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LEGGE 29 novembre 1995, n. 507

Current text a fecha 1995-11-30

Entrata in vigore della legge: 1/12/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE Dl CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1995, N 415 All'articolo 1: al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "l-bis) dopo il comma 16-quater e' inserito il seguente: "16-quater 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente""; al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' sostituito dal seguente: " Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471"". All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia"; al comma 5, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia", All'articolo 4: al comma 1, lettera b), capoverso b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici"; al comma 1, lettera b), il capoverso d) e' sostituito dal seguente: "d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettela c) e' sostituita dalla seguente: "c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi""; al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 17, comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere""; al comma 1, lettera d), le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) all'articolo 35, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle irregolarita' commesse prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415""; al comma 1, lettera e): il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) al comma 5, lettera b), dopo le parole: "prodotti editoriali" sono aggiunte le seguenti: "di antiquariato"; nel medesimo comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche""; al numero 2), le parole: ""lettere b) e b-bis)"" sono sostituite dalle seguenti: ""lettere b), b-bis) e b-ter)"; la parola: "francobolli" e le parole: "di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche," sono soppresse;"; al comma 3, lettera b) numero 31), dopo le parole: "per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie" sono inserite le seguenti: "nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli dei titolari di patenti speciali e relativi accessori e strumenti montati sul veicolo"; al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) nel numero 36), la parola: "pubbliche", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata" "; al comma 3 la lettera c) e' soppressa; dopo il comma 3 e' inserito il seguente. "3-bis. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 123-bis) e' inserito il seguente: "123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata""; al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b-bis), che si applicano dal 1› gennaio 1996 Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano dal 1 gennaio 1996"; il comma 5 e' soppresso. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-bis) e' aggiunto il seguente: "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere". 2. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 41-bis) e' sostituito dal seguente: "41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale"". All'articolo 5: al comma 1, lettera b), il numero 2) e' sostituito dai seguenti: "2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: "fondo di dotazione inferiore a" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a"; e al medesimo comma 5, lettera d), le parole: "fondo di dotazione" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato,"; 2-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 10 aprile 1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo""; al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "c-bis) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995"; c-quater) all'articolo 23, comma 5, secondo periodo, le parole: "31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995""; al comma 4, dopo la parola: "nonche'" sono inserite le seguenti: "le cooperative di garanzia ed"; e le parole: "Non si fa luogo a rimborsi" sono soppresse; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7. 7-ter. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe"; al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le posizioni relative alle annualita' anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma; a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze"; dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico. 8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente". All'articolo 6: i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato". All'articolo 7: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 non si applicano le pene pecuniarie previste per le irregolarita' formali e la mancata allegazione di documenti o dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994, sempre che il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, provvedano, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, a rimuovere le irregolarita' o le omissioni stesse e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, valutate in lire 20 miliardi per l'anno 1995, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e f) del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto".