichiarazione includera' tra l'altro, laboratori, prove e siti di valutazione (c) per quanto riguarda gli agenti chimici per il controllo dei disordini pubblici: specifichera' gli agenti chimici, la formula strutturale ed il numero di registro del Chemical Abstracts Service (CAS), qualora attribuito, di ciascun composto chimico che detiene ai fini del controllo dell'ordine pubblico. Tale dichiarazione sara' aggiornata non oltre 30 giorni dopo che ogni cambiamento sia divenuto effettivo. 2. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulla verifica, non si applicheranno, a discrezione dello Stato Parte alle armi chimiche sotterrate nel suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Armi chimiche 1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione di applicheranno a tutte le armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicate in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo tranne le armi chimiche obsolete e le armi chimiche abbandonate cui si applica la Parte IV(B) dell'Annesso sulle Verifiche. 2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 3. Tutti i luoghi in cui le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono immagazzinate o distrutte saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco, in conformita' con la Parte IV, (a) dell'Annesso sulle Verifiche. 4. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo II paragrafo 1(a), fornira' l'accesso alle armi chimiche specificate al paragrafo 1 ai fini di una verifica sistematica della dichiarazione per mezzo di un'ispezione in loco. Successivamente ciascuno Stato Parte non rimuovera' alcuna di queste armi chimiche, salvo per trasportarle in un impianto di distruzione di armi chimiche. Esso fornira' l'accesso a tali armi chimiche al fine di una sistematica verifica in loco. 5. Ciascuno Stato Parte fornira' l'accesso agli impianti di distruzione di armi chimiche ed alle loro zone di immagazzinaggio che ha in proprieta' o a titolo di possesso ai fini di una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco. 6. Ciascuno Stato Parte distruggera' tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche, e secondo il tasso convenuto e la sequenza di distruzione (in appresso riferita come "l'ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre due anni dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti e dovra' terminare non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Non e' vietato ad uno Stato Parte distruggere tali armi chimiche ad un ritmo piu' rapido. 7. Ciascun Stato Parte: (a) presentera' piani dettagliati per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1 non oltre 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo di distruzione annuale, in conformita' con la Parte IV(A), paragrafo 29 dell'Annesso sulle Verifiche; i piani dettagliati includeranno tutti gli stock da distruggere durante il successivo piano annuale di distruzione; (b) presentera' annualmente dichiarazioni in relazione all'attuazione dei piani per la distruzione delle armi chimiche specificate al paragrafo 1, non oltre 60 giorni dopo la fine di ciascun periodo annuale di distruzione; (c) certifichera', non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutte le armi chimiche specificate al paragrafo 1 sono state distrutte. 8. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 6, esso distruggera', il prima possibile, le armi chimiche specificate al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo. 9. Tutte le armi chimiche rinvenute da uno Stato Parte dopo la dichiarazione iniziale di armi chimiche saranno notificate, conservate al sicuro e distrutte in conformita' con la Parte IV(A) dell'Annesso sulla Verifica. 10. Ciascun Stato Parte, durante il trasporto, la campionatura, l'immagazzinaggio e la distruzione delle armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte trasportera', prelevera' campioni, immagazzinera' e distruggera' le armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni. 11. Ogni Stato Parte che ha sul suo territorio armi chimiche che sono di proprieta' o possedute da un altro Stato, fara' tutti gli sforzi per garantire che tali armi chimiche siano rimosse dal suo territorio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione e' entrata in vigore nei suoi confronti. Se esse non sono rimosse entro un anno, lo Stato Parte puo' chiedere all'Organizzazione ed agli altri Stati Parte di fornire assistenza per la distruzione di tali armi chimiche. 12. Ciascuno Stato Parte si impegna a cooperare con altri Stati Parte che chiedono informazioni o assistenza su base bilaterale, o attraverso il Segretariato Tecnico per quanto riguarda metodi e tecnologie per una distruzione efficace e sicura delle armi chimiche. 13. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica dell'immagazzinaggio delle armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: (a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche; (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione. (c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica. 14. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 13, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 15. Nulla nei paragrafi 13 e 14 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte IV(A) dell'Annesso sulle Verifiche. 16. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi di verifica dell'immagazzinaggio e della distruzione di tali armi chimiche a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'organizzazione secondo il paragrafo 13, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la scala di ripartizione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7. 17. Le disposizioni del presente Articolo e le disposizioni pertinenti della Parte IV dell'Annesso sulle Verifiche non si applicheranno, a discrezione di uno Stato Parte, alle armi chimiche sotterrate sul suo territorio anteriormente al 1 gennaio 1977 e che rimangono sotterrate, o che sono state scaricate in mare anteriormente al 1 gennaio 1985.

