LEGGE 29 novembre 1995, n. 522
Entrata in vigore della legge: 10/12/1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore , in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione stessa.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
Agnelli, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Dini
Convention
CONVENTION CONTRE LE DOPAGE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE CONTRO IL DOPING PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati Parte alla Convenzione culturale europea nonche' gli altri Stati firmatari della presente convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' di realizzare un'unione piu' stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale; Consapevoli che lo sport deve svolgere un ruolo importante per la protezione della salute, dell'istruzione morale e fisica e e per la promozione della comprensione internazionale; Preoccupati dall'impiego sempre piu' diffuso di prodotti e di metodi di "doping" tra gli sportivi dell'ambiente dello sport e delle sue conseguenze per la salute di coloro che li praticano e per il futuro dello sport; Sensibili al fatto che questo problema mette a repentaglio i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'Unesco, nonche' la Risoluzione (76)41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione "Carta europea dello sport per tutti", In considerazione dei regolamenti, delle politiche e delle dichiarazioni adottate dalle organizzazioni sportive internazionali nell'ambito della lotta contro il "doping"; Consapevoli che le autorita' pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilita' complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonche' per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni; Riconoscendo che tali autorita' ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni; Richiamando le Risoluzioni sul "doping" adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n.1 adottata nella 6a Conferenza di Reykjavik nel 1989; Ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha gia' adottato la Risoluzione (67)12 per quanto riguarda il "doping" degli atleti, la Raccomandazione N. R(79)8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R (84) 19 relativa alla "Carta europea contro il doping nello sport", e la Raccomandazione n. R (88)12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara; Richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988); Determinati tuttavia a proseguire ed a rafforzare la loro cooperazione in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport in base ai valori etici ed ai provvedimenti pratici contenuti in tali strumenti, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Finalita' della Convenzione Le Parti, in vista della riduzione e della successiva eliminazione del "doping" nello sport, si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Definizione e portata della Convenzione 1. Ai fini della presente Convenzione: a. Per "doping nello sport" si intende la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi di classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping; b. Per "classi farmacologiche di agenti di doping o di metodi di doping" si intendono, sotto riserva del paragrafo 2 in appresso, le classi di agenti di doping e di metodi di doping vietati dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b; c. Per sportivi" si intendono le persone di entrambi i sessi che partecipano abitualmente ad attivita' sportive organizzate. Fin quando una lista di classi farmacologiche vietate di agenti di doping e di metodi di doping non e' stata approvata dal gruppo di vigilanza in virtu' dell'articolo 11.1b) sara' applicabile la lista di riferimento contenuta nell'Annesso alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Coordinamento a livello interno 1. Le Parti coordinano le politiche e le azioni dei loro servizi governativi e di altri organismi pubblici interessati dalla lotta contro il doping nello sport. 2. Esse vigilano affinche' sia realizzata l'applicazione pratica di detta Convenzione ed in particolare affinche' siano soddisfatti i requisiti prescritti dall'Art.7, demandando, se del caso l'attuazione di alcune disposizioni della presente Convenzione ad una Autorita' sportiva governativa o non governativa designata a tal fine oppure ad una Organizzazione sportiva.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Misure destinate a limitare la disponibilita' e l'utilizzazione di agenti di doping e di metodi di doping vietati 1. Le parti adottano a seconda dei casi una legislazione, regolamenti o misure amministrative al fine di ridurre la disponibilita' (ivi incluse misure volte a controllare la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita) nonche' l'utilizzazione nello sport di agenti e di metodi di doping vietati ed in particolare di steroidi anabolizzanti. 2. A tal fine le Parti o se del caso, le organizzazioni non governative competenti condizioneranno la concessione di sovvenzioni pubbliche alle organizzazioni sportive all'applicazione effettiva da parte di queste ultime, delle regolamentazioni anti-doping. 3. Inoltre le Parti: a. aiutano le loro organizzazioni sportive per quanto riguarda il finanziamento e dei controlli e delle analisi anti-doping sia mediante la concessione di sovvenzioni oppure di sussidi diretti sia tenendo conto del costo di tali controlli ed analisi all'atto della determinazione dell'importo globale delle sovvenzioni o dei sussidi da stanziare a favore di tali organizzazioni; b. adottano misure appropriate affinche' venga negata la concessione a fine di allenamento, di sussidi provenienti da fondi pubblici a sportivi che siano stati sospesi a seguito del riscontro di una infrazione alla regolamentazione anti-doping nello sport, per tutta la durata della sospensione. c. Incoraggiano e, se del caso, agevolano la realizzazione da parte delle loro organizzazioni sportive, dei controlli anti-doping richiesti dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, sia durante che al di fuori delle gare; c. incoraggiano ed agevolano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi. 4. Le Parti si riservano il diritto di adottare regolamenti anti-doping e di organizzare controlli anti-doping di loro iniziativa e sotto la loro responsabilita', a patto che siano compatibili con i principi pertinenti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Laboratorio 1. Ciascuna parte si impegna: a. ad istituire oppure a facilitare l'istituzione sul suo territorio di uno o piu' laboratori di controllo anti-doping suscettibili di essere approvati in conformita' con i criteri adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti ed approvate dal gruppo di vigilanza ai sensi dell'articolo 11.1.b ; oppure b. ad aiutare le sue organizzazioni sportive ad avere accesso a tale laboratorio sul territorio di un'altra Parte. 2. Questi laboratori sono incoraggiati a: a. adottare i provvedimenti opportuni per reclutare conservare formare e riciclare personale qualificato; b. intraprendere appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti gli agenti di doping ed i metodi utilizzati o che si presume siano utilizzati ai fini del doping nello sport nonche' nei settori della biochimica e della farmacologia analitica per pervenire ad una migliore comprensione degli effetti delle varie sostanze sull'organismo umano e delle loro conseguenze a livello di prestazioni sportive; c. pubblicare e diffondere rapidamente i nuovi dati derivanti dalle ricerche.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Istruzione 1. Le Parti si impegnano ad elaborare e ad attuare se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive interessate e con i mass-media, programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonche' il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Tali programmi e campagne si rivolgono sia ai giovani negli istituti scolastici e nei circoli sportivi sia ai loro genitori, nonche' agli atleti adulti ai responsabili ed ai direttori sportivi ed agli allenatori. Per le persone che lavorano nel settore medico questi programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica. 2. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a promuovere in collaborazione con le organizzazioni sportive, regionali nazionali ed internazionali interessate, ricerche relative alla elaborazione di programmi di addestramento fisiologico e psicologico fondati su basi scientifiche e che rispettino l'integrita' della persona umana.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Collaborazione con le organizzazioni sportive concernente i provvedimenti che queste ultime devono adottare. 1. Le Parti si impegnano ad incoraggiare le loro organizzazioni sportive e, tramite esse le organizzazioni sportive internazionali ad elaborare e ad applicare ogni adeguato provvedimento di loro competenza per la lotta contro il doping nello sport. 2. A tal fine esse incoraggiano le loro organizzazioni sportive a precisare e ad armonizzare i loro rispettivi diritti, obblighi e doveri, e soprattutto ad armonizzare i (le) loro: a. regolamenti anti-doping sulla base dei regolamenti adottati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti; b. elenchi di classi farmacologiche di agenti di doping e di metodi vietati di doping, sulla base delle liste adottate dalle organizzazioni sportive internazionali competenti: c. procedure di controllo anti-doping; d. procedure disciplinari, applicando i principi riconosciuti a livello internazionale della giustizia naturale e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali degli sportivi che sono oggetto di sospetti, ed in particolare i seguenti principi: i. l'organo istruttorio deve essere distinto dall'organo disciplinare; ii. riconoscimento del diritto ad un processo equo ed all'assistenza e rappresentanza; iii previsione di disposizioni chiare e di pratica applicazione che consentano di presentare ricorso contro ogni sentenza pronunciata; e. procedure di applicazione di sanzioni affettive ai responsabili, medici , veterinari, allenatori, fisioterapeuti ed altri responsabili o complici di infrazioni ai regolamenti anti-doping da parte degli sportivi; f. procedure per il mutuo riconoscimento di sospensione e di altre sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive nel paese stesso o in un altro paese. 