LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747

Type Legge
Publication 1994-12-29
Ultimo aggiornamento 1996-02-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.

Art. 3

Art. 4

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1985, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Martino, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Biondi

Negociations

Negociations Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Abbreviazioni

ABBREVIAZIONI PIU' FREQUENTI BDP: Bilancia dei pagamenti RC: Risoluzione delle controversie IRC: Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie GATS: (General agreement on trade in services) Accordo generale sugli scambi di servizi GATT: (General agreement on tariffs and trade) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio AP: Appalti pubblici ISO: (International standards organization) Organizzazione internazionale di normalizzazione ISO/CEI: ISO/Commissione elettrotecnica internazionale PMS: Paesi meno sviluppati OMC: Organizzazione mondiale del commercio PSI: (Preshipment inspection) Ispezione prima dell'imbarco SMC: Sovvenzioni e misure compensative MSF: Misure sanitarie e fitosanitarie OTS: Ostacoli tecnici agli scambi TRIMs: (Trade related investment measures) Misure di investimento attinenti al commercio TRIPs: (Trade related aspects of intellectual property rights) Aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio di merci contraffatte MRPC: Meccanismo di esame delle politiche commerciali

Atto finale

ATTO FINALE CHE INCORPORA I RISULTATI DEI NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DELL'URUGUAY ROUND 1. Riunitisi per concludere i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, i rappresentanti dei governi e delle Comunita' europee, membri del Comitato dei negoziati commerciali, concordano che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato nel presente Atto finale "Accordo OMC"), le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri e l'Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, allegati al presente Atto finale, incorporano i risultati dei loro negoziati e costituiscono parte integrante del presente Atto finale. 2. Firmando il presente Atto finale, i rappresentanti concordano a) di sottoporre, se del caso, all'esame delle rispettive autorita' competenti l'Accordo OMC affinche' esso possa essere approvato secondo le rispettive procedure, e b) di adottare le Decisioni e dichiarazioni dei Ministri. 3. I rappresentanti concordano nell'auspicare che l'Accordo OMC sia accettato da tutti i partecipanti ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominati "partecipanti") e possa entrare in vigore il 1 gennaio 1995, o il piu' presto possibile successivamente a tale data. Entro gli ultimi mesi del 1994, i Ministri si incontreranno, conformemente all'ultimo paragrafo della Dichiarazione dei Ministri di Punta del Este, per decidere in merito all'applicazione a livello internazionale dei risultati, ivi comprese le scadenze della loro entrata in vigore. 4. I rappresentanti concordano che l'Accordo OMC e' aperto all'accettazione globale, tramite firma o con altra procedura, di tutti i partecipanti conformemente all'articolo XIV dell'Accordo stesso. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale figurante nell'allegato 4 dell'Accordo OMC sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo commerciale plurilaterale. 5. Prima di accettare l'Accordo OMC, i partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio devono aver concluso i negoziati per la loro adesione all'Accordo generale e divenire parti contraenti di tale accordo. Nel caso dei partecipanti che non sono parti contraenti dell'Accordo generale alla data dell'Atto finale, gli elenchi non sono definitivi e devono essere successivamente completati ai fini della loro adesione all'Accordo generale e della loro accettazione dell'Accordo OMC. 6. Il presente Atto finale e i testi a esso allegati sono depositati presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che ne rimette senza indugio una copia certificata conforme a ciascun partecipante. FATTO a Marrakech il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in esemplare unico, in lingua inglese, francese e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. (Elenco delle firme inserito nella copia del trattato dell'Atto fi- nale destinata alla firma)

Accordo - art. I

ACCORDO CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO Le Parti del presente Accordo, riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attivita' economiche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conformemente all'obbiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l'ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico; riconoscendo altresi' che occorre adoperarsi concretamente affinche' i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessita' del loro sviluppo economico; desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali; risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato piu' razionale e duraturo che comprenda l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in passato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round: decise a preservare i pricipi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali, convengono quanto segue: Articolo I Istituzione dell'Organizzazione Si istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata "l'OMC").

Accordo - art. II

Articolo II Campo di attivita' dell'OMC 1. L'OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo. 2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati "Accordi commerciali multilaterali") costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri. 3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all'allegato 4 (in appresso denominati "Accordi commerciali plurilaterali") fanno anch'essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi ne' diritti per i Membri che non li hanno accettati. 4. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell'allegato 1A (in appresso denominato "GATT 1994") e' giuridicamente distinto dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 1947 allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso denominato "GATT 1947").

Accordo - art. III

Articolo III Funzioni dell'OMC 1. L'OMC favorisce l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l'attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali. 2. L'OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L'OMC puo' inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l'applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalita' eventualmente decise da una Conferenza dei Ministri. 3. L'OMC amministra l'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in appresso denominata "Intesa sulla risoluzione delle controversie" o "DSU" (Dispute Settlement Understanding) riportata nell'allegato 2 del presente Accordo. 4. L'OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato "TPRM" (Trade Policy Review Mech- anism)) di cui all'allegato 3 del presente Accordo. 5. Al fine di rendere piu' coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l'OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.

