LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Norma per l'informazione del consumatore
1.Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, è differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) è il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
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