LEGGE 5 gennaio 1996, n. 11
Entrata in vigore della legge: 13/1/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: DINI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1995, N. 501. All'articolo 2: dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, dopo le parole: 'L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata' sono inserite le seguenti: 'direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero'"; al comma 4, le parole: "fermi restando i termini per i relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli".
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