Accordo - art. IV

Articolo IV Struttura dell'OMC 1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell'OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Conferenza dei Ministri e' abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, conformemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall'Accordo commerciale multilaterale in questione. 2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accordo. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i regolamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7. 3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le funzioni dell'Organo di conciliazione previsto nell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. L'Organo di conciliazione puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell'Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L'Organo di esame delle politiche commerciali puo' avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno necessario per l'esercizio delle sue funzioni. 5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Consiglio TRIPS" (Trade-Related Aspects of In- tellectual Property Rights), che operano sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrintende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato "GATS" (General Agreement on Trade in Services)). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "Accordo TRIPS"). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualita' di membri di tali Consigli e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consigli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni. 6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessita'. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all'approvazione dei rispettivi Consigli. 7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonche' le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e puo' costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commercio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi commerciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Consiglio generale perche' siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qualita' di membri ai suddetti Comitati e' aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. 8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le funzioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all'interno del quadro istituzionale dell'OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro attivita' il Consiglio generale.

Accordo - art. V

Articolo V Relazione con altre organizzazioni 1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilita' attinenti a quelle dell'OMC. 2. Il Consiglio generale puo' adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'OMC.

Accordo - art. VI

Articolo VI Segretariato 1. Si costituisce un Segretariato dell'OMC (in appresso denominato "il Segretariato") diretto da un Direttore generale. 2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale. 3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri. 4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna altra autorita' esterna all'OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazionali. I Membri dell'OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

Accordo - art. VII

Articolo VII Bilancio e contributi 1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell'OMC. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale e' soggetto all'approvazione del Consiglio generale. 2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono: a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell'OMC tra i suoi Membri; e b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti. I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 1947. 3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda piu' della meta' dei Membri dell'OMC. 4. Ciascun Membro versa senza indugio all'OMC la sua quota delle spese dell'OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII Statuto dell'OMC 1. L'OMC ha personalita' giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capacita' giuridiche necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. 2. Ciascun Membro riconosce all'OMC i privilegi e le immunita' necessari per l'esercizio delle sue funzioni. 3. Ciascun Membri riconosce inoltre ai funzionari dell'OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunita' necessari perche' possano esercitare in modo indipendente le loro funzioni rel- ative all'OMC. 4. I privilegi e le immunita' riconosciuti dai Membri all'OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunita' previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle agenzie specializzate approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947. 5. L'OMC puo' concludere un accordo per quanto riguarda la sede.

Accordo - art. IX

Articolo IX Processo decisionale 1. L'OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all'unanimita' in vigore nel quadro del GATT 1947 (1). Salvo disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimita', la decisione relativa alla questione in discussione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell'OMC ha un voto. Qualora le Comunita' europee esercitino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri (2) Membri dell'OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell'Accordo commerciale multilaterale in questione (3). 2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali. Nel caso dell'interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1, essi esercitano la loro autorita' sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un'interpretazione e' presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposizioni dell'articolo X in materia di emendamenti. 3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri puo' decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Accordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti (4) dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo. a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo e' sottoposta all'esame della Conferenza dei Ministri conformemente alla prassi di decisione all'unanimita'. La Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non superiore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l'unanimita', la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti dei Membri. b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta, rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinche' la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio competente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri. 4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l'applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Conferenza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al riesame annuale la Conferenza dei Ministri puo' prorogare, modificare o abrogare la deroga. 5. Le decisioni prese nell'ambito di un Accordo commerciale plurilaterale, ivi comprese le decisioni relative e interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle disposizioni di tale Accordo. ----------------- (1) Si considera che l'organismo in questione abbia deciso all'unanimita' su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta. (2) In nessun caso il numero dei voti delle Comunita' europee e dei loro Stati membri puo' superare il numero degli Stati membri delle Comunita' europee. (3) Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di conciliazione sono prese solo in conformita' delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie. (4) Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un'applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, puo' essere presa solo all'unanimita'.

Accordo - art. X

Articolo X Emendamenti 1. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all'articolo IV, paragrafo 5, possono presentare alla Conferenza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all'allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo piu' lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta e' stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest'ultima di sottoporre all'approvazione dei Membri l'emendamento proposto, e' presa all'unanimita'. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l'unanimita', la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l'emendamento proposto all'accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l'unanimita' in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo *** stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggioranza di due terzi dei Membri se sottoporre l'emendamento proposto all'accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all'emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4. 2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i Membri: articolo IX del presente Accordo; articoli I e II del GATT 1994; articoli II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell'Accordo TRIPS. 3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri puo' decidere, con una maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo e' di natura tale per cui un Membro che non l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. 4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e II del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri puo' decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione e' di natura tale per cui ciascun Membro che no l'abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri e' libero di recedere dall'OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri. Gli emendamenti alle parti IV, V e VI del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri. 6. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, gli emendamenti all'Accordo TRIPS conformi ai requsiti dell'articolo 71, paragrafo 2 di tale Accordo possono essere adottati dalla Conferenza dei Ministri senza ulteriori procedure formali di accettazione. 7. Ciascun Membro dell'OMC che accetta un emendamento al presente Accordo o ad un Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 1 deposita uno strumento di accettazione presso il Direttore generale dell'OMC entro il termine di accettazione stabilito dalla Conferenza dei Ministri. 8. Ciascun Membro dell'OMC puo' dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 2 e 3 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. La decisione di approvare emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 2 e' presa all'unanimita' e gli emendamenti entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvati dalla Conferenza dei Ministri. Le decisioni di approvare emendamenti all'Accordo commerciale multilaterale di cui all'allegato 3 entrano in vigore per tutti i Membri una volta approvate dalla Conferenza dei Ministri. 9. Su richiesta dei Membri parti di un accordo commerciale, la Conferenza dei Ministri puo' decidere esclusivamente all'unanimita' di aggiungere tale accordo all'allegato 4. Su richiesta dei Membri parti di un Accordo commerciale plurilaterale, la Conferenza dei Ministri puo' decidere di eliminare detto accordo dall'allegato 4. 10. Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.

