DECRETO 7 settembre 1995, n. 528
Entrata in vigore del decreto: 31/12/1995
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del deceto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell'11 agosto 1995);
Sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Esame dei progetti
1.La commissione istruttoria di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validita'.
3.La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e informandone il Dipartimento per gli affari sociali, puo' chiedere agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai decreti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Il D.L. n. 288/1995 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 18 settembre 1995). Detto decreto e' stato sostituito, da ultimo, con il D.L. 18 novembre 1995, n. 487, in corso di conversione in legge. Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995, identico nella formulazione all'art. 3 del D.L. n. 487/1995: "Art. 3. - 1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validita' dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validita', provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione e' integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione e' dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attivita' volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle del regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 6 dell'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con D.P.R. n. 309/1990, e' cosi' formulato: "Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di sereteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali, delle unita' sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota alle premesse. - Il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (si veda in nota alle premesse) prevedeva che: "Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonche' al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attivita' di recupero e reinserimento sociale gia' avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresi' chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti". Detto comma corrisponde (con identica formulazione) al comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995 in corso di conversione in legge.
Art. 3
Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti locali e delle unita' sanitarie locali
1.Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle unita' sanitarie locali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, che non siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi.
2.Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attivita' sportive possono essere finanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari.
3.La realizzazione di iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorche' l'ente o gli enti richiedenti consorziati tra loro abbiano piu' di centomila abitanti e purche' funzionali alle finalita' richiamate all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288.
Nota all'art. 3: - Il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (si veda in nota alle premesse) prevedeva che: "Gli enti locali e le unita' sanitarie locali e le universita' possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonche' di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu' fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unita' sanitarie locali, le universita' e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unita' di strada. Le universita' possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996". Detto comma corrisponde al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995 in corso di conversione in legge, cosi' formulato: "Gli enti locali e le unita' sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonche' di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu' fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonche' gli enti di cui al comma 4, possono altresi' chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unita' di strada".
Art. 4
Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.
1.Sono escluse dal finanziamento le richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni, presentate dai soggetti indicati all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, salvo che le richieste stesse non siano specificatamente finalizzate all'avvio di nuove attivita' relative al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purche' tali circostanze e la necessita' dell'intervento siano entrambi specificamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente.
3.L'impianto di attivita' lavorative, ivi comprese le strutture, potra' essere finanziato solo in presenza di un piano finanziario e di un conto economico di previsione almeno triennale.
4.In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprieta', del possesso o della detenzione in locazione o in comodato. In caso di possesso o detenzione e' necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l'immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell'ente richiedente.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 288/1995 si veda in nota all'art. 2.
Art. 5
Modalita' di ripartizione dei finanziamenti
2.Le somme che eventualmente residuino in un settore di finanziamento sono ripartite proporzionalmente fra gli altri settori, secondo le proporzioni percentuali indicate al comma 1.
3.L'ammontare delle somme per i progetti presentati dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, e' ripartito su base regionale in proporzione alla media ponderata del numero in percentuale degli abitanti con riferimento ai dati dell'ultimo censimento e del numero in percentuale dei servizi pubblici e privati censiti dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno.
5.Nel caso in cui per una regione l'importo ammissibile risulti inferiore alla disponibilita', non si effettua riduzione e l'ammontare della somma ancora disponibile e' ripartita tra le altre regioni sulla base dei criteri di cui al comma 3.
6.Dall'ammontare destinato ad ogni singola regione per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, e' accantonata una quota pari al 25 per cento al fine di ripartirla proporzionalmente tra i progetti riconosciuti di maggiore rilievo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente regolamento da realizzarsi nell'ambito della regione medesima. La ripartizione di tale quota e' effettuata sull'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui al comma 4. Per ogni singolo progetto l'ammontare del finanziamento risultante dall'incremento non puo' comunque superare la cifra ritenuta congrua dalla commissione istruttoria.
7.Non si fa luogo a riduzione quando l'importo ritenuto congruo dalla commissione istruttoria e' inferiore o pari a lire 10 milioni. Dall'applicazione della riduzione non puo' risultare un importo inferiore alla stessa cifra.
8.Per i progetti di formazione professionale e per quelli di reinserimento lavorativo la riduzione e l'incremento sono operati con riferimento al numero delle persone e non percentualmente, al fine di garantire la copertura dei costi calcolati per unita' intere e per l'intera durata del programma.
9.Il Dipartimento comunica alla commissione istruttoria l'ammontare delle quote risultanti dalla suddivisione del Fondo effettuata ai sensi del presente articolo.
Nota all'art. 5: - Per il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 3 e all'art. 2. Il comma 5 del medesimo art. 1 era cosi' formulato: "Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attivita' di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonche' di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa e' destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento e' attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio". Detto comma corrisponde al comma 6 dell'art. 1 del D.L. n. 487/1995, nel quale e' prevista per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento destinata al finanziamento dei progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, in luogo di un'ulteriore quota del 2 per cento, come sopra indicata.
Art. 6
Termine e responsabile del procedimento
Il Ministro: OSSICINI
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 105
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, si veda in nota al titolo. - Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 288/1995, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, prevedeva che: "Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni". Detto comma corrisponde al comma 2 dell'art. 2 del D.L. n. 487/1995, nel quale e' previsto che le somme stanziate per Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 (a differenza di quanto indicato nel comma soprariportato) debbano essere ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996.
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