LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Type Legge
Publication 1995-11-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26-11-1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare (( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, )) con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art. 3

1.Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonche' di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

2.Le attivita' che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero ((dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)).

3.Il Ministero ((dello sviluppo economico)) rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.

((

4.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa, sanita' e ricerca.

))

Art. 4

1.Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), in conformita' a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.

Art. 5

1.E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2.Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanita' e universita' c ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. 3. il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del coommercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato. 4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 6

((

2.Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.

3.I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorita' nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.

4.I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonche', per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.

5.I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.

))

Art. 7

1.L'autorita' nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

Art. 8

1.Le persone fisiche, gli enti o le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonche' ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le infrmazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. (( All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale.

1-bis.Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000.

Art. 9

1.Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri e' designato come Autorita' nazionale.

3.Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri e' istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonche' da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4.Per lo svolgimento delle sue attivita', il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonche' di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e puo' conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unita', per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalita' non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facolta' puo' avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attivita' di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge. (3) ((4))

5.Il Ministero degli affari esteri puo' richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attivita' dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

Art. 10

1.Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all' articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articololo 3, comma 2, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.

2.Chiunque (( . . . )) esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

((

3.Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222.

))

Art. 11

1.Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

((

1-bis.Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

))

Art. 12

1.Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione e' punito con la reclusione da due a cinque anni.

2.Nel caso di cui al comma I del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

Art. 13

1.E punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art. 14

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

1.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonche' i soggetti, le forme e le modalita' per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.

Art. 16

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convenzione, Determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso un disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l'eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa, Desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta della Nazioni Unite, Ribadendo che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (Protocollo di Ginevra del 1925), Riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonche' la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, Tenendo presente l'obiettivo contenuto nell'articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione. Determinati, per il bene dell'umanita' intera, ad eliminare completamente la possibilita' dell'uso di armi chimiche attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, Riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei relativi principi del diritto internazionale, dell'uso degli erbicidi come metodo di guerra; Considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell'umanita', Desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonche' la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attivita' chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parte; Convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Obblighi generali 1. Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione non dovra' mai, in qualunque circostanza: (a) sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche e chiunque; (b) fare uso di armi chimiche; (c) intraprendere qualsiasi preparativo militare per l'uso di armi chimiche; (d) assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attivita' proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 3. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 4. Ciascuno Stato Parte s'impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprieta' o in suo possesso o ubicato in qualunque localita' sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 5. Ciascuno Stato Parte s'impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.

Convenzione-art. II

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