Accordo - art. XI

Articolo XI Membri originali 1. Le Parti contraenti del GATT 1947 alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le Comunita' europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono allegati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diventano Membri originali dell'OMC. 2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui cio' sia compatibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacita' amministrative e istituzionali.

Accordo - art. XII

Articolo XII Adesione 1. Ciascuno Stato o territorio doganale a se' stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali puo' aderire al presente Accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l'OMC. Tale adesione si applica al presente Accordo e ali Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. 2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l'accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri dell'OMC. 3. L'adesione a un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinata dalle disposizioni di tale accordo.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri 1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro se l'uno o l'altro, nel momento in cui l'uno o l'altro diventa Membro, non acconsente a tale applicazione. 2. Il paragrafo 1 puo' essere invocato tra Membri originali dell'OMC che erano gia' Parti contraenti del GATT 1947 solo nei casi in cui l'articolo XXXV di tale accordo sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento dell'entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo. 3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha aderito ai sensi dell'articolo XII solo se il Membro che non acconsente all'applicazione lo ha notificato alla Conferenza dei Ministri prima che quest'ultima abbia approvato l'accordo sulle condizioni di adesione. 4. La Conferenza dei Ministri puo' riesaminare il funzionamento del presente articolo in casi particolari su richiesta di un Membro e formulare le opportune raccomandazioni. 5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale Accordo e' disciplinata dalle disposizioni di tale Accordo.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV Accettazione, entrata in vigore e deposito 1. Il presente Accordo e' aperto all'accettazione, tramite firma o con altre modalita', delle Parti contraenti del GATT 1947 e delle Comunita' europee che soddisfano le condizioni per diventare membri originali dell'OMC conformemente all'articolo XI del presente Accordo. Detta accettazione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al paragrafo 3 dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e rimane aperto per l'accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei Ministri. Un'accettazione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione. 2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua entrata in vigore, applica le concessioni e gli obblighi degli Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a de- terminate scadenze rispetto all'entrata in vigore del presente Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data della sua entrata in vigore. 3. Fino all'entrata in vigore del presente Accordo, il testo del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunita' europee che hanno accettato il presente Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, nonche' tutti i relativi emendamenti, sono depositato presso il Direttore generale dell'OMC. 4. L'accettazione e l'entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, i suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale dell'OMC.

Accordo - art. XV

Articolo XV Recesso 1. Ciascun Membro puo' recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell'OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso. 2. Il recesso di un Accordo commerciale plurilaterale e' disciplinato dalle disposizioni di tale Accordo.

Accordo - art. XVI

Articolo XVI Disposizioni varie 1. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali, l'OMC si attiene alle decisioni, alle pro- cedure e alle prassi abituali seguite dalle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947. 2. Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa il Segretariato dell'OMC e il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 funge da Direttore generale dell'OMC finche' la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all'articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo. 3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto. 4. Ciascun Membro garantisce la conformita' delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati. 5. Nono sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto Accordo. 6. Il presente Accordo e' registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede. Note esplicative: Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni "paese" e "paesi" per designare qualsiasi territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC. Nel caso di un territorio doganale a se' stante Membro dell'OMC, il termine "nazionale" connesso a un'espressione del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.

Elenco

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLEGATO I ALLEGATO 1 A: Accordi multilaterali sugli scambi di merci Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo sull'agricoltura Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie Accordo sui tessili e sull'abbigliamento Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo sulle ispezioni pre-imbarco Accordo relativo alle regole in materia di origine Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative Accordo sulle misure di salvaguardia ALLEGATO 1 B: Accordo generale sugli scambi di servizi ALLEGATO 1 C: Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio ALLEGATO 2 Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie ALLEGATO 3 Meccanismo di esame delle politiche commerciali ALLEGATO 4 Accordi commerciali plurilaterali Accordo sul commercio di aeromobili civili Accordo sugli appalti pubblici Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari Accordo internazionale sulle carni bovine

