DECRETO 16 gennaio 1995, n. 533
Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, con il quale e' stata recepita la direttiva comunitaria n. 89/608/CEE;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993, che, in attuazione del predetto decreto, ha individuato gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE e la relativa competenza;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993, che ha provveduto alla ricognizione e rideterminazione degli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986, e successive modifiche;
Vista la decisione della Commissione CEE n. 94/24 del 7 gennaio 1994, con la quale e' stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri (P.I.F.);
Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 8 ottobre 1993;
Sulla proposta del direttore generale dei servizi veterinari;
Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 1994;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1923 nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 luglio 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
L'organizzazione degli uffici veterinari periferici e' rideterminata secondo la tabella allegata che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente regolamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546: "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente. 2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato. 3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili. 5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. 6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle retative al reclutamento del personale di ricerca. 7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Con successivo provvedimento e tenuto conto di quanto verra' disposto con il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 266/1993, saranno rideterminati gli organigrammi-tipo degli uffici veterinari.
2.Nelle more si provvedera' ad assegnare agli uffici medesimi personale in possesso delle professionalita' necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Il Ministro della sanita' COSTA p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA Il Ministro del tesoro DINI
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 393
Nota all'art. 2: - Il D.Lgs. n. 266/1993 reca: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Allegato
ALLEGATO UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' ===================================================================== Regione Ufficio Uffici Ambito N sede veterinario Attivita' dipendenti territoriale dell'Ufficio periferico ___________ 1 Piemonte Torino UVAC Piemonte PIF Caselle Aeroporto __________ 2 Piemonte Domodossola PIF Stazione ferroviaria _________ 3 Piemonte Susa () Autoporto ___________ 4 Valle Pollein UVAC Valle d'Aosta d'Aosta PIF (1) Confine stradale PIF G.S. Bernardo Confine stradale __________ 5 Lombardia Milano UVAC Lombardia _________ 6 Lombardia Chiasso PIF Stazione ferroviaria PIF Pontechiasso Confine stradale PIF Campocologno Stazione ferroviaria Passo del Confine Foscagno stradale Ponte del Confine Gallo stradale _________ 7 Lombardia Linate PIF Aeroporto _________ 8 Lombardia Malpensa PIF Aeroporto _________ 9 Trentino Campo di UVAC Trentino Alto Adige Trens Alto Adige PIF(2) Confine stradale PIF Brennero Confine stradale PIF Fortezza Stazione ferroviaria Prato Confine alla Drava stradale S.Candido Stazione ferroviaria _________ 10 Veneto Verona UVAC Veneto PIF Villafranca Aeroporto _________ 11 Veneto Venezia PIF Porto PIF Tessera Aeroporto _________ 12 Friuli Gorizia UVAC Friuli Venezia Venezia Giulia Giulia PIF Gorizia/S.Andrea Confine stradale PIF Ronchi dei Aeroporto Legionari _________ 13 Friuli Pontebba PIF Stazione Venezia ferroviaria Giulia PIF Coccau Confine stradale _________ 14 Friuli Prosecco PIF(3) Confine Venezia stradale Giulia PIF Stazione ferroviaria PIF Fernetti Confine stradale _________ 15 Friuli Trieste PIF Porto Venezia PIF Rabuiese Confine Giulia stradale _________ 16 Liguria Genova UVAC Liguria PIF Porto PIF C.Colombo Aeroporto 17 Liguria La Spezia PIF Porto ____________ 18 Liguria Ventimiglia () Confine stradale _________ 19 Emilia Campogalliano UVAC Emilia Romagna Romagna PIF B.Panigale Aeroporto PIF Ravenna Porto _________ 20 Toscana Livorno UVAC Toscana PIF Porto _________ 21 Marche Ancona UVAC Marche ed Umbria PIF Porto _________ 22 Abruzzo Pescara UVAC Abruzzo e Molise _________ 23 Lazio Fiumicino UVAC Lazio PIF L. da Vinci Aeroporto PIF Ciampino Aeroporto PIF Gaeta Porto _________ 24 Campania Napoli UVAC Campania e Basilicata PIF Porto PIF Capodichino Aeroporto PIF Salerno Porto _________ 25 Calabria Reggio UVAC Calabria Calabria PIF R.Calabria Aeroporto _________ 26 Puglia Bari UVAC Puglia PIF Porto PIF Taranto Porto _________ 27 Sicilia Catania UVAC Sicilia PIF Porto PIF Fontanarossa Aeroporto _________ 28 Sicilia Palermo PIF Porto PIF Punta Raisi Aeroporto _________ 29 Sardegna Porto Torres UVAC Sardegna PIF Olbia Porto ____________ Note: P.I.F.: Posto di ispezione frontaliero previsto dal D.L. numero 93/1993 U.V.A.C.: Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal D.L. n. 28/1993 e dal D.M. 18 febbraio 1993. (*) Limitatamente al controllo sull'applicazione del decreto legislativo n. 532/1992 relativo al benessere animale nei trasporti internazionali e, sino alla revoca della decisione 92/571/CEE della commissione CEE, limitatamente al completamento del controllo di merci gia' parzialmente ispezionate dal P.I.F. di ingresso nella CE. (1) Il P.I.F. di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G.S. Bernardo. (2) Il P.I.F. di Campo di Trens provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al Brennero. (3) il P.I.F. di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal P.I.F. di Fernetti.
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