Convenzione-art. V

Articolo V Impianti di produzione di armi chimiche 1. Le disposizioni del presente Articolo e le procedure dettagliate per la sua attuazione si applicheranno a qualsiasi, ed a tutti gli impianti di produzione di armi chimiche di proprieta' o in possesso di uno Stato Parte, o che sono ubicati in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. 2. Le procedure dettagliate per l'attuazione del presente Articolo sono stabilite nell'Annesso sulle Verifiche. 3. Tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumenti in loco in conformita' con la Parte V, paragrafo 1 dell'Annesso sulle Verifiche. 4. Ciascuno Stato Parte cessera' immediatamente ogni attivita' negli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1, salvo le attivita' necessarie per la chiusura. 5. Nessun Stato Parte costruira' qualsiasi nuovo impianto di produzione di armi chimiche o modifichera' qualsiasi impianto esistente ai fini della produzione di armi chimiche o per qualsiasi altra attivita' proibita in base alla presente Convenzione. 6. Ciascuno Stato Parte, immediatamente dopo aver presentato la dichiarazione in base all'Articolo III, paragrafo I(c), fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, al fine di una sistematica verifica della dichiarazione per mezzo di ispezioni in loco. 7. Ciascun Stato Parte: (a) chiudera', non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 in conformita' con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, e ne dara' notifica; e (b) fornira' l'accesso agli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, successivamente alla chiusura ai fini di una sistematica verifica per mezzo di ispezioni in loco e di monitoraggio con strumentazione in loco al fine di garantire che l'impianto rimanga chiuso e che sia successivamente distrutto. 8. Ciascun Stato Parte distruggera' tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1, e connessi servizi ed equipaggiamenti, in conformita' con l'Annesso sulle verifiche e secondo un tasso ed una sequenza di distruzione convenuti (in appresso riferito come "ordine di distruzione"). Tale distruzione avra' inizio non oltre un anno dopo che la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e terminera' non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Nulla vieta ad uno Stato Parte di distruggere tali impianti ad un ritmo piu' rapido. 9. Ciascuno Stato Parte: (a) presentera' piani dettagliati per la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 180 giorni prima dell'inizio della distruzione di ciascun impianto; (b) presentera' dichiarazioni annualmente relative all'attuazione dei suoi piani per la distruzione di tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 non oltre 90 giorni dopo la fine di ciascun periodo di distruzione; (c) certifichera' non oltre 30 giorni dopo che il processo di distruzione e' stato completato, che tutti gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1 siano stati distrutti. 10. Se uno Stato ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il periodo decennale previsto per la distruzione al paragrafo 8, esso distruggera', il prima possibile, gli impianti di produzione di armi chimiche specificati al paragrafo 1. L'ordine di distruzione e le procedure per una rigorosa verifica per tale Stato Parte saranno determinate dal Consiglio Esecutivo. 11. Ciascun Stato Parte, durante la distruzione degli impianti di produzione di armi chimiche accordera' la massima priorita' ad assicurare la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente. Ciascuno Stato Parte distruggera' gli impianti di produzione di armi chimiche secondo le sue norme nazionali per la sicurezza e le emissioni. 12. Gli impianti di produzione di armi chimiche specificate al paragrafo 1 possono essere temporaneamente trasformati per la distruzione delle armi chimiche in conformita' con la Parte V, paragrafo 18 e 25 dell'Annesso sulla Verifica. Tali impianti trasformati dovranno essere distrutti non appena non sono piu' in funzione per la distruzione delle armi chimiche ma in ogni caso non oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. 13. Uno Stato Parte puo' chiedere, in casi eccezionali di urgente necessita', il permesso di utilizzare l'impianto di distruzione di armi chimiche come specificato al paragrafo 1 per scopi non proibiti dalla presente Convenzione. Dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, la Conferenza degli Stati Parte decidera' se approvare o meno la richiesta e stabilira' le condizioni alle quali l'approvazione e' condizionata in conformita' con la Parte V, Sezione D dell'Annesso sulle Verifiche. 