All. I - Allegato 1A

ALLEGATO I ALLEGATO 1 A ACCORDI MULTILATERALI SUGLI SCAMBI DI MERCI Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1 A: In caso di conflitto tra una disposizione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di una altro Accordo compreso nell'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato negli Accordi dell'allegato 1 A "l'Accordo OMC"), prevale, per quanto riguarda quel conflitto, la disposizione dell'altro Accordo. ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 1. L'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT 1994") comprende: a) le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre 1947, allegato all'Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull'occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC; b) le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC: i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie; ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) rela- tive all'applicazione provvisoria e alla sospensione dell'applicazione provvisoria e b) in base alle quali la Parte II del GATT 1947 e' applicabile a titolo provvisorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del Protocollo); iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC (1); iv) le altre decisioni delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947; c) le intese qui di seguito elencate: i) Intesa sull'interpretazione dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; ii) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; iii) Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; iv) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; v) Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; vi) Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e d) il Protocollo di Marrakech del GATT 1994. 1 Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota 7 alle pagine 11 e 12 , della Parte II del documento MTN/FA del 15 dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr. 6 del 21 marzo 1994. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei Ministri stabilira' un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi del GATT 1947 dopo il 15 dicembre 1993 e prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC ed eliminando le deroghe scadute prima di tale data. 2. Note esplicative a) Per "Parte contraente" nelle disposizioni del GATT 1994 si intende "Membro". Per "Parte contraente meno avanzata" e "Parte contraente sviluppata" si intende, rispettivamente, "paese in via di sviluppo Membro" e "paese sviluppato Membro". Per "Segretario esecutivo" si intende "Direttore generale dell'OMC". b) I riferimenti alle PARTI CONTRAENTI che agiscono collettivamente di cui all'articolo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all'articolo XXXVII e alle note ed articoli XII e XVIII, nonche' alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all'articolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come riferimenti all'OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attribuiscono alle PARTI CONTRAENTI che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei Ministri. c) i) Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua inglese, francese e spagnola. ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese e' soggetto alle rettifiche terminologiche indicate nell'allegato A del documento MTN.TNC/41. iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola e' il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell'allegato B del documento MTN.TNC/41. 3. a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un Membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, emanati da tale Membro prima di divenire una Parte contraente del GATT 1947, che vietino l'uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all'estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazionali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all'immediato rinnovo di una disposizione non conforme di tale atto legislativo, e b) all'emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformita' delle disposizione alla Parte II del GATT 1947. La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformita' alla Parte II del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo. b) La Conferenza dei Ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC e successivamente ogni due anni finche' l'esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le condizioni che l'hanno resa necessaria. c) Un Membro le cui misure siano coperte dall'esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in questione e ulteriori informazioni sull'uso, sulla vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione. d) Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell'uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del Membro che invoca l'esenzione e' libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei Ministri. e) La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accordi settoriali o in altra sede. INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO II, PARAGRAFO 1, LETTERA b), DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri concordano quanto segue: 1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall'articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali "altri dazi o oneri" prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispondenza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giudiziaria degli "altri dazi o oneri". 2. Ai fini dell'articolo II, la data a decorrere dalla quale gli "altri dazi o oneri" sono consolidati e' il 15 aprile 1994. Gli "altri dazi o oneri" sono pertanto registrati negli Elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova concessione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuera' ad essere registrata anche la data dell'atto con cui una concessione relativa a una determinata voce tariffaria e' stata originariamente incorporata nel GATT 1947 o nel GATT 1994. 3. Si registrano gli "altri dazi o oneri" per tutti i consolidamenti tariffari. 4. Qualora una voce tariffaria sia gia' stata oggetto di una concessione, il livello degli "altri dazi o oneri" registrato nel relativo elenco non puo' essere superiore al livello in vigore al momento dell'incorporazione originale di tale concessione nell'elenco. Ogni Membro potra' contestare l'esistenza di un "altro dazio o onere" in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esisteva alcun "altro dazio o onere" di quel tipo, nonche' la compatibilita' del livello registrato di un "altro dazio o onere" con il livello consolidato precedente, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell'OMC dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994. 5. La registrazione di "altri dazi o oneri" negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilita' con i diritti e con gli obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta eccezione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il diritto di contestare, in qualsiasi momento, la compatibilita' di qualsiasi "altro dazio o onere" con tali obblighi. 6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie. 7. Gli "altri dazi o oneri" omessi da un elenco al momento del deposito dell'atto che incorpora l'elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, o presso il Direttore generale dell'OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi "altro dazio o onere" registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non puo' essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell'atto. 8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24). INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XVII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri, osservando che l'articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per quanto riguarda le attivita' delle imprese commerciali di Stato di cui all'articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discriminatorio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le importazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati; osservando altresi' che i Membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese commerciali di Stato; riconoscendo che la presente Intesa lascia impregiudicate le dis- cipline sostanziali previste dall'articolo XVII, concordano quanto segue: 1. Per garantire la trasparenza delle attivita' delle imprese commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi di merci, affinche' siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa: "Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statuari o costituzionali, nell'esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti e le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni." L'obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita. 2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente Intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun Membro dovrebbe tener presente l'esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valutazione delle modalita' di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale. 3. Le notifiche sono compilate in conformita' con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185), fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni. 4. Qualsiasi Membro che abbia motivo di ritenere che un altro Membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica puo' sollevare la questione con il Membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso puo' presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinche' venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il Membro interessato. 