LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747
Articolo 3 Trattamento nazionale 1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione 3 della proprieta' intellettuale, fatte salve le deroghe gia' previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facolta' di cui all'articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il Consiglio TRIPS. 2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l'elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell'ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire un restrizione dissimulata del commercio.
All. 1C - Accordo - Art. 4
Articolo 4 Trattamento della nazione piu' favorita Per quanto riguarda la protezione della proprieta' intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunita' accordati da un Membro: a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprieta' intellettuale; b) concessi in conformita' alle disposizioni della Convezione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtu' delle quali il trattamento accordato puo' essere funzione non del trattamento nazionale bensi' del trattamento concesso in un altro paese; c) relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo; d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprieta' intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, purche' tali accordi siano notificati al Consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri. ---------------- 3 Ai fini degli articoli 3 e 4, il termine "protezione" comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisto, l'ambito, il mantenimento e la tutela di proprieta' intellettuale nonche' questioni riguardanti l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale specificatamente contemplati nel presente Accordo.
All. 1C - Accordo - Art. 5
Articolo 5 Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle pro- cedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell'OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
All. 1C - Accordo - Art. 6
Articolo 6 Esaurimento Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
Allegato 1C - Accordo - Art. 7
Articolo 7 Obiettivi La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi.
All. 1C - Accordo - Art. 8
Articolo 8 Principi 1. In sede di elaborazione o modifica delle loro disposizioni legis- lative e regolamentari i membri possono adottare misure necessarie ad assicurare la tutela dell'alimentazione e della salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico, purche' tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. Misure appropriate, purche' siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commerci o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.
All. 1C - Accordo - Art. 9
Articolo 9 Rapporto con la Convenzione di Berna 1. I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti ne' obblighi in virtu' del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall'articolo 6 bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti. 2. La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.
All. 1C - Accordo -Art.10
Articolo 10 Programmi per elaboratore e compilazioni di dati 1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di berna (1971). 2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d'autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.
All. 1C - Accordo -Art.11
Articolo 11 Diritti di noleggio Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro e' esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l'oggetto essenziale del noleggio.
All. 1C - Accordo -Art.12
Articolo 12 Durata della protezione Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non puo' essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei suoi 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione.
All. 1C - Accordo -Art.13
Articolo 13 Limitazioni ed eccezioni I Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale fruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
All. 1C - Accordo -Art.14
Articolo 14 Protezione degli artisti intepreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione 1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facolta' di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonche' la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo. 2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi. 3. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e le riemissione delle loro emissioni, nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilita' di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971). 4. Le disposizioni dell'articolo 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei Membri. Se al 15 aprile 1994 in un Membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema puo' essere mantenuto purche' il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari. 5. La durata della protezione concessa dal presente Accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui e' stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo. 6. Qualsiasi Membro puo', in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.
All. 1C - Accordo -Art.15
Articolo 15 Oggetto della protezione 1. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, puo' costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonche' qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilita' al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili. 2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri di escludere dalla registrazione un marchio d'impresa per altri motivi, purche' questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967). 3. I Membri possono condizionare la registrabilita' all'uso. Tuttavia, l'uso effettivo di un marchio d'impresa non puo' costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non puo' essere respinta unicamente per il motivo che l'uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione. 4. La natura dei prodotti o servizi ai quali si applichera' un marchio d'impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio. 5. I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilita' di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono accordare la possibilita' di contestare la registrazione del marchio.
All. 1C - Accordo -Art.16
Articolo 16 Diritti conferiti 1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio e' stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, ne' compromettono la facolta' dei Membri di concedere diritti di base all'uso. 2. L'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorieta' del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorieta' nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio. 3. L'articolo 16 bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio e' stato registrato, purche' l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purche' esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.
All. 1C - Accordo -Art.17
Articolo 17 Eccezioni I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purche' tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
All. 1C - Accordo -Art.18
Articolo 18 Durata della protezione La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio e' rinnovabile indefinitamente.
All. 1C - Accordo -Art.19
Articolo 19 Requisito dell'uso 1. Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione puo' essere annullata soltanto dopo un periodo initerrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volonta' del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso. 2. L'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.
All. 1C - Accordo -Art.20
Articolo 20 Altri requisiti L'uso del marchio nel commercio non e' ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l'uso con un altro marchio, l'uso in una forma particolare o l'uso in un modo che ne pregiudichi l'idoneita' a contraddistinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilita' di prescrivere che il marchio distintivo dell'impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.
All. 1C - Accordo -Art.21
Articolo 21 Licenza e cessione I Membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione dei marchi, restando inteso che la licenza obbligatoria non e' consentita e che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui il marchio appartiene.
All. 1C - Accordo -Art.22
Articolo 22 Protezione delle indicazioni geografiche 1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. 2. In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti consentire alle parti interessate di impedire: a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967). 3. Un Membro rifiuta o dichiara nella, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione e' tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine. 4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla localita' di cui il prodotto e' originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.
All. 1C - Accordo -Art.23
Articolo 23 Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici 1. Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti e' indicata o se l'indicazione geografica e' tradotta o e' accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o "simili". 2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici e' rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni. 3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessita' di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno. 4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al Consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.
All. 1C - Accordo -Art.24
Articolo 24 Negoziati internazionali. Eccezioni 1. I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 23. Un Membro non puo' avvalersi delle disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 per rifiutare di condurre negoziati o di concludere accordi bilaterali o multilaterali. Nel contesto di tali negoziati i Membri saranno disposti a considerare la continuata applicabilita' di dette disposizioni alle singole indicazioni geografiche il cui uso abbia costituito l'oggetto dei negoziati stessi. 2. L'applicazione delle disposizioni della presente sezione e' sottoposta ad esame dal Consiglio TRIPS; il primo esame ha luogo entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC. Qualsiasi problema inerente la rispetto degli obblighi di cui alle presenti disposizioni puo' essere sottoposto all'attenzione del Consiglio che, su richiesta di un Membro, procede a consultare qualsiasi Membro o i Membri sulla questione in merito alla quale non e' stato possibile trovare una soluzione soddisfacente mediante consultazioni bilaterali o plurilaterali tra i Membri interessati. Il Consiglio prende le misure che possono essere concordate per facilitar l'attuazione e perseguire gli obiettivi della presente sezione. 3. Nell'attuare la presente sezione, un Membro non puo' diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigente nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 4. Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un Membro ad impedire l'uso continuato e simile di una particolare indicazione geografica di un altro Membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto Membro (a) per almeno 10 anni prima del 15 aprile 1994 o (b) in buona fede prima di tale data. 5. Se un marchio e' stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede: a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel Membro in questione ai sensi della parte VI, oppure b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validita' della sua registrazione, ne' il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo e' identico o simile a un'indicazione geografica. 6. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto Membro. La presente sezione non obbliga in alcun modo un Membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro Membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varieta' d'uva esistente nel territorio di detto Membro alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 7. Un Membro puo' disporre che qualsiasi richiesta fatta ai sensi della presente sezione in relazione all'suo o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto nel Membro stesso o dalla data di registrazione del marchio nel medesimo Membro, purche' per tale data il marchio sia stato pubblicato, se detta data e' anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole e' divenuto comunemente noto nel Membro in questione, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede. 8. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare il pubblico. 9. Non sussiste alcun obbligo ai sensi del presente Accordo di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro paese d'origine, o che siano ivi cadute in disuso.
