LEGGE 5 gennaio 1996, n. 11

Type Legge
Publication 1996-01-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 13/1/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1995, N. 501. All'articolo 2: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: 'L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata' sono inserite le seguenti: 'direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero'"; al comma 4, le parole: "fermi restando i termini per i relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli".

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