LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747

Type Legge
Publication 1994-12-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.

Art. 3
Art. 4

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Martino, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Biondi

Negociations

Negociations Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI PIU' FREQUENTI BDP: Bilancia dei pagamenti RC: Risoluzione delle controversie IRC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie GATS: (General agreement on trade in services) Accordo generale sugli scambi di servizi GATT: (General agreement on tariffs and trade) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio AP: Appalti pubblici ISO: (International standards organization) Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO/CEI: ISO/Commissione elettrotecnica internazionale PMS: Paesi meno sviluppati OMC: Organizzazione mondiale del commercio PSI: (Preshipment inspection) Ispezione prima dell'imbarco SMC: Sovvenzioni e misure compensative MSF: Misure sanitarie e fitosanitarie OTS: Ostacoli tecnici agli scambi TRIMs: (Trade related investment measures) Misure di investimento attinenti al commercio TRIPs: (Trade related aspects of intellectual property rights) Aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio di merci contraffatte MRPC: Meccanismo di esame delle politiche commerciali

Atto finale

ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND 1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunita' europee, membri del Comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente Atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente Atto finale. 2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorita' competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri. 3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati "partecipanti") e possa entrare in vigore il 1 gennaio 1995, o il piu' presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore. 4. I rappresentanti concordano che l'Accordo OMC e' aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'Accordo stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo commerciale plurilaterale. 5. Prima di accettare l'Accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo OMC. 6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante. FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. (Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'Atto fi- nale destinata alla firma)

Accordo - art. I

ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO Le Parti del presente Accordo, riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obbiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico; riconoscendo altresi' che occorre adoperarsi concretamente affinche' i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessita' del loro sviluppo economico; desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali; risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round: decise a preservare i pricipi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, convengono quanto segue: Articolo I Istituzione dell'Organizzazione Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "l'OMC").

Accordo - art. II

Articolo II Campo di attivita' dell'OMC 1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo. 2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri. 3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati "Accordi commerciali plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti per i Membri che non li hanno accettati. 4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") e' giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947").

Accordo - art. III

Articolo III Funzioni dell'OMC 1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali. 2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC puo' inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalita' eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri. 3. L'OMC amministra l'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata "Intesa sulla risoluzione delle controversie" o "DSU" (Dispute Settlement Understanding) riportata nell'allegato 2 del presente Accordo. 4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech- anism)) di cui all'allegato 3 del presente Accordo. 5. Al fine di rendere piu' coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

Accordo - art. IV

Articolo IV Struttura dell'OMC 1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei Ministri e' abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall'Accordo commerciale multilaterale in questione. 2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7. 3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'Organo di conciliazione previsto nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. L'Organo di conciliazione puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects of In- tellectual Property Rights), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in Services)). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Accordo TRIPS"). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualita' di membri di tali Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni. 6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli. 7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonche' le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualita' di membri ai suddetti Comitati e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. 8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attivita' il Consiglio generale.

Accordo - art. V

Articolo V Relazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC. 2. Il Consiglio generale puo' adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.

Accordo - art. VI

Articolo VI Segretariato 1. Si costituisce un Segretariato dell'OMC (in appresso denominato "il Segretariato") diretto da un Direttore generale. 2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale. 3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri. 4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra autorita' esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell'OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Accordo - art. VII

Articolo VII Bilancio e contributi 1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale e' soggetto all'approvazione del Consiglio generale. 2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono: a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell'OMC tra i suoi Membri; e b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti. I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947. 3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda piu' della meta' dei Membri dell'OMC. 4. Ciascun Membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

Accordo - art. VIII

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