All. 1C - Accordo -Art.25
Articolo 25 Requisiti per la protezione 1. I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilita' di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facolta' di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d'autore.
All. 1C - Accordo -Art.26
Articolo 26 Protezione 1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia un copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purche' tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 3. La protezione e' accordata per una durata non inferiore a 10 anni.
All. 1C - Accordo -Art.27
Articolo 27 Oggetto del brevetto 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un'attivita' inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale 5 . Fatti salvi l'articolo 65, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono oggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale. 2. I Membri possono escludere dalla brevettabilita' le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche' per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento e' vietato dalle loro legislazioni. 3. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilita': a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia, i Membri prevedono la protezione delle varieta' di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. -------------- 5 Ai fini del presente articolo, le espressioni "che implichino un'attivita' inventiva" e "atte ad avere un'applicazione industriale" possono essere ritenute da un Membro sinonime rispettivamente di "non ovvie" e "utili".
All. 1C - Accordo -Art.28
Articolo 28 Diritti conferiti 1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare 6 a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione. 2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.
All. 1C - Accordo -Art.29
Articolo 29 Condizioni relative ai richiedenti 1. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresi' prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorita', alla data di priorita' della domanda. 2. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all'estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all'estero.
All. 1C - Accordo -Art.30
Articolo 30 Eccezioni ai diritti conferiti I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purche' tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. --------------- 6 Questo diritto, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi del presente Accordo in relazione all'uso, alla vendita, all'importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, e' soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.
All. 1C - Accordo -Art.31
Articolo 31 Altri usi senza il consenso del titolare Qualora la legislazione di un Membro consenta altri usi 7 dell'oggetto di un brevetto senza il consenso del titolare, ivi compreso l'uso da parte della pubblica amministrazione o di terzi da questa autorizzati si applicano le seguenti disposizioni: a) l'autorizzazione dell'uso in questione si considera nei suoi aspetti peculiari; b) l'uso in questione puo' essere consentito soltanto se precedentemente l'aspirante utilizzatore ha cercato di ottenere l'autorizzazione del titolare secondo eque condizioni e modalita' commerciali e se le sue iniziative non hanno avuto esito positivo entro un ragionevole periodo di tempo. Un Membro puo' derogare a questo requisito nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. In situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze d'estrema urgenza il titolare viene tuttavia informato quanto prima possibile. Nel caso di uso pubblico non commerciale, quando la pubblica amministrazione o l'impresa, senza fare una ricerca di brevetto, sanno o hanno evidenti motivi per sapere che un brevetto valido e' o sara' utilizzato da o per la pubblica amministrazione, il titolare ne viene informato immediatamente. c) l'ambito e la durata dell'uso in questione sono limitati allo scopo per il quale esso e' stato autorizzato; nel caso della tecnologia dei semiconduttori lo scopo e' unicamente l'uso pubblico non commerciale oppure quello di correggere un comportamento, risultato in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale; d) l'uso in questione non ' esclusivo; e) l'uso non e' alienabile, fuorche' con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento; f) l'uso in questione e' autorizzato prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno del Membro che lo autorizza; g) l'autorizzazione dell'uso in questione puo', fatta salva un'adeguata protezione dei legittimi interessi delle persone autorizzate, essere revocata se e quando le circostanze che l'hanno motivata cessano di esistere ed e' improbabile che tornino a verificarsi. L'autorita' competente ha il potere di esaminare, su richiesta motivata, il permanere di tali circostanze; h) in ciascun caso il titolare riceve un equo compenso, tenuto conto del valore economico del'autorizzazione; i) la legittimita' di qualsiasi decisione relativa all'autorizzazione dell'uso in oggetto e' sottoposta a controllo giurisdizionale o ad altro controllo esterno da parte di un'autorita' superiore distinta del Membro in questione; j) qualsiasi decisione relativa al compenso previsto per l'uso in oggetto e' sottoposta a controllo giurisdizionale o altro controllo esterno da parte di una distinta autorita' superiore del Membro in questione; k) i Membri non sono tenuti ad applicare le condizioni di cui alle lettere b) e f) qualora l'uso in oggetto sia autorizzato per correggere un comportamento risultato, in seguito a procedimento giudiziario o amministrativo, anticoncorrenziale. La necessita' di correggere pratiche anticoncorrenziali puo' essere presa in considerazione nel determinare l'importo del compenso in tali casi. Le autorita' competenti hanno il potere di rifiutare la revoca di un'autorizzazione se e quando le condizioni che l'hanno motivata hanno probabilita' di ripresentarsi; l) qualora l'uso in questione sia autorizzato per consentire lo sfruttamento di un brevetto ("il secondo brevetto") che non si possa sfruttare senza contraffazione di un altro brevetto ("il primo brevetto"), si applicano le seguenti condizioni supplementari: i) l'invenzione rivendicata nel secondo brevetto deve implicare un importante avanzamento tecnico di considerevole rilevanza economica in relazione all'invenzione rivendicata nel primo brevetto; ii) il titolare del primo brevetto ha diritto ad una controlicenza a condizioni ragionevoli per l'uso dell'invenzione rivendicata nel secondo brevetto; e iii) l'uso autorizzato in relazione al primo brevetto non e' alienabile fuorche' con la cessione del secondo brevetto. --------------- 7 Per "altri usi" si intendono usi diversi da quelli di cui all'articolo 30.
