DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1995, n. 502

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1995-07-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 13-12-1995

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi organi previsti per le unita' sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari "cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale";

Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Contratto del direttore generale

1.La regione ed il direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi (( degli articoli 3 e 3-bis )) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo ((. . .)).

((

2.Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

))

3.Il direttore generale e' tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' ogni altra funzione connessa all'attivita' di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4.Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attivita' a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui e' stato preposto.

((

5-bis.La regione puo' disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6.Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonche' per dimissioni.

7.Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

))

Art. 2

Contratto dei direttori amministrativo e sanitario

((

1.Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformita' ai contenuti di cui al presente articolo.

))

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 31 MAGGIO 2001, N. 319 )).

3.I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonche' dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

4.Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attivita' lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.

5.(( Al direttore sanitario e al direttore amministrativo e' attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. )) Il predetto trattamento puo' essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. ((ALINEA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 31 MAGGIO 2001, N. 319)). Il trattamento economico e' comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

((

5-bis.Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario puo', conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.

6.La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonche' a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.

))

7.I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

((

8.Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

))

Art. 2-bis

((

1.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facolta' di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

))

Art. 2-ter

((

1.I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso e' ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attivita' lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.

))

Art. 3

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro DINI Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro per gli affari regionali FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.