5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l'articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci puo' formulare raccomandazioni in merito all'adeguatezza delle notifiche e alla necessita' di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresi', alla luce delle notifiche ricevute, l'adeguatezza del questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragrafo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese, nonche' i tipi di attivita' svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell'articolo XVII. Resta inteso che il Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attivita' delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi internazionali. La partecipazione al gruppo di lavoro e' aperta a tutti i Membri che manifestano la loro volonta' di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC e successivamente almeno una volta all'anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci 1. 1 Le attivita' di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della Decisione dei Ministri sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994. INTESA SULLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri, riconoscendo le disposizioni dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denominata nella presente Intesa " la Dichiarazione del 1979") e al fine di chiarificare le suddette disposizioni 1, concordano quanto segue: Applicazione delle misure 1. I Membri confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente, il piu' presto possibile, il calendario per l'abolizione delle misure restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere opportunamente modificati per tener conto dell'evolversi della situazione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario non sia pubblicamente annunciato da un Membro, detto Membro giustifica i motivi per i quali non l'ha fatto. 2. I Membri confermano il oro impegno a privilegiare le misure che hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denomi- nate nella presente Intesa "misure basate sui prezzi") comprendono le sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che, nonostante le disposizioni dell'articolo II, le misure basate sui prezzi adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate da un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco. Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato secondo le procedure di notifica delle presente Intesa. 3. I Membri cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantita- tive per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui prezzi non possano arrestare un brusco deterioramento della situazione dei pagamenti con l'estero. Qualora un Membro applichi restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro che mantiene restrizioni quantitative indica nelle successive consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa riduzione dell'incidenza e dell'effetto restrittivo di tali misure. Resta inteso che per uno stesso prodotto non si puo' applicare piu' di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per motivi di bilancia dei pagamenti. 4. I Membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni e non possono eccedere quanto e' necessario per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare eventuali effetti protezionistici collaterali, i Membri amministrano le restrizioni in modo trasparente. Le autorita' del Membro importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come previsto all'articolo XII, paragrafo 3 e all'articolo XVIII, paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono escludere o limitare l'applicazione delle sovrattasse applicate indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di bilancia dei pagamenti. (1) Nessun elemento della presente Intesa intende modificare i diritti e gli obblighi dei Membri previsti dall'articolo XII o dall'articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 sviluppate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione di misure restrittive all'importazione adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Per "prodotti essenziali" si intendono prodotti che rispondono a necessita' di consumo elementari o che contribuiscono agli sforzi compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi necessari per la produzione. Nell'amministrazione delle restrizioni quantitative, i Membri ricorrono al rilascio discrezionale delle licenze solo quando e' inevitabile ed eliminano progressivamente tale regime. Si forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri utilizzati per determinare le quantita' o i valori di importazioni accettabili. Procedure per le consultazioni relative alle bilance dei pagamenti 5. Il Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti (denominato nella presente Intesa "il Comitato") tiene consultazioni per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. La partecipazione al Comitato e' aperta a tutti i Membri che manifestano la volonta' di farne parte. Il Comitato segue le procedure per le consultazioni relative alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28 aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa "proce- dure di consultazione complete"), nel rispetto delle disposizioni elencate qui di seguito. 6. Un Membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello generale delle sue restrizioni in vigore intensificando sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il Comitato entro quattro mesi dall'adozione di tali misure. Il Membro che adotta tali misure puo' richiedere che si tengano consultazioni ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi, dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano presentate richieste in tal senso, il Presidente del Comitato invita il Membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono essere esaminati nell'ambito delle consultazioni rientrano l'introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni o un aumento del numero dei prodotti coperti. 7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera b) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilita' di modificare la periodicita' delle consultazioni d'intesa con il Membro con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura di revisione eventualmente raccomandata dal Consiglio generale. 8. Le consultazioni si possono svolgere conformemente alle procedure semplificate approvate il 19 dicembre 1972 (BISD 20S/47-49, denomi- nate nella presente Intesa "procedure di consultazione semplificate") nel caso di paesi meno avanzati Membri o nel caso di paesi in via di sviluppo Membri impegnati in programmi di liberalizzazione conformemente a un calendario presentato al Comitato in consultazioni precedenti. Si possono inoltre utilizzare procedure di consultazione semplificate quando e' in programma l'esame della politica commerciale di un paese in via di sviluppo Membro per lo stesso anno civile in cui cade la data fissata per le consultazioni. In questi casi, la decisione se ricorrere o meno alle procedure di consultazione complete si prende in base ai fattori elencati nel paragrafo 8 della Dichiarazione del 1979. Fatta eccezione per il caso dei paesi meno avanzati Membri, non si possono svolgere piu' di due consultazioni successive secondo le procedure di consultazione semplificate. Notifica e documentazione 9. I Membri notificano al Consiglio generale l'introduzione di misure restrittive sulle importazioni per motivi di bilancia dei pagamenti o qualsiasi cambiamento apportato all'applicazione di tali misure, nonche' qualsiasi modifica apportata al calendario per l'abolizione di tali misure annunciato ai sensi del paragrafo 1. I cambiamenti significativi sono notificati al Consiglio generale prima di essere annunciati o entro i 30 giorni successivi al loro annuncio. Ogni anno, ciascun Membro fornisce al Segretariato un notifica consolidata, comprendente tutti i cambiamenti apportati a leggi, a regolamenti, a dichiarazioni politiche o a pubblici annunci, affinche' siano esaminati dai Membri. Le notifiche comprendono informazioni esaurienti per quanto possibile, a livello della linea tariffaria, sul tipo di misure applicate, sui criteri utilizzati per la loro amministrazione, sui prodotti coperti e sui flussi commerciali interessati. 10. A richiesta di un Membro, le notifiche possono essere esaminate dal Comitato. Detto esame si limita al chiarimento degli specifici problemi sollevati da una notifica o alla valutazione della necessita' di una consultazione ai sensi dell'articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o dell'articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). I Membri che hanno motivo di credere che una misura restrittiva sulle esportazioni applicata da un altro Membro sia stata adottata per motivi di bilancia dei pagamenti possono sottoporre la questione all'attenzione del Comitato. Il Presidente del Comitato richiede informazioni sulla misura in questione e le mette a disposizione di tutti i Membri. Fatto salvo il diritto di ogni membro del Comitato di chiedere adeguati chiarimenti nel corso delle consultazioni, si possono presentare anticipatamente domande al Membro con cui si tengono le consultazioni. 