All. 1C - Accordo -Art.32
Articolo 32 Revoca/Decadenza Qualsiasi decisione di revoca o decadenza di un brevetto puo' essere sottoposta a controllo giurisdizionale.
All. 1C - Accordo -Art.33
Articolo 33 Durata della protezione La durata della protezione concessa non puo' terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito 8. --------------- (8) E' inteso che i Membri i quali non hanno un sistema di connessione iniziale possono prevedere che la durata
All. 1C - Accordo -Art.34
Articolo 34 Brevetti di procedimento: obbligo della prova 1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico e' diverso dal procedimento brevettato. Pertanto, i Membri dispongono, almeno in uno dei caso sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato e' nuovo; b) se esiste una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato. 2. Ciascun Membro ha facolta' di stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b). 3. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.
All. 1C - Accordo -Art.35
Articolo 35 Rapporto con il trattato IPIC I Membri convengono di accordare protezione alle topografie di prodotti a semiconduttori (in appresso "topografie") conformemente agli articoli da 2 a 7 (escluso l'articolo 6, paragrafo 3), all'articolo 12 e all'articolo 16, paragrafo 3 del Trattato sulla proprieta' intellettuale in materia di semiconduttori e di conformarsi alle disposizioni sottoindicate.
All. 1C - Accordo -Art.36
Articolo 36 Ambito della protezione Fatte salve le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, i Membri considerano illegali, se eseguite senza il consenso del titolare 9, se seguenti operazioni: importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un siffatto prodotto soltanto nella misura in cui continui a contenere una topografia riprodotta illegalmente. --------------- 9 The term "right holder" in this Section shale be understood as having the same meaning as the term "holder
All. 1C - Accordo -Art.37
Articolo 37 Atti che non richiedono il consenso del titolare 1. In deroga all'articolo 36, i Membri non considerano illegale l'esecuzione degli atti di cui al medesimo articolo in relazione ad un prodotto a semiconduttori che incorpori una topografia riprodotta illegalmente o ad un articolo che incorpori un siffatto prodotto, se la persona che esegue o fa eseguire gli atti suddetti al momento di acquistare il prodotto a semiconduttori o l'articolo in cui esso e' incorporato non sapeva e non aveva una ragione valida per sapere che il prodotto in questione conteneva una topografia riprodotta illegalmente. I Membri dispongono che tale persona, una volta adeguatamente avvisata che la topografia e' stata riprodotta illegalmente, puo' eseguire gli atti suddetti in relazione alle scorte o alla merce ordinata prima di ricevere l'informazione, ma e' tenuta a corrispondere al titolare una somma equivalente ad un'equa royalty, quale sarebbe pagabile in virtu' di una licenza negoziata liberamente per la medesima topografia. 2. Le condizioni di cui all'articolo 31, lettere da a) a k) si applicano, mutatis mutandis, nel caso di una licenza non volontaria su una topografia o sul suo uso da parte o per la pubblica amministrazione senza il consenso del titolare.
All. 1C - Accordo -Art.38
Articolo 38 Durata della protezione 1. Presso i Membri che subordinano la protezione alla registrazione, la durata della protezione della topografia termina non prima della scadenza di un periodo di 10 anni computati dalla data di deposito di una domanda di registrazione o dal primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo. 2. Presso i Membri che non subordinano la protezione alla registrazione, la topografia e' tutelata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un Membro puo' prescrivere che la protezione decada 15 anni dopo la creazione della topografia.
All. 1C - Accordo -Art.39
Articolo 39 1. Nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967), i Membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quelle dei dati forniti alle autorita' pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3. 2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facolta' di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controlo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali 10 nella misura in cui tali informazioni: a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; e c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete. 3. I Membri, qualora subordinino l'autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali. --------------- 10 Ai fini della presente disposizione per "modo contrario a leali pratiche commerciali" si intendono almeno pratiche quali violazione di contratto, abuso di fiducia e istigazione alla violazione; l'espressione inoltre comprende l'acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o hanno commesso una grave negligenza nel non sapere, che l'acquisizione implicava tali pratiche.
All. 1C - Accordo -Art.40
Articolo 40 1. I Membri convengono che alcune modalita' o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che limitano la concorrenza possono avere effetti negativi sul commercio e impedire il trasferimento e la diffusione di tecnologia. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di specificare nelle loro legislazioni le pratiche o condizioni che potrebbero in determinati caso costituire un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale con effetto negativo sulla concorrenza nel mercato corrispondente. Come previsto sopra, un Membro puo' adottare, compatibilmente con le altre disposizioni del presente Accordo, opportune misure estese ad impedire o controllare tali pratiche, tra cui ad esempio concessioni esclusive al licenziante, condizioni che impediscono contestazioni della validita' e imposizione di licenze globali, alla luce delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Membro in questione. 3. Ciascun Membro avvia, su richiesta, consultazioni con qualsiasi altro Membro che abbia motivo di ritenere che il titolare di un diritto di proprieta' intellettuale, cittadino del Membro al quale e' stata rivolta la richiesta di consultazioni o ivi residente, stia attuando pratiche contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari del Membro richiedente sull'oggetto della presente sezione e desideri garantire l'osservanza di dette disposizioni, fatte salve qualsiasi azione ai sensi di legge e la piena liberta' di una decisione definitiva per ciascuno dei due Membri. Il Membro al quale viene rivolta la richiesta di consultazioni mostra di buon grado la massima disponibilita' e offre adeguate opportunita' per le consultazioni con il Membro richiedente; collabora inoltre fornendo informazioni non riservate pubblicamente disponibili pertinenti al problema in questione e altre informazioni a sua disposizione, fatte salve le normative nazionali e la conclusione di accordi reciprocamente soddisfacenti in ordine alla tutela del loro carattere riservato da parte del Membro richiedente. 4. Qualora cittadini di un Membro o residenti nel suo territorio siano soggetti in un altro Membro a procedimenti per presunta violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultimo relative all'oggetto della presente sezione, al primo Membro viene concessa, su richiesta, dall'altro Membro la possibilita' di consultazioni alle condizioni di cui al paragrafo 3.
All. 1C - Accordo -Art.41
Articolo 41 1. I Membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le pro- cedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso. 2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose ne' comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati. 3. Le decisioni sul merito di una controversia sono preferibilmente formulate per iscritto e motivate. Esse sono rese accessibili almeno alle parti del procedimento senza indebito indugio. Le decisioni sul merito di una controversia sono basate soltanto sugli elementi di prova in relazione ai quali e' stata concessa alle parti la possibilita' di essere sentite. 4. Le parti di un procedimento hanno la possibilita' di promuovere n riesame da parte di un'autorita' giudiziaria delle decisioni amministrative definitive e, fatte salve le disposizioni giurisdizionali della legislazione di un Membro relative all'importanza di un procedimento, almeno degli aspetti giuridici delle decisioni giudiziarie iniziali sul merito della controversia. Tuttavia, non vi e' alcun obbligo di prevedere un'opportunita' di riesame delle assoluzioni nelle cause penali. 5. E' inteso che la presente parte non crea alcun obbligo di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' influisce sulla capacita' dei Membri di applicare le rispettive leggi in generale. Nessuna disposizione della presente parte crea obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e i mezzi per l'applicazione della legge in generale.
All. 1C - Accordo -Art.42
Articolo 42 Procedure leali ed eque I Membri assicurano ai titolari di diritti 11 la possibilita' di ricorrere a procedimenti giudiziari civili per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dal presente Accordo. I convenuti hanno diritto ad un avviso scritto tempestivo e contenente sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni. Le parti possono essere rappresentare da avvocati indipendenti e le pro- cedure non impongono condizioni eccessivamente gravose riguardo a comparizioni personali obbligatorie. Tutte le parti dei procedimenti in questione sono debitamente autorizzate a provare la validita' delle loro affermazioni e a presentare tutti gli elementi di prova pertinenti. La procedura prevede un modo per identificare e proteggere le informazioni riservate, a meno che cio' non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali.
All. 1C - Accordo -Art.43
Articolo 43 Elementi di prova 1. Qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di disporre che detti elementi siano forniti da quest'ultima, fatte salve ove opportuno condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate. 2. Nei casi in cui una parte di un procedimento rifiuti volontariamente e senza un motivo valido l'accesso a informazioni necessarie o non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o ancora ostacoli in modo significativo un procedimento relativo ad un'azione intentata per far valere un diritto, un Membro puo' concedere all'autorita' giudiziaria la facolta' di emettere decisioni preliminari e definitive, affermative o negative, in base alle informazioni ad essa fornite, ivi compresi la denuncia o i fatti a sostegno presentati dalla parte lesa dal negato accesso all'informazione, a condizione di dare alle parti la possibilita' di essere intese riguardo ai fatti addotti o agli elementi di prova.
All. 1C - Accordo -Art.44
Articolo 44 Ingiunzioni 1. Le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implichino la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I Membri non sono tenuti a concedere tale facolta' per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l'osservanza delle disposizioni della parte II specificatamente relative all'uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i Membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all'articolo 31, lettera h). In altri casi, si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un Membro, si possono ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.
All. 1C - Accordo -Art.45
Articolo 45 Risarcimento dei danni 1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole. 2. L'autorita' giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Ove opportuno, i Membri possono autorizzare le autorita' giudiziarie a ordinare il recupero degli utili e/o il pagamento di somme prestabilite anche se l'autore della violazione non ha proceduto a violazione consapevolmente o avendo motivi ragionevoli per esserne consapevole.
All. 1C - Accordo -Art.46
Articolo 46 Altri rimedi Al fine di creare un efficace mezzo di dissuasione da atti di violazione, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare che le merci le quali in base alle sue constatazioni costituiscono violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimosse dai circuiti commerciali in modo da evitare pregiudizi al titolare del diritto oppure, a meno che cio' non sia contrario agli obblighi costituzionali vigenti, distrutte. L'autorita' giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente usati nella creazione delle merci costituenti violazione di un diritto siano, senza risarcimento di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nell'esaminare tali richieste, si tiene conto del fatto che i provvedimenti ordinati devono essere proporzionali alla gravita' della violazione e si considerano gli interessi dei terzi. Per quanto riguarda le merci contraddistinte da marchi contraffatti, la semplice rimozione del marchio apposto illegalmente non e' sufficiente, tranne in casi eccezionali, per consentire l'immissione delle merci nei circuiti commerciali.
All. 1C - Accordo -Art.47
Articolo 47 Diritto d'informazione I Membri possono disporre che l'autorita' giudiziaria abbia la facolta', a meno che cio' non sia sproporzionato rispetto alla gravita' della violazione, di ordinare all'autore della violazione di comunicare al titolare del diritto l'identita' di terzi implicati nella produzione e nella distribuzione dei prodotti o servizi costituenti violazione, nonche' i loro circuiti commerciali.
All. 1C - Accordo -Art.48
Articolo 48 Indennizzo del convenuto 1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare ad una parte su richiesta della quale siano stati presi provvedimenti e che abbia abuso dei procedimenti di tutela di accordare ad una parte cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto un adeguato risarcimento del danno subito a causa di tale abuso. L'autorita' giudiziaria ha altresi' la facolta' di ordinare all'attore di pagare al convenuto le spese, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. 2. Per quanto riguarda l'amministrazione di qualsiasi legge relativa alla protezione o alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprieta' intellettuale, i Membri esonerano le autorita' pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se nell'amministrazione della legge in questione essi abbiano agito o inteso agire in buona fede.
