LEGGE 29 novembre 1995, n. 503
Entrata in vigore della legge: 30/11/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: DINI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE Dl CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1995, N. 406 All'articolo 2: al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: a) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le societa' aventi l'esercizio di attivita' immobiliari quale oggetto principale dell'attivita' sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218"; a-bis) all'articolo 6, al comma 2, le parole. "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici"; a-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) l'ammontare del fondo, che non puo' essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3": a-quater) all'articolo 12, al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "s-bis) la riduzione a cinque anni dei termine di dieci anni di cui alla lettera m) e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera s) relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti"; a-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la societa' di gestione puo' affidare ad uno o piu' intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'ltalia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'ltalia, tenuto conto delle esigenze di stabilita' dei soggetti contraenti. Per le modalita' di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1"; a-sexies) all'articolo 13, al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della societa' di gestione in ciascun fondo da essa gestito non puo' superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso; a-septies) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le societa' di gestione il limite di cui al comma 8"; a-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) assunzione di partecipazioni in societa' per azioni e in societa' in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quamo previsto alla lettera a)'; a-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento", a-decies) all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non puo' essere investito in attivita' direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero da altre societa' facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse societa' "; b) all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: '6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attivita' direttamente o indirettamente cedute dallo Stato da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6. 6-ter. A pena di nullita' dei contratti di vendita, le attivita' patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della societa' di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima societa' ovvero ad altre societa' facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6"; b-bis) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "ART. 14-bis. -(Fondi istituiti con appori'o di beni immobili).- 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere a), d), e), 1), m), o), p), q), r) e s-bis), e comma 6, nonche' l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalita' dell'offerta al pubblico di cui al comma 5. 3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8. 4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter. 5. Con modalita' analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da pane degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate. 6. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 7. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 8. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la societa' di gestione deve: a) dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento; b) dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote; c) deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo. 9. Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all 'apporto. 10. Per gli apporti di cui al comma 1 e' dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 11 - I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione ne' a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 12. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. 13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma I affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 14. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano dintti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 15. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo'; al comma 1, lettera c), capoverso 8, terzo periodo, le parole: " non si tiene conto" sono sostituite dalle seguenti: " non s'intendono rilevanti "; e le parole: " delle operazioni " sono sostituite dalle seguenti: " le operazioni "; al cornma 1, lettera c), capoverso 10, le parole da: " Gli atti comportanti " fino a: " legge 29 gennaio 1992, n. 35," sono sostituite dalle seguenti " Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, "; dopo il comma 1 e' insento il seguente: " 1-bis. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a-bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva "; al comma 2, lettera a), le parole. " da societa' interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente " sono sostituite dalle seguenti: " da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti ". All'articolo 3: al comma 3, le parole: " modalita' di contribuzione degli oneri " sono sostituite dalle seguenti: " modalita' di contribuzione agli oneri ".
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