DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580

Type DPR
Publication 1995-11-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/2/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento della disciplina contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995;

Ritenuta, in parziale difformita' dal parere del Consiglio di Stato, sufficiente la competenza del presidente del T.A.R. per la preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A il seguente regolamento:

CAPO I ORGANI E UFFICI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Sezione I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1.Le disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2.Per "altri organi di giustizia amministrativa" si intendono il consiglio di giustizia amministrativa, per la regione siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.

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