All. 1C - Accordo -Art.49
Articolo 49 Procedure amministrative Nella misura in cui un provvedimento civile puo' essere disposto in seguito a procedure amministrative concernenti il merito di una controversia, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
All. 1C - Accordo -Art.50
Articolo 50 1. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci: a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento; b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione. 2. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunita', in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. 3. L'autorita' giudiziaria ha la facolta' di fare obbligo di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore e' il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e' in atto o imminente, nonche' per ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. 4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potra' aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate. 5. L'attore puo' essere tenuto a fornire altre informazioni necessarie per l'identificazione dei prodotti in questione da parte dell'autorita' che eseguira' le misure provvisorie. 6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorita' giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un Membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. 7. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria ha la facolta' di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione. 8. Nella misura in cui una misura provvisoria puo' esser ordinata in seguito a procedure amministrative, tali procedure sono conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
All. 1C - Accordo -Art.51
Articolo 51 Sospensione dello svincolo da parte delle autorita' doganali I Membri, conformemente alle disposizioni che seguono, procedure 13 intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possa verificarsi l'importazione di merci contraffatte o di merci usurpative 14 di presentare alle autorita' competenti, amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta di sospensione da parte della autorita' doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate. I Membri possono consentire che una tale richiesta sia avanzata per merci nelle quali si ravvisino altre violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, fatta salva l'osservanza dei requisiti enunciati nella presente sezione. I Membri possono altresi' prevedere corrispondenti procedure per la sospensione da parte delle autorita' doganali dell'immissione di merci costituenti violazione destinate all'esportazione dai loro territori. ---------------- 12 Un Membro che abbia sostanzialmente eliminato tutti i controlli sulla circolazione delle merci attraverso le sua frontiera con un altro Membro con cui forma parte di un'unione doganale non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente sezione alla frontiera in questione. 13 E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste proce- dure alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso ne' alle merci in transito. 14 Ai fini del presente accorso si intendono per: a) "merci contraffatte" le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per dette merci o che non ne puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in quistione ai sensi della legislazione del paese d'importazione; b) "merci usurpative" le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione avrebbe costituito una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del Segue frase illeggibile
All. 1C - Accordo -Art.52
Articolo 52 Domanda Qualsiasi titolare di un diritto che inizi le procedure di cui all'articolo 51 e' tenuto a fornire sufficienti elementi di prova per dimostrare alle autorita' competenti che ai sensi della legislazione del paese d'importazione sussiste prima facie una violazione di un suo diritto di proprieta' intellettuale e a presentare una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci per consentirne l'immediato riconoscimento da parte delle autorita' doganali. Le autorita' competenti comunicano al richiedente entro un termine ragionevole se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorita' doganali prenderanno provvedimenti.
All. 1C - Accordo -Art.53
Articolo 53 Cauzione o garanzia equivalente 1. Le autorita' competenti hanno la facolta' di fare obbligo ad un richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorita' competenti e per impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non puo' indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure in questione. 2. Qualora in seguito ad una domanda ai sensi della presente sezione l'immissione in libera pratica di merci implicanti disegni industriali, brevetti, topografie o informazioni riservate sia stata sospesa dalle autorita' in base ad una decisione non emessa da un'autorita' giudiziaria o da un'altra autorita' indipendente e il periodo di cui all'articolo 55 sia scaduto senza la concessione di misure provvisorie da parte dell'autorita' abilitata, purche' tutte le altre condizioni per l'importazione siano state soddisfatte il proprietario, l'importatore o il destinatario delle merci in questione ha diritto al loro svincolo dietro deposito di una cauzione di importo sufficiente per proteggere il titolare del diritto da violazioni. Il pagamento di tale cauzione non pregiudica il ricorso agli altri mezzi di cui il titolare puo' avvalersi, restando inteso che la garanzia e' liberata se il titolare non si avvale del diritto di agire entro un ragionevole periodo di tempo.
All. 1C - Accordo -Art.54
Articolo 54 Avviso di sospensione L'importatore e il richiedente sono informati senza indugio della sospensione dell'immissione in libera pratica delle merci conformemente all'articolo 51.
All. 1C - Accordo -Art.55
Articolo 55 Durata della sospensione Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dalla data in cui il richiedente e' stato avvisato della sospensione, le autorita' doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorita' a cio' abilitata ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste sono svincolate, purche' tutte le altre condizioni per l'importazione o l'esportazione o l'esportazione siano soddisfatte, ove opportuno, il suddetto termine puo' essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Se e' stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, si procede su richiesta del convenuto ad un riesame, comprendente la possibilita' di essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto sopra, qualora la sospensione dello svincolo venga attuata o proseguita conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 6.
All. 1C - Accordo -Art.56
Articolo 56 Indennizzo dell'importatore e del proprietario delle merci Le autorita' competenti hanno la facolta' di imporre al richiedente di corrispondere all'importatore, al destinatario e al proprietario delle merci un adeguato risarcimento dell'eventuale pregiudizio arrecato loro dalla ritenzione ingiustificata delle merci o dalla ritenzione delle merci svincolate a norma dell'articolo 55.
All. 1C - Accordo -Art.57
Articolo 57 Diritto di ispezione e di informazione Fatta salva la protezione delle informazioni riservate, i Membri accordano alle autorita' competenti la facolta' di concedere al titolare un'adeguata possibilita' di far ispezionare le merci detenute dalle autorita' doganali per comprovare la validita' delle sue affermazioni. Le autorita' competenti hanno altresi' la facolta' di concedere all'importatore un'equivalente opportunita' di far ispezionare dette merci. In caso di determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorita' competenti la facolta' di comunicare al titolare del diritto nome e indirizzo dello speditore, dell'importatore e del destinatario nonche' la qualita' delle merci in questione.
All. 1C - Accordo -Art.58
Articolo 58 Azione d'ufficio Qualora i Membri richiedano alle autorita' competenti di agire d'ufficio e di sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali esse abbiano presunzioni di prova della violazione di un diritto di proprieta' intellettuale: a) le autorita' competenti possono in qualsiasi momento chiedere al titolare del diritto ogni informazione che possa aiutarle nell'esercizio di tali poteri; b) l'importatore e il titolare del diritto sono informati senza indugio della sospensione. Qualora l'importatore abbia presentato un ricorso contro la sospensione alle autorita' competenti, la sospensione e' soggetta, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo 55; c) i Membri esonerano le autorita' pubbliche e i funzionari dall'obbligo di riparazione soltanto se essi hanno agito o inteso agire in buona fede.
All. 1C - Accordo -Art.59
Articolo 59 Rimedi Fatte salve le altre misure alle quali puo' fare ricorso il titolare del diritto e fatto salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte di un'autorita' giudiziaria, le autorita' competenti hanno la facolta' di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione conformemente ai principi di cui all'articolo 46. Per quanto riguarda le merci contraffatte, le autorita' non consentono la riesportazione tal quali dei prodotti costituenti violazione ne' li destinano ad un diverso regime doganale, fuorche' in circostanze eccezionali.
All. 1C - Accordo -Art.60
Articolo 60 Importazioni de minimis I Membri possono escludere dall'applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni.
All. 1C - Accordo -Art.61
Articolo 61 I Membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravita'. Ove opportuno, i possibili provvedimenti provvedono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I Membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale.
