DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581
Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;
Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima utilizzata dal codice civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
Art. 2
Compiti dell'ufficio
2.L'ufficio provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.
Art. 3
Responsabili dei procedimenti
1.Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Note all'art. 3: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1993.
Art. 4
Giudice del registro
1.Il provvedimento di nomina del giudice del registro e' comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.
2.Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580, e' esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.
3.In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di piu' camere di commercio, la vigilanza e' esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8, comma 2, della legge n. 580/1993 vedi note alle premesse.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
Art. 5
Strumenti
2.((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Art. 6
Protocollo
1.Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonche' dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo e' annuale.
Art. 7
Registro delle imprese
1.Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
5.La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
6.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
Art. 8
Archivio degli atti e dei documenti
1.Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.
2.La conformita' all'originale dell'immagine archiviata e' attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.
Art. 9
Repertorio delle notizie economiche e amministrative
1.In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
3.Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4.L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.
Note all'art. 9: - Per l'art. 8, comma 8, lettera d) della legge n. 580/1993 vedi note alle premesse. - Per il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 vedi note alle premesse. - Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 29 (Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria del Regno), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1925. - Il testo dell'art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) e' il seguente: "Art. 29. - (1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. (2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono cosi' ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. (3) Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e' aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione aIl'attivita' istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare. (4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali. (5) Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche o piu' unita' locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, e' dovuto per ogni esercizio o unita' locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali. (6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'art. 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento. (7) Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti; '17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreche' non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000'; '18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche' diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000'. (8) Il diritto fisso istituito dall'art 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e' riscosso secondo le seguenti misure: a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000; b) bilanci lire 48.000; c) altri atti lire 24.000. (9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse". - Il regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 196/1/2/3 del 5 agosto 1993.
Art. 10
Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA
1.Il richiedente deve presentare la denunzia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.
2.Le unita' locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unita' locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.
3.L'unita' locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.
Nota all'art. 10: - Per l'art. 29 del D.L. n. 55/1983 vedi note all'art. 9.
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO Capo I PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Art. 11
Procedimento di iscrizione su domanda
1.Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro.
2.La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3.La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
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