11. Il Membro con cui si tengono le consultazioni predispone un Documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra informazione ritenuta pertinente, dovrebbe comprendere: a) una rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei pagamenti, ivi compresa un'analisi dei fattori interni ed esterni che incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure di politica interna adottate per ripristinare un equilibrio solido e duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuridica e delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici collaterali; c) le misure adottate successivamente all'ultima consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l'eliminazione e la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso, si puo' fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche o relazioni presentate all'OMC. Nel quadro delle procedure di consultazione semplificate, il Membro con cui si tengono le consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le informazioni essenziali sugli elementi compresi nel Documento di base. 12. Al fine di facilitare le consultazioni nell'ambito del Comitato, il Segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di paesi in via di sviluppo Membri, il documento del Segretariato deve includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa l'influenza dell'ambiente commerciale esterno sulla situazione della bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del Membro con cui si tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via di sviluppo Membro, i servizi di assistenza tecnica del Segretariato coadiuvato nella preparazione dei documenti per le consultazioni. Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti 13. Il Comitato presenta una relazione al Consiglio generale in merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate proce- dure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi del piano di consultazione, nonche' i fatti e i motivi su cui si fondano tali conclusioni. Il Comitato fa il possibile per incorporare nelle proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere l'applicazione dell'articolo XII e dell'articolo XVIII, lettera B, della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui e' stato presentato un calendario per l'abolizione delle misure restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il Consiglio generale puo' raccomandare che un Membro sia considerato in regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei Membri sono valutati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di specifiche proposte di raccomandazione del Consiglio generale, le conclusioni del Comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni espresse in seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate le proce- dure di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una sintesi dei principali elementi discussi in seno al Comitato e una decisione sull'eventuale necessita' di procedure di consultazione complete. INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXIV DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri, viste le disposizioni dell'articolo XXIV del GATT 1994, riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall'istituzione del GATT 1947 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale; riconoscendo il contributo all'espansione del commercio mondiale che puo' derivare da una maggiore integrazione tra le economie delle parti di tali accordi; riconoscendo altresi' che tale contributo aumenta se l'eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciali; ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l'agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri Membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione o nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto piu' possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri; convinti inoltre della necessita' di rendere piu' efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell'esaminare gli accordi notificati ai sensi dell'articolo XXIV, chiarendone i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e rendendo piu' trasparenti tutti gli accordi di cui all'articolo XXIV; riconoscendo la necessita' di un'interpretazione comune degli obblighi dei membri derivanti dall'articolo XXIV, paragrafo 12, concordano quanto segue: 1. Per essere conformi all'articolo XXIV, le unioni doganali, le zone di libero scambio e gli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio devono soddisfare, tra l'altro, le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di tale articolo. Articolo XXIV, paragrafo 5 2. La valutazione ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera a) dell'incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un'unione doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su una stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente fornite dall'unione doganale, a livello di linea tariffaria, per valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d'origine. Il Segretariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima delle offerte tariffarie nei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della stima complessiva dell'incidenza degli altri regolamenti commerciali per i quali risultano difficili la quantificazione e l'aggregazione, si riconosce che puo' essere necessario esaminare le singole misure, i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e flussi commerciali interessati. 3. Salvo casi eccezionali, il ragionevole intervallo di cui all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10 anni. Nei casi in cui i Membri parti di un accordo interinale ritengono che 10 anni siano insufficienti, essi devono fornire al Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della necessita' di un periodo piu' lungo. Articolo XXIV, paragrafo 6 4. L'articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire quando un Membro che forma un'unione doganale intende aumentare un'aliquota di dazio consolidata. A questo proposito, i Membri ribadiscono che la procedura specificata nell'articolo XXVIII, sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) e nell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, dev'essere avviata prima che siano modificate o revocate le concessioni tariffarie alla formazione di un'unione doganale o alla conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale. 5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel corso di detti negoziati, come prevede l'articolo XXIV, paragrafo 6, si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell'unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti a fornire il necessario adeguamento compensativo, l'unione doganale dovrebbe offrire una compensazione, che puo' prendere la forma di riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di negoziazione nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l'adeguamento compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi dell'articolo XXVIII, sviluppato dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a decorrere dall'inizio dei negoziati, l'unione doganale e' comunque libera di modificare o revocare le concessioni: i Membri interessati sono in tal caso liberi di revocare concessioni sostanzialmente equivalenti conformemente all'articolo XXVIII. 6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione dei dazi a seguito della formazione di un'unione doganale o della conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un'unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi ai suoi costituenti. Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio 7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1 della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il Consiglio per gli scambi di merci puo' formulare le raccomandazioni ai Membri che ritiene opportune. 8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro puo' formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la formazione dell'unione doganale o della zona di libero scambio. Se necessario, puo' disporre che l'accordo venga esaminato piu' a fondo. 9. I Membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a richiesta, esamina tali cambiamenti. 10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) non comprenda un programma di attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto all'articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le parti non mantengono ne' pongono in essere, a seconda dei casi, tale accordo se non sono disposte a modificarlo in conformita' con tali raccomandazioni. Si prevede un riesame dell'attuazione delle raccomandazioni. 11. Come previsto dalle PARTI CONTRAENTI del GATT 1947 nelle loro istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e i costituenti di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell'accordo in questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli accordi va segnalato appena si verifica. Risoluzione delle controversie 12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio. Articolo XXIV, paragrafo 12 13. Nell'ambito del GATT 1994, ciascun Membro e' pienamente responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta le misure cui puo' ragionevolmente ricorrere per garantire tale rispetto da parte delle amministrazioni e delle autorita' regionali e locali sul suo territorio. 14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in relazione alle misure che incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro. Quando l'Organo di conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non e' stata osservata, il Membro responsabile adotta le misure cui puo' ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui non e' stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle concessioni o degli altri obblighi. 15. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito. INTESA RELATIVA ALLE DEROGHE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri concordano quanto segue: 1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga gia' in essere descrive le misure che il Membro intende adottare, gli specifici obiettivi politici che il Membro si prefigge e i motivi che gli impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi derivanti dal GATT 1994. 2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell'articolo IX dell'Accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale data e' precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 3. Qualsiasi Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa a) del mancato rispetto, da parte del Membro cui e' stata concessa una deroga, delle modalita' e delle condizioni della deroga, o b) dell'applicazione di una misura compatibile con le modalita' e le condizioni di una deroga puo' invocare le disposizioni dell'articolo XXIII del GATT 1994, sviluppate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie. INTESA SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO XXVIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri concordano quanto segue: 1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si considera che il Membro che ha la piu' alta percentuale di esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del Membro che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a meno che non abbia gia' un diritto in quanto negoziatore originale o un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo sara' riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo OMC per stabilire se il presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei Membri esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si valutera' l'opportunita' di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a condizione che siano disponibili dati adeguati, l'adozione di un criterio basato sulla percentuale di esportazioni interessata dalla concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in questione verso tutti i mercati. 2. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle "Procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII" adottate il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28). 3. Nel determinare quali Membri hanno un interesse in quanto fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 1) o un interesse sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione piu' favorita (NPF). Tuttavia, si prendono in considerazione anche gli scambi del prodotto interessato avvenuti nell'ambito di preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della revoca della concessione, o lo faranno entro la conclusione dei negoziati. 4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria relativa a un prodotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera che il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto e' o era precedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore originale sulla concessione in questione. Per determinare l'interesse in quanto fornitore principale e l'interesse sostanziale e per il calcolo della compensazione si tiene conto, tra l'altro, della capacita' produttiva e degli investimenti relativi al prodotto interessato nel Membro esportatore e delle stime di crescita delle esportazioni, nonche' delle previsioni sulla domanda del prodotto nel Membro importatore. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "prodotto nuovo" si intende come comprensiva di una voce tariffaria creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente. 5. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustificandola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle "procedure di negoziazione ai sensi dell'articolo XXVIII" sopra citate. 6. Quando una concessione tariffaria illimitata e' sostituita da un contingente tariffario, l'ammontare della compensazione fornita dovrebbe essere superiore all'ammontare degli scambi effettivamente interessati dalla modifica della concessione. Il calcolo della compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe basarsi sul piu' elevato dei due valori seguenti: a) la media annuale degli scambi nell'ultimo triennio rappresentativo aumentata del tasso di crescita medio annuale delle importazioni dello stesso periodo, o, se tale percentuale e' piu' elevata, del 10%; b) gli scambi dell'ultimo anno aumentati del 10%. In nessun caso la compensazione richiesta a un Membro puo' superare quella che comporterebbe la revoca completa della concessione. 7. A ogni Membro che abbia un interesse in quanto fornitore principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o dell'articolo XXVIII, paragrafo 1, in relazione a una concessione modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore originale nelle concessioni compensative, a meno che i Membri interessati non concordino un'altra forma di compensazione. PROTOCOLLO DI MARRAKECH DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO 1994 I Membri, avendo condotto negoziati nell'ambito del GATT 1947, conformemente alla Dichiarazione dei Ministri sull'Uruguay Round, concordano quanto segue: 1. L'elenco relativo a un Membro allegato al presente Protocollo diventa l'Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro il giorno in cui l'Accordo OMC entra in vigore per quel Membro. Gli elenchi presentati in conformita' della Decisione dei Ministri sulle misure a favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al presente protocollo. 2. Salvo diverse indicazioni nell'Elenco di un Membro, le riduzioni tariffarie concordate da ciascun Membro sono introdotte attraverso cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMS. Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1 gennaio di ciascuno degli anni seguenti, e l'aliquota finale diventa applicabile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, salvo diverse indicazioni nell'Elenco di quel Membro. Salvo diverse indicazioni nel suo Elenco, un Membro che accetta l'Accordo OMC successivamente alla sua entrata in vigore rende applicabili, alla data in cui l'Accordo entra in vigore per quel Membro, tutte le riduzioni di aliquota gia' avvenute nonche' le riduzioni che ai sensi della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere applicabili il 1 gennaio seguente, e rende applicabili tutte le riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato nella frase precedente. In ogni fase, l'aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo sull'agricoltura, l'introduzione progressiva delle riduzioni avviene come specificato nelle relative parti degli elenchi. 3. A richiesta, l'attuazione delle concessioni e degli impegni contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo e' soggetta ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli Accordi figuranti all'allegato 1A dell'Accordo OMC. 4. Dopo che l'elenco relativo a un Membro allegato al presente protocollo e' diventato un Elenco del GATT 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il suddetto Membro e' libero di sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui principale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all'Uruguay Round il cui elenco non e' ancora diventato un Elenco del GATT 1994. Tale misura, tuttavia, puo' essere presa solo dopo aver dato preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute consultazioni, a richiesta, con qualsiasi Membro il cui elenco relativo al prodotto in questione sia diventato un Elenco del GATT 1994 e che abbia un interesse sostanziale nei confronti del prodotto in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revocata si applica a decorrere dal giorno in cui l'elenco del Membro che ha l'interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT 1994. 5. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo sull'agricoltura, ai fini dei riferimenti contenuti nell'articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione prevista in un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e' la data del presente protocollo. b) Ai fini del riferimento fatto nell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e' la data del presente protocollo. 6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si applicano le disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e le "Procedure di negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII" adottato il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) Tale eventualita' lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994. 7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947, prima che entri in vigore l'Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui si riferisce l'elenco abbia preso le adeguate iniziative che sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni pertinenti dell'articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano unicamente all'Egitto, al Peru', al Sudafrica e all'Uruguay. 8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua inglese, francese o spagnola, cosi' come e' specificato in ciascun elenco. 9. La data del presente protocollo e' il 15 aprile 1994. (Gli elenchi concordati dai partecipanti saranno allegati al protocollo di Marrakech nella copia dell'Accordo OMC destinata al trattato.)

