LEGGE 20 dicembre 1995, n. 534

Type Legge
Publication 1995-12-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 21/12/1995

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e, ad

interim, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1995, N. 432. All'articolo 1, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo le parole: 'autenticate da un notaio o' sono aggiunte le seguenti: 'da un giudice di pace o'". All'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il primo comma dell'articolo 181' del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: 'Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo'". All'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, dopo le parole: 'somministrazioni di merci e di denaro', sono inserite le seguenti: 'nonche' per prestazioni di servizi'. 3-bis. All'articolo 644 del codice di procedura civile, le parole: 'quaranta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'sessanta giorni'. 3-ter. All'articolo 660 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: 'La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663. Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore puo', su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla meta' i termini di comparizione. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attivita' previste negli articoli da 663 a 666, e' sufficiente la comparizione personale dell'intimato'".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.