DECRETO 2 ottobre 1995, n. 578
Entrata in vigore del decreto: 2/2/1996
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1981, con il quale e' stato approvato il "Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza avvenuti nell'ambito dei comandi ed enti dell'Aeronautica militare o che abbiano coinvolto personale militare dell'Aeronautica";
Ravvisata la necessita' di apportare a detto regolamento alcune modifiche semplificative circa l'esecuzione delle inchieste sommarie e le autorita' competenti ad ordinare le stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 549, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la determinazione della circoscrizione territoriale dei comandi di regione aerea;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 3443 del 20 luglio 1995;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La lettera c. dell'art. 3 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, e' sostituita dalla seguente: " c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 3 (Autorita' competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria). - Le autorita' competenti ad ordinare l'inchiesta sommaria sono: a. lo stato maggiore dell'Aeronautica militare, quando gli incidenti, gli infortuni e gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza avvengono: durante esercitazioni NATO o interforze; nell'ambito dei comandi o delle scuole direttamente dipendenti; b. lo stato maggiore dell'Aeronautica o l'ufficio del segretario generale a seconda della dipendenza degli enti presso i quali si verificano gli incidenti allorche' i medesimi avvengano nall'ambito interforze; c. i comandi di regione aerea per i comandi ed enti dislocati nell'area di competenza nell'ambito della quale si sono verificati gli eventi di particolare gravita' o di particolare risonanza".
Art. 2
1.Il secondo capoverso della lettera b. dell'art. 6 del regolamento citato in premessa, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1981, e' sostituito dal seguente: "Tale relazione deve essere completata dalle valutazioni di comando del comandante stesso e dei comandi gerarchici intermedi dipendenti dalla stessa autorita' che ha ordinato l'inchiesta sommaria".
Il Ministro: CORCIONE
Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1996
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 24
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 del regolamento annesso al D.M. 18 dicembre 1981, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 6 (Esecuzione delle inchieste sommarie). - L'inchiesta sommaria dovra' consistere: a. nella raccolta di tutte la notizie relative all'incidente, infortunio o evento di particolare gravita' o di particolare risonanza: localita', data, ora, circostanze, generalita' del personale coinvolto, dinamica e probabili cause, tipo di arma e munizionamento o di esplosivo (nel caso di incidente con arma da fuoco), modalita' ed ora dell'avvenuto sgombro dei feriti, provvedimenti adottati contemporaneamente e successivamente all'evento etc.; b. nell'acquisizione della esauriente relazione tecnico-disciplinare del comandante dell'ente interessato nell'incidente, infortunio o evento di particolare gravita' o di particolare risonanza. Tale relazione deve essere completata dalle valutazioni di comando del comandante stesso e dei comandi gerarchici intermedi dipendenti dalla stessa autorita' che ha ordinato l'inchiesta sommaria; c. nella raccolta di prove testimoniali degli ufficiali e personali di guardia o di servizio, di impiegati, operai e di altre persone anche estranee all'Amministrazione della difesa, in grado di fornire notizie utili ai fini degli accertamenti da eseguire, le disposizioni saranno verbalizzate dall'inquirente e da lui sottoscritte in uno al testimone escusso. Ove costui rifiuti di firmarlo, l'ufficiale inquirente ne fara' menzione in calce all'atto indicandone le ragioni; d. nella compilazione di un rapporto riassuntivo del fatto accaduto, compilato in base ai risultati delle indagini e contenente, sempreche' gli elementi raccolti lo consentano, le considerazioni e la formulazione delle ipotesi causali dell'incidente, nonche', se necessari, i relativi pareri di attendibilita'".
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