DECRETO 2 ottobre 1995, n. 536
Entrata in vigore del decreto: 5-1-1995
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1993;
Ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, che hanno introdotto contrazioni dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 7 agosto 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Articolo unico
L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - divisione VI (societa' fiduciarie e di revisione), previsti nel decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e' modificato come segue: Numero Termine d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- - 19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre 120 dell'attivita' fiduciaria e/o 1939, n. 1966 di revisione 20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 120 dell'attivita' fiduciaria e/o di revisione 21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22 all'esercizio dell'attivita' aprile 1940, n. 531 40 fiduciaria e/o di revisione 23 Revoca per atto dell'autorita' Legge 23 novembre dell'autorizzazione 1939, n. 1966 40 all'esercizio di attivita' fiduciaria e/o di revisione
Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 248 AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. - Il D.P.R. n. 361/1994 approva il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione. - Il D.M. n. 329/1993 approva il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. - Il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 361/1994 e' il seguente: "Art. 2 (Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' fiduciaria e di revisione). - 1. L'esercizio dell'attivita' fiduciaria e l'esercizio dell'attivita' di revisione sono autorizzati dal Ministero. 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 22 aprile
1940, n. 531 e degli elementi informativi da determinare con decreto del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 e' comprovato:
per gli amministratori della societa', il possesso
della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali,
ai sensi dell'art. 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
per il personale della societa', il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi
professionali, il possesso della cittadinanza e moralita', richieste per l'iscrizione negli albi medesimi;
per i componenti del collegio sindacale,
l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, punto 3, lettera c), del regio decreto 22 aprile
1940, n. 531. 4. L'autorizzazione e' rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta
giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il
concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di
autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi
giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato
un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato. 5. Le societa' che intendono esercitare attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto
valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi,
contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle societa' di intermediazione
mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2
gennaio 1991, n. 1. Il Ministero e la CONSOB procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, alla conclusione di un accordo, ai
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione dell'attivita' istruttoria relativa ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di iscrizione alla sezione
speciale dell'albo delle SIM, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico della societa' richiedente. 6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di
cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle societa' di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le
disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 in materia di vigilanza e di sanzioni". "Art. 3 (Procedimenti sanzionatori). - 1. Salvo quanto
previsto all'art. 2, comma 6, ove le societa' di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al
Ministero il bilancio annuale, o si rifiutano di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente
richiesti, o incorrano in altra grave irregolarita', il
Ministero, previa contestazione dei fatti, puo' sospendere la societa' dall'esercizio dell'attivita' fiduciaria o di
revisione e, nei casi piu' gravi, puo' revocare l'autorizzazione. 2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti in materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo unico: - Per il D.M. n. 329/1993 si veda in nota alle premesse. L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI (Societa' fiduciarie e di revisione) sottoposto a modifica e' il seguente: "ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E DEI CONSUMI INDUSTRIALI. (Omissis). Divisione VI (SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE) Numero Termine d'ordine Procedimento Norme (giorni) -- -- -- - 19 Autorizzazione all'esercizio Legge 23 novembre
dell'attivita' fiduciaria o 1939, n. 1966 di revisione 300 20 Modifiche al provvedimento di Legge 23 novembre
autorizzazione all'esercizio 1939, n. 1966 dell'attivita' fiduciaria e/o di revisione 270 21 Sospensione dell'autorizzazione Regio decreto 22
all'esercizio dell'attivita' aprile 1940, n. 531 fiduciaria e/o di revisione 150 (Omissis). 23 Revoca per atto dell'autorita' Legge 23 novembre
dell'autorizzazione allo 1939, n. 1966 esercizio di attivita' fiduciaria e/o di revisione 150". - La legge n. 1966/1939 reca la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione. - Il R.D. n. 531/1940 reca norme per l'attuazione della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)