All. 1C - Accordo -Art.62
Articolo 62 1. I Membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezione da 2 a 6, l'osservanza di ragionevoli procedure e formalita'. Tali procedure e formalita' devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. Se l'acquisizione di un diritto di proprieta' intellettuale e' subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformita' alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un indebita abbreviazione della durata della protezione. 3. L'articolo 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis ai marchi di servizio. 4. Le procedure relative all'acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale, nonche', qualora siano previste dalla legislazione di un membro, la revoca amministrativa e le proce- dure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3. 5. Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un'autorita' giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi e' alcun obbligo di prevedere una possibilita' di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purche' i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.
All. 1C - Accordo -Art.63
Articolo 63 Trasparenza 1. Le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' le decisioni giudiziarie definitive e le decisioni amministrative di applicazione generale, rese esecutive da un Membro in relazione all'oggetto del presente Accordo (esistenza, ambito, acquisizione, tutela e prevenzione dell'abuso) dei diritti di proprieta' intellettuale sono pubblicate oppure, qualora la pubblicazione sia impossibile, messe a disposizione del pubblico, in lingua nazionale, in modo da consentire ai governi e ai titolari dei diritti di venirne a conoscenza. Sono altresi' pubblicati gli accordi relativi all'oggetto del presente Accordo vigenti tra il governo o un ente pubblico di un Membro e il governo o un ente pubblico di un altro Membro. 2. I Membri notificano le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 al Consiglio TRIPS per assisterlo nell'esame del funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio cerca di ridurre al minimo l'onere che l'adempimento di tale obbligo comporta per i Membri e potra' decidere di abolire l'obbligo di notificargli direttamente dette disposizioni legislative e regolamentari, se consultazione con l'OMPI sull'istituzione di un registro comune delle disposizioni legislative e regolamentari si concluderanno positivamente. Il Consiglio inoltre considera a questo proposito qualsiasi azione necessaria in materia di notifiche conformemente agli obblighi previsti dal presente Accordo derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6ter della Convenzione di Parigi (1967). 3. Ciascun Membro e' disposto a fornire, in risposta ad una richiesta scritta di un altro Membro, il tipo di informazioni di cui al paragrafo 1. Un Membro che abbia motivo di ritenere che una specifica decisione giudiziaria o amministrativa o un accordo bilaterale in materia di diritti di proprieta' intellettuale pregiudichi i suoi diritti ai sensi del presente Accordo puo' anche chiedere per iscritto di poter prendere visione delle decisioni giudiziarie o amministrative o degli accordi bilaterali in questione, oppure di ottenere al riguardo informazioni sufficientemente particolareggiate. 4. Nessuna disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 obbliga i Membri a rivelare informazioni riservate che impedirebbero l'applicazione della legge o sarebbero comunque contrarie al pubblico interesse o che pregiudicherebbero i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.
All. 1C - Accordo -Art.64
Articolo 64 Risoluzione delle controversie 1. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall'Intesa sulla risoluzione delle controversie si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo. 2. L'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere d) e c) del GATT 1994 non si applica alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, il Consiglio TRIPS esamina ambito e modalita' per le rimostranze del tipo previsto all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere d) e c) del GATT 1994 presentate a norma del presente Accordo e sottopone le sue raccomandazioni all'approvazione della Conferenza ministeriale. La decisione della Conferenza ministeriale di approvare tali raccomandazioni o di prorogare il periodo di cui al paragrafo 2 viene presa soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti i Membri senza un ulteriore processo di accettazione formale.
All. 1C - Accordo -Art.65
Articolo 65 Disposizioni transitorie 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, nessun Membro e' obbligato ad applicare le disposizioni del presente Accordo prima della scadenza di un periodo generale di un anno a decorrere della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 2. Un paese in via di sviluppo Membro ha il diritto di differire di altri quattro anni la data di applicazione, quale definita al paragrafo 1, delle disposizioni del presente Accordo ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5. 3. Qualsiasi altro Membro che sia in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato basata sulla libera impresa e che stia intraprendendo una riforma strutturale del duo regime in materia di proprieta' intellettuale e incontri particolari problemi nella preparazione e nell'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla proprieta' intellettuale puo' beneficiare anch'esso di un periodo di proroga ai sensi del paragrafo 2. 4. Nella misura in cui un paese in via di sviluppo Membro e' tenuto, in forza del presente Accordo, ad estendere al protezione del brevetto di prodotto a settori tecnologici che non possono essere oggetto di detta protezione nel suo territorio alla data di applicazione generale del presente Accordo per tale Membro, quale definita al paragrafo 2, il Membro in questione puo' ritardare l'applicazione delle disposizioni sui brevetti di prodotto, di cui alla Sezione 5 della Parte II ai suddetti settori tecnologici di un ulteriore periodo di cinque anni. 5. I Membri che si avvalgono di un periodo transitorio a norma dei paragrafi 1, 2, 3 o 4 assicurano che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella loro prassi durante il periodo in questione non ne riducano la compatibilita' con le disposizioni del presente Accordo.
All. 1C - Accordo -Art.66
Articolo 66 Paesi meno avanzati Membri 1. I paesi meno avanzati Membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessita', dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilita' per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente Accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all'articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato Membro debitamente motivata, il Consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo. 2. I paesi industrializzati Membri offrono incentivi alle imprese e istituzioni dei loro territori per promuovere e incoraggiare trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati Membri in modo da consentir loro di crearsi una base tecnologica solida ed efficiente.
All. 1C - Accordo -Art.67
Articolo 67 Cooperazione tecnica Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, i paesi industrializzati Membri offrono, su richiesta e a condizioni e modalita' reciprocamente concordate, cooperazione tecnica e finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo e dei pesi meno avanzati Membri. Tale cooperazione comprende l'assistenza nell'elaborazione di leggi e regolamenti sulla protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti di proprieta' intellettuale e sulla prevenzione dell'abuso di tali diritti, nonche' sostegno per la creazione o il rafforzamento di uffici o enti nazionali competenti in materia, ivi compresa la formazione di personale.
All. 1C - Accordo -Art.68
Articolo 68 Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio Il Consiglio TRIPS controlla l'applicazione del presente Accordo e, in particolare, l'osservanza da parte dei Membri degli obblighi che esso impone loro e offre ai Membri la possibilita' di consultazioni su questioni relative agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuali attinenti al commercio. Esso assolve gli altri compiti assegnatigli dai Membri e, in particolare, fornisce loro su richiesta assistenza nel contesto delle procedure di risoluzione delle controversie, nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio TRIPS puo' rivolgersi per consultazioni e informazioni a tutte le fonti che ritenga appropriate. In consultazione con l'OMPI, il Consiglio cerca di stabilire, entro un anno dalla sua prima riunione, un appropriato regime di cooperazione con gli organi di tale organizzazione.