14. L'impianto di produzione di armi chimiche sara' trasformato in modo tale che l'impianto non possa essere riconvertito in un impianto di produzione di armi chimiche piu' di quanto non lo sia ogni altro impianto utilizzato a fini industriali, agricoli, sanitari, farmaceutici o ogni altro scopo pacifico che non comprende i composti chimici elencati alla Tabella 1. 15. Tutti gli impianti trasformati saranno soggetti ad una verifica sistematica per mezzo di un'ispezione in loco e di un monitoraggio con strumentazione in loco in conformita' con la Parte V Sezione D, dell'Annesso sulle Verifiche. 16. Nello svolgere le attivita' di verifica in conformita' con il presente Articolo e con la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche, l'Organizzazione dovra' considerare di adottare provvedimenti al fine di evitare una duplicazione superflua di accordi bilaterali o multilaterali concernenti la verifica degli impianti di produzione di armi chimiche e la loro distruzione da parte degli Stati Parte. A tal fine il Consiglio Esecutivo decidera' di limitare la verifica a misure complementari a quelle intraprese in conformita' a tale accordo bilaterale o multilaterale, qualora consideri che: (a) le disposizioni di verifica di tale accordo sono compatibili con le disposizioni di verifica del presente Articolo e della Parte V dell'Annesso sulle Verifiche; (b) l'attuazione di tale accordo fornisce una sufficiente garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione; (c) le Parte all'accordo bilaterale o multilaterale tengono l'Organizzazione esaurientemente al corrente riguardo alle loro attivita' di verifica. 17. Se il Consiglio Esecutivo adotta una decisione secondo il paragrafo 16, l'Organizzazione avra' il diritto di vigilare sull'attuazione dell'accordo bilaterale o multilaterale. 18. Nulla nei paragrafi 16 e 17 pregiudichera' l'obbligo di uno Stato Parte di fornire dichiarazioni in conformita' con l'Articolo III, il presente Articolo e la Parte V dell'Annesso sulle Verifiche. 19. Ciascuno Stato Parte si fara' carico dei costi di distruzione delle armi chimiche che e' tenuto a distruggere. Esso si fara' ugualmente carico dei costi della verifica in base al presente Articolo, a meno che il Consiglio Esecutivo non decida diversamente. Se il Consiglio Esecutivo decide di limitare le misure di verifica dell'Organizzazione secondo il paragrafo 16, i costi della verifica complementare e del monitoraggio da parte dell'Organizzazione saranno pagati in conformita' con la tabella di valutazione delle Nazioni Unite, come specificato all'Articolo VIII, paragrafo 7.

Convenzione-art. VI

Articolo VI Attivita' non vietate dalla presente Convenzione 1. Ogni Stato parte ha diritto, sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, di sviluppare, produrre, acquisire in altro modo, conservare, trasferire ed utilizzare composti chimici tossici e loro precursori per scopi non vietati dalla presente Convenzione. 2. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie affinche' i composti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, acquisiti in altro modo, conservati, trasferiti o utilizzati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo unicamente per scopi non vietati dalla presente Convenzione. A tal fine, ed al fine di accertare che le attivita' siano conformi agli obblighi contratti ai sensi della presente Convenzione, ogni Stato parte sottopone i composti chimici tossici ed i loro precursori iscritti nelle Tabelle 1, 2 e 3 dell'Annesso sui composti chimici, nonche' gli impianti connessi a tali composti chimici e gli altri impianti specificati nell'Annesso sulle Verifiche situati sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, alle misure di verifica disposte nell'Annesso sulle Verifiche. 3. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati nella Tabella 1 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 1") ai divieti sulla loro produzione, acquisizione, conservazione, trasferimento e sulla loro utilizzazione, cosi' come specificati nella Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche. Esso sottopone tali composti chimici della Tabella 1 e gli impianti di cui alla Parte VI dell'Annesso sulle Verifiche, ad una verifica sistematica mediante ispezioni in loco ed un monitoraggio per mezzo di strumenti installati sul posto, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche. 4. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 2 (di seguito denominati "Composti chimici della Tabella 2") e gli impianti specificati nella Parte VII dell'Annesso sulle verifiche, ad un controllo dati e ad una verifica in loco in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche. 5. Ogni Stato parte sottopone i composti chimici elencati alla Tabella 3 (in appresso denominati "Composti chimici della Tabella 3") e gli impianti specificati alla Parte VIII dell'Annesso sulle Verifiche ad un controllo dati e ad una verifica in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle Verifiche. 