LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549

Type Legge
Publication 1995-12-28
Ultimo aggiornamento 2021-07-31
State In force
Source Normattiva
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15.Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico".

16.Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricolo.

17.Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Per quanto riguarda il trattamento concesso per intemperie stagionali nel settore edile, gli importi massimi della integrazione salariale sono pari a quelli vigenti in base al secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, incrementati del 20 per cento e successivamente adeguati nelle misure ivi previste.

19.L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con piu' di quindici dipendenti, il versamento, a favore del Fondo prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura e' elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.(54)

20.La quota del gettito contributivo di cui al comma 19 eccedente la somma di lire 275 miliardi per l'anno 1996 e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997, e' versata dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, per finanziare misure di riduzione dell'orario di lavoro e di flessibilita' dell'orario medesimo ivi incluse quelle previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

21.Il versamento di cui al comma 20 non e' dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non e' altresi' dovuto per specifiche attivita' individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

22.L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e prorogato fino al 31 dicembre 1997 e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996 nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse.(20)

23.A valere sulla disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, una quota non superiore a lire 20 miliardi e' destinata, per l'anno 1996, al finanziamento dei contratti di solidarieta' nel settore artigiano.

24.A decorrere dal 1 gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attivita' formative e di orientamento. I predetti nominativi vengono altresi' comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego. I comuni, gli enti locali ed i loro consorzi, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attivita' socialmente utili e di tutela dell'ambiente, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attivita' ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza.

25.L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralita' di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e' quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative nella categoria.

26.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

27.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

28.PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. I giornali pornografici e i cataloghi, esclusi quelli di informazione libraria, sono soggetti all'aliquota IVA del 19 per cento e sono parimenti esclusi dalla resa forfettaria di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

29.All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "e al comma 11, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278". Al medesimo articolo 3, comma 2, della citata legge n. 250 del 1990, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni". L'ammontare dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.(24)

30.Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole: "Trentino-Alto Adige", sono aggiunte le seguenti: "e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero". Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, il comma 2 dello stesso articolo 3 della medesima legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso che per imprese editrici di quotidiani costituite come cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.(48)

31.All'articolo 2, comma 1, della legge 15 novembre 1993, n. 466, dopo le parole: "31 dicembre 1980" sono inserite le seguenti: "ed alle cooperative di giornalisti".

32.E' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

33.Ai fini dell'ammissione alle provvidenze di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo si applicano gli articoli 18 e 19, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 146.

34.E' abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 246. Entro il 31 marzo 1996 l'Ente poste italiane determina le nuove tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale, secondo la proceduta prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, lasciando inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del presente articolo, fatto salvo il tasso di inflazione programmata. Per le testate non ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27, l'aumento non puo' essere superiore al 20 per cento annuo del costo di spedizione in abbonamento postale.

35.Lo stanziamento iscritto sul capitolo 4646 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e' ridotto di lire 300,4 miliardi annui.

36.A decorrere dal 1 gennaio 1995 la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n, 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

37.Con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentiti i Ministri competenti, sono trasferiti in proprieta' ai comuni prioritariamente, o ad altri enti locali che ne facciano richiesta, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non piu' utili ai fini istituzionali delle Amministrazioni dello Stato. Il prezzo di cessione e' fissato in misura pari ai due terzi del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

38.I beni trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro un anno dalla data di richiesta.

39.Le partecipazioni azionarie delle aziende termali, gia' appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) possono essere cedute a titolo oneroso alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro provvede alla dismissione della partecipazione, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

40.L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992 relativi a societa' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, poste in liquidazione coatta amministrativa, puo' essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ovvero dal pagamento in contanti, ove si tratti dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui al predetto articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate del Ministro del tesoro, conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni.

41.Entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa' controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma.

42.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((58))

43.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attivita' a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'eta' e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne.

45.Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 43 e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

48.Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.(14)

49.Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 48, il Governo dovra' provvedere all'istituzione di un'unica struttura, sottoposta nelle sue funzioni all'indirizzo e al controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di una piu' efficiente prestazione dei servizi, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione.

50.In fase di prima applicazione il personale conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti nei settori di provenienza. All'unificazione giuridica ed economica del personale interessato si provvedera' mediante la predisposizione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, di apposite tabelle di equiparazione, da predisporre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52.Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui ai commi da 46 a 51 al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle altre competenti Commissioni parlamentari; il parere e' espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

53.Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 46, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 47 e 51 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 52, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

54.In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonche' autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purche' finalizzati ad un risparmio di risorse.

55.A far data dal 1 giugno 1996 le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle due province autonome medesime, secondo modalita' determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresi' i rapporti finanziari e patrimoniali.

56.Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione, previo parere delle relative commissioni paritetiche, sono trasferite ulteriori funzioni per completare le competenze previste dai rispettivi statuti speciali; al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province autonome stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio di funzioni legislative nonche' di quelle amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alle competenze dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate d'intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato e a condizione che il trasferimento effettivo venga completato entro il 30 giugno del rispettivo anno.

57.Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o piu' decreti legislativi per disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale.

59.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 57 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. Essi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi i termini previsti dal presente comma, il procedimento di emanazione dei decreti legislativi prosegue anche in mancanza dei pareri richiesti.

Art. 3

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