All. 1C - Accordo -Art.69
Articolo 69 Cooperazione internazionale I Membri che convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazioni di diritti di proprieta' intellettuale. A tal fine, essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorita' doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.
All. 1C - Accordo -Art.70
Articolo 70 Protezione di oggetti esistenti 1. Il presente Accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'Accordo per il Membro in questione. 2. Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente Accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il Membro in questione e che sono protetti in detto Membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente Accordo. Ai fini del presente paragrafo e dei paragrafi 3 e 4, gli obblighi in materia di diritto d'autore in relazione ad opere esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) e gli obblighi in relazione ai diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori su fonogrammi esistenti sono determinati unicamente a norma dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) quale applicabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del presente Accordo. 3. Non e' obbligatorio ripristinare la protezione per un oggetto che alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione sia caduto in pubblico dominio. 4. Per quanto riguarda gli atti relativi a specifici oggetti incorporati elemento oggetto di protezione, che diventino atti costituenti violazione in virtu' di norme conformi al presente Accordo e che siano iniziati, o per i quali sia stato effettuato un investimento significativo, prima della data dia accettazione dell'Accordo OMC da parte del Membro in questione, qualsiasi Membro puo' prevedere una limitazione dei rimedi dei quali puo' avvalersi il titolare del diritto in ordine alla continuazione degli atti in questione dopo la data di applicazione del presente Accordo per il medesimo Membro. In tali casi, tuttavia, il Membro prevede almeno il pagamento di un equo compenso. 5. Un Membro non e' tenuto ad applicare le disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 14, paragrafo 4 per gli originali o le riproduzioni acquistati prima della data di applicazione dele' presente Accordo per tale Membro. 6. I Membri non sono tenuti ad applicare l'articolo 31, ne' la disposizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, secondo le quali il godimento dei diritti di brevetto non e' soggetto a discriminazioni in base al settore tecnologico, all'uso senza consenso del titolare del diritto se l'autorizzazione a tale uso e' stata concessa dalla pubblica amministrazione prima della data in cui si e' avuta conoscenza del presente Accordo. 7. Per i diritti di proprieta' intellettuale la cui protezione e' subordinata alla registrazione, e' consentito modificare le domande di protezione in corso alla data di applicazione del presente Accordo per il Membro in questione, al fine di chiedere una maggiore protezione in base alle disposizioni del presente Accordo. tali modifiche non comprendono alcun nuovo oggetto. 8. Se alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC un Membro non concede una protezione mediante brevetto dei prodotti chimici farmaceutici e agricoli conforme agli obblighi ad esso incombenti in virtu' dell'articolo 27, tale Membro: a) in deroga alle disposizioni della Parte VI, da' modo, alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC, di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni; b) applica a dette domande, dalla data di applicazione del presente Accordo, i criteri di brevettabilita' definiti nel presente Accordo come se tali criteri fossero applicati alla data di deposito nel Membro in questione o, qualora si possa ottenere e sia rivendicata la priorita', alla data di priorita' della domanda; e c) concede la protezione brevettuale in conformita' al presente Accordo a decorrere dalla concessione del brevetto e per la restante durata del brevetto, computata alla data di deposito conformemente all'articolo 33 del presente Accordo, per le domande che soddisfano i criteri di protezione di cui alla lettera b). 9. Se un prodotto e' oggetto di una domanda di brevetto di un Membro in conformita' al paragrafo 8, lettera a), diritti esclusivi di commercializzazione sono concessi, in deroga alle disposizioni della Parte VI, per un periodo di cinque anni dopo l'ottenimento del benestare alla commercializzazione in tale Membro fino a quando il brevetto non viene concesso o rifiutato nel medesimo Membro, a seconda di quale periodo sia piu' breve, purche', successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC, sia stata depositata una domanda di brevetto e sia stato concesso un brevetto per il prodotto in questione in un altro Membro e sia stato ottenuto in quest'ultimo un benestare alla commercializzazione.
All. 1C - Accordo -Art.71
Articolo 71 Esame e modifica 1. Il Consiglio TRIPS esamina l'attuazione del presente Accordo dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 65, paragrafo 2. Successivamente la riesamina, alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, due anni dopo tale data e a intervalli identici. Il Consiglio puo' anche intraprendere ulteriori esami alla luce di eventuali nuovi sviluppi pertinenti che potrebbero giustificare una modifica del presente Accordo. 2. Gli emendamenti aventi come unico scopo l'adeguamento a piu' alti livelli di protezione dei diritti di proprieta' intellettuale raggiunti, e in vigore, in altri accordi multilaterali e accettati nel quadro di tali accordi da tutti i Membri dell'OMC possono essere sottoposti alla Conferenza ministeriale perche' questa agisca in conformita' all'articolo X, paragrafo 6 dell'Accordo OMC sulla base di una proposta unanime del Consiglio TRIPS.
All. 1C - Accordo -Art.72
Articolo 72 Riserve Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente Accordo senza consenso degli altri Membri.
All. 1C - Accordo -Art.73
Articolo 73 Eccezioni riguardanti la sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere interpretata nel senso di: a) obbligare u Membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da esso ritenuta contraria ai suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; o b) impedire ad un Membro di prendere misure da esso ritenute necessarie per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza; i) in relazione ai materiali fissili o ai materiali da cui essi sono ricavati; ii) in relazione al traffico d'armi, munizioni e materiale bellico e al traffico di altri prodotti e materiali direttamente o indirettamente destinati all'approvvigionamento di una struttura militare; iii) in tempo di guerra o in altre circostanze d'emergenza nelle relazioni internazionali; oppure c) impedire ad un Membro di prendere misure conformemente ai suoi obblighi ai sensi della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Allegato 2 - art. 1
ALLEGATO 2 INTESA SULLE NORME E SULLE PROCEDURE CHE DISCIPLINANO LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE I Membri concordano quanto segue: Articolo 1 Campo e modalita' di applicazione 1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi figuranti all'Appendice 1 della presente Intesa (denominati, nella presente Intesa, gli "Accordi contemplati"). Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra Membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente Intesa, "Accordo OMC") e della presente Intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri Accordi contemplati. 2. Le norme e le procedure della presente Intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli Accordi contemplati specificate nell'Appendice 2 della presente Intesa. In caso di divergenze tra le norme e le procedure della presente Intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all'Appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell'Appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da piu' Accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli Accordi in questione, e qualora le Parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il Presidente dell'Organo di conciliazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente Intesa, "DSB"), in consultazione con le Parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell'uno o dell'altro Membro. Il Presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente Intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.