6. Ogni Stato parte sottopone gli impianti di cui alla Parte IX dell'Annesso sulle Verifiche, ad un controllo dati ed eventualmente a verifiche in loco, in conformita' con detta Parte dell'Annesso sulle verifiche, a meno che la Conferenza degli Stati parti non decida diversamente, in conformita' con la Parte IX, paragrafo 22 dell'Annesso sulle Verifiche. 7. Ogni Stato parte effettua, non oltre 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, una dichiarazione iniziale concernente i composti chimici e gli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 8. Ogni Stato parte effettua dichiarazioni annuali relative ai composti chimici ed agli impianti pertinenti, in conformita' con l'Annesso sulle Verifiche. 9. Ai fini della verifica in loco ciascuno Stato parte autorizza agli ispettori l'accesso ai suoi impianti come stabilito nell'Annesso sulle Verifiche. 10. Nell'eseguire le attivita' di verifica, il Segretariato tecnico evita ogni indebita interferenza nelle attivita' chimiche svolte dallo Stato parte per scopi non vietati dalla presente Convenzione ed, in particolare, si conforma alle disposizioni enunciate nell'Annesso sulla protezione delle informazioni riservate (in appresso denominato "Annesso sulla tutela della riservatezza"). 11. Le disposizioni del presente articolo sono applicate in maniera da evitare di intralciare lo sviluppo economico o tecnologico degli Stati parti, nonche' la cooperazione internazionale nel settore delle attivita' chimiche per scopi non vietati dalla presente Convenzione, compreso lo scambio internazionale di informazioni scientifiche e tecniche, nonche' di composti chimici e di materiale ai fini della produzione, del trattamento o dell'utilizzazione di composti chimici per scopi non vietati dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Misure di attuazione a livello nazionale Impegni generali 1. Ciascuno Stato Parte, in conformita' con le sue procedure costituzionali adottera' i provvedimenti necessari per attuare i suoi obblighi in base alla presente Convenzione. In particolare: (a) fara' divieto alle persone fisiche e giuridiche in qualunque luogo sul suo territorio o in ogni altro luogo sotto la sua giurisdizione come riconosciute dal diritto internazionale, di intraprendere qualsiasi attivita' vietata ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione, e prevedera' l'applicazione di disposizioni penali per quanto riguarda tali attivita': (b) non consentira' in qualsiasi luogo sotto il suo controllo, attivita' proibite agli Stati Parte della presente Convenzione. (c) estendera' la sua legislazione penale attuata in base al capoverso (a) ed ogni attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione ed intrapresa in qualsiasi luogo da persone fisiche aventi la nazionalita' di detto Stato, secondo il diritto internazionale. 2. Ciascuno Stato Parte cooperera' con gli altri Stati Parte e mettera' a disposizione forme appropriate di assistenza legale al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi in base al paragrafo 1. 3. Ciascuno Stato Parte, nell'attuazione dei suoi obblighi in base alla presente Convenzione, assegnera' la massima priorita' al compito di garantire la sicurezza delle persone e di proteggere l'ambiente e cooperera' nella misura appropriata con gli altri Stati Parte al riguardo. Rapporti tra lo Stato Parte e l'Organizzazione 4. Al fine di adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione ciascun Stato Parte designera' o istituira' un'Autorita' Nazionale che dovra' servire come punto focale nazionale di collegamento effettivo con l'Organizzazione e con gli altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte notifichera' l'Organizzazione della costituzione della sua Autorita' nazionale nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 5. Ciascun Stato Parte informera' l'Organizzazione delle misure amministrative e legislative adottate per attuare la presente Convenzione. 6. Ciascuno Stato Parte trattera' come riservate e con la dovuta cautela le informazioni ed i dati che riceve a titolo riservato dell'Organizzazione in connessione con l'attuazione della presente Convenzione. Esso trattera' tali informazioni e dati unicamente in connessione con i suoi diritti ed obblighi in base alla presente Convenzione ed in conformita' con le disposizioni stabilite nell'Annesso sulla Tutela della riservatezza. 7. Ciascuno Stato Parte s'impegna a cooperare con l'Organizzazione nell'esercizio di tutte le sue funzioni ed in particolare a fornire assistenza al Segretariato Tecnico.

Convenzione-art. VIII

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