All. 1A - Accordo - art. 1

ACCORDO SULL'AGRICOLTURA I Membri, Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este; Ricordando che l'obiettivo a lungo termine da essi concordato nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round e' di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonche' introducendo norme e regole GATT rafforzate e piu' efficaci sul (FRASE INCOMPLETA GIA' DALL'ORIGINALE) Ricordando inoltre che l'obiettivo a lungo termine sopracitato comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle; Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza all'esportazione, nonche' a raggiungere un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie; Avendo concordato che nell'attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato i Membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunita' e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali Membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame di medio periodo, nonche' per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell'introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti; Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i Membri, tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessita' di tutelare l'ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti, a) per "misura aggregata di soggetto" e "MAS" si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; b) per "prodotto agricolo di base" in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto piu' possibile vicina al punto di vendita, specificato nell'Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative; c) le "spese di bilancio" o "spese" comprendono le agevolazioni; d) per "misura equivalente di sostegno" si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di una o piu' misure, che non puo' essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente Accordo, e che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, e' specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, e' calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; e) per "sovvenzioni all'esportazione" si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente Accordo; f) per "periodo di attuazione" si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995; g) le "concessioni in materia di accesso al mercato" comprendono tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti in conformita' al presente Accordo; h) per "misura aggregata di sostegno totale" e "MAS totale" si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per prodotti agricoli di base, tutte le misure aggre- gate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che: i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento ("MAS totale di riferimento") e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre ("livelli d'impegno consolidati annui e finali") e' quello specificato nella Parte IV dell'Elenco di un Membro; e ii) in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre ("MAS totale corrente"), e' calcolato conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 6, e ai dati costitutivi e il metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell'Elenco del Membro; i) per "anno" ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un Membro si intende l'anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell'Elenco relativo al Membro in questione.

All. 1A - Accordo - art. 2

Articolo 2 Prodotti contemplati dall'Accordo Il presente Accordo si applica ai prodotti elencati nel suo allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.

All. 1A - Accordo - art. 3

Articolo 3 Incorporazione delle concessioni e degli impegni 1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all'esportazione figuranti nella Parte IV dell'elenco di ciascun Membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un Membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della Parte IV del suo Elenco. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo Elenco in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di bilancio di quantita' ivi specificati, ne' fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.

All. 1A - Accordo - art. 4

Articolo 4 Accesso al mercato 1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonche' altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati. 2. I Membri non mantengono, adottano, ne' ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari 1, salvo diversa disposizione dell'articolo 5 e dell'allegato 5.

All. 1A - Accordo - art. 5

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