Allegato 2 - art. 2
Articolo 2 Amministrazione 1. Si costituisce l'Organo di conciliazione per amministrare le suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni di- verse di uno degli Accordi contemplati, le disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati. Il DSB e' dunque abilitato a costituire panel, adottare le relazioni dei panel e dell'Organo d'appello, vigilare sull'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni e autorizzare le sospensioni di concessioni e altri obblighi previsti dagli Accordi contemplati. Per quanto riguarda le controversie che dovrebbero insorgere in relazione a un Accordo contemplato che e' un Accordo commerciale plurilaterale, il termine "Membro" qui utilizzato si riferisce unicamente ai Membri Parti dell'Accordo commerciale plurilaterale in questione. Nei casi in cui il DSB amministra le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di un Accordo commerciale plurilaterale, solo i membri Parti dell'Accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB in relazione a tale controversia. 2. Il DSB tiene informati i Consigli e i Comitati dell'OMC interessati di tutti gli sviluppi delle controversie relative alle disposizioni degli Accordi contemplati di loro competenza. 3. Il DSB si riunisce ogniqualvolta e' necessario per svolgere le sue funzioni nei termini previsti dalla presente Intesa. 4. Quando le norme e le procedure della presente Intesa prevedono che il DSB prenda una decisione, tale decisione viene presa all'unanimita' 1. --------------- 1 Una decisione del DSB relativa a una questione sottoposta al suo esame si considera presa all'unanimita' se
Allegato 2 - art. 3
Articolo 3 Disposizioni generali 1. I Membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 1947, nonche' alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente Intesa. 2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC svolge un ruolo essenziale nell'assicurare certezza e prevedibilita' al sistema commerciale multilaterale. I Membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli accordi contemplati, nonche' a chiarire le disposizioni attuali di tali Accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli Accordi contemplati. 3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un Membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli Accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro Membro e' essenziale per un funzionamento efficace dell'OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei Membri. 4. Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente Intesa e agli Accordi contemplati. 5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali Accordi e non annullano ne' pregiudicano i benefici derivanti ad un Membro dai suddetti Accordi, ne' impediscono il conseguimento dei loro obiettivi. 6. Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti, presso i quali qualsiasi Membro puo' sollevare qualsiasi obiezione ad esse relative. 7. Prima di presentare un ricorso, un Membro considera se un'iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie e' garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti di una controversia e compatibile con gli Accordi contemplati e' evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie e' di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli Accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un Accordo contemplato. L'ultima risorsa che la presente Intesa offre al Membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie e' la possibilita' di sospendere l'applicazione di concessioni o gli altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell'altro Membro, previa autorizzazione di tale misura da parte del DSB. 8. Nei casi in cui c'e' una violazione agli obblighi assunti ai sensi di un Accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Cio' significa che in generale si parte dall'ipotesi che l'infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri Membri Parti dell'Accordo contemplato, e che in questi casi spettera' al membro nei confronti del quale e' stato presentato reclamo dimostrare l'infondatezza dell'accusa. 9. Le disposizioni della presente Intesa lasciano impregiudicati i diritti dei Membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un Accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell'Accordo OMC o di un Accordo contemplato che e' un Accordo commerciale multilaterale. 10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l'utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi ne' considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i Membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresi' inteso che i reclami e i contro-reclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati. 11. La presente Intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli Accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni e' stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli Accordi contemplati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'Accordo OMC 2. 12. In deroga alle disposizione del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo Membro sporga un reclamo basato su uno degli Accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato Membro, la Parte che sporge il reclamo ha il diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente Intesa, alle corrispondenti disposizioni della Decisione del 5 aprile 1965 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i causi in cui il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale Decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della Parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le pro- cedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della Decisione, prevalgono quest'ultime. ------------- 2 Il presente paragrafo si applica anche alle controversie per le quali non sono state ancora approvate o Segue frase illeggibile
Allegato 2 - art. 4
Articolo 4 Consultazioni 1. I Membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l'efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai Membri. 2. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un Accordo contemplato prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito 3. 3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un Accordo contemplato, il Membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a tenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il Membro che ha richiesto le consultazioni puo' procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel. 4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti dal Membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni e' presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l'indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo. 5. Nel corso delle consultazioni avviate in conformita' delle disposizioni di un Accordo contemplato, prima di ricorrere ad ulteriori iniziative previste dalla presente Intesa, i membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione. 6. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive. 7. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel. la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia. 8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i Membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Parte che ha sporto reclamo puo' chiedere la costituzione di un panel. 9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le Parti della controversia, i panel e l'Organo d'appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure. 10. Nel corso delle consultazioni i Membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo Membri. 11. Ogniqualvolta un Membro diverso dai Membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri Accordi contemplati 4, il suddetto Membro puo' notificare ai Membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui e' stata fatta circolare la richiesta di consultazione ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto Membro e' ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il Membro al quale e' stata presentata la richiesta di consultazione ammetta la fondatezza dell'interesse sostanziale rivendicato. In questo caso, i membri in questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il membro che ha presentato tale richiesta ha facolta' di richiedere consultazioni ai sensi dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell'articolo XXII, paragrafo 1 o dell'articolo XXIII, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri Accordi contemplati. ------------------ 3 In caso di divergenza tra le disposizioni di un altro Accordo contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o da autorita' regionali o locali sul territorio di un Membro e quelle del presente paragrafo, prevalgono le disposizioni dell'altro Accordo contemplato in questione. 4 Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in materia di consultazioni degli Accordi contemplati: Accordo sull'agricoltura articolo 19; Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie fisioterapiche, articolo 11, paragrafo 1; Accordo sui tessili e sull'abbigliamento, articolo 8, paragrafo 4; Accordo sugli ostacoli tecnici e sugli scambi, articolo 14 paragrafo 1; Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali articolo 8; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, articolo 17, paragrafo 2; Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994, articolo 19, paragrafo 2; Accordo sulle ispezione pre-imbarco, articolo 7; Accordo relativo alle regole in materia
Allegato 2 - art. 5
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