3. Inoltre, le Parti incoraggiano le loro organizzazioni sportive ad: a. istituire, in numero sufficiente perche' siano efficaci, controlli anti-doping non solo durante le gare ma anche senza preavviso in ogni momento opportuno fuori dalle gare: tali controlli dovranno essere svolti in maniera equa per tutti gli sportivi e comportare prove effettuate ripetutamente su sportivi di entrambi i sessi selezionati, qualora se ne ravvisi la necessita', a caso; b. stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese; c. precisare ed armonizzare i regolamenti concernenti l'ammissione alle manifestazioni sportive, ivi inclusi i criteri anti-doping; d. incoraggiare gli sportivi a partecipare attivamente alla lotto contro il doping condotta dalle organizzazioni sportive internazionali; e. utilizzare pienamente ed efficacemente le attrezzature poste a loro disposizione per l'analisi anti-doping nei laboratori di cui all'articolo 5, sia durante le gare che fuori di esse; f. ricercare metodi scientifici di addestramento ed elaborare principi direttivi volti a proteggere gli sportivi di ogni eta' adattati ad ogni sport.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Cooperazione internazionale 1. Le Parti cooperano strettamente nei settori coperti dalla presente Convenzione ed incoraggiano un'analoga cooperazione tra le loro organizzazioni sportive. 2. Le Parti si impegnano a: a. incoraggiare le loro organizzazioni sportive ad operare a favore dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in seno a tutte le organizzazioni sportive internazionali alle quali sono affiliate, in particolare mediante il rifiuto di omologare i record mondiali o regionali non accompagnati dalle risultanze negative di una prova anti-doping autenticata; b. promuovere la cooperazione tra il personale dei loro laboratori di controllo anti-doping istituiti o funzionanti in conformita' con l'articolo 5; c. istituire una cooperazione bilaterale e multilaterale tra i loro organismi, autorita' ed organizzazioni competenti, al fine di conseguire anche a livello internazionale, gli scopi enunciati all'articolo 4.1. 3. Le Parti, che dispongono di laboratori istituiti o funzionanti in conformita' con i criteri definiti all'articolo 5, s'impegnano ad aiutare le altre parti ad acquisire l'esperienza, la competenza e le tecniche necessarie alla creazione dei loro laboratori.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Comunicazione di informazioni Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa tutte le informazioni pertinenti relative ai provvedimenti legislativi o altri che essa avra' adottato al fine di conformarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Gruppo di vigilanza 1. Ai fini della presente Convenzione, e' costituito un gruppo di vigilanza. 2. Ogni Parte puo' farsi rappresentare, in seno al gruppo di vigilanza, da uno o piu' delegati. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto. 3. Ogni Stato di cui all'articolo 14.1, che non e' parte alla presente Convenzione, puo' farsi rappresentare nel gruppo di vigilanza da un osservatore. 4. Il gruppo di vigilanza puo' all'unanimita', invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non e' Parte alla Convenzione ed ogni organizzazione sportiva o professionale interessata a farsi rappresentare da un osservatore ad una o piu' delle sue riunioni. 5. Il gruppo di vigilanza e' convocato dal Segretario Generale. La sua prima riunione sara' tenuta il prima possibile ed in ogni caso, meno di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In seguito il Gruppo si riunira' ogni qualvolta cio' si rilevi necessario, per iniziativa del Segretario Generale o di una Parte. 6. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale necessario per lo svolgimento di una riunione del gruppo di vigilanza. 7. Il gruppo di vigilanza si riunisce a porte chiuse. 8. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il gruppo di vigilanza stabilisce il proprio regolamento interno e lo adotta per consenso.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Il gruppo di vigilanza e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. In particolare esso puo': a. rivedere in via definitiva le disposizioni della presente Convenzione ed esaminare le modifiche che potrebbero essere necessarie; b. approvare la lista ed ogni eventuale revisione, le classi farmacologiche di agenti di doping e dei metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti, menzionate all'articolo 2, capoversi 1 e 2, nonche' i criteri di accreditamento dei laboratori ed ogni eventuale revisione, adottati dalle stesse organizzazioni di cui all'articolo 5.1.a, e fissare la data di entrata in vigore delle decisioni prese; c. instaurare consultazioni con le organizzazioni sportive interessate; d. rivolgere alle Parti raccomandazioni concernenti i provvedimenti da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; e. raccomandare le misure appropriate per garantire l'informazione delle organizzazioni internazionali competenti e del pubblico sui lavori intrapresi nell'ambito della presente Convenzionel f. Indirizzare al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; g. formulare ogni proposta volta a migliorare l'efficacia della presente Convenzione. 2. Ai fini dell'adempimento della sua missione, il gruppo di vigilanza puo', di sua iniziativa, prevedere riunioni di gruppi di esperti.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Dopo ciascuna delle sue riunioni, il gruppo di vigilanza trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Convenzione.
Convenzione - art. 13
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