LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Type Legge
Publication 1996-02-06
Ultimo aggiornamento 2016-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 59
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1.Dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile, e' aggiunto il seguente: "CAPO XIV-BIS. DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE. ART. 1469-bis. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore).- Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e' la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 3) escludere o limitare l'opponibilita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta'; 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo; 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto; 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 15) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita'; 16) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; 17) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi; 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente della mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma: 1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; 2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritte. ART. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorieta' delle clausole). - La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. ART. 1469-quater. - (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. ART. 1469-quinquies. - (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; 2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; 3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto. L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. ART. 1469-sexies. - (Azione inibitoria). - Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo. L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".

Note all'art. 25: - La direttiva 93/13/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 95 del 21 aprile 1993. - L'art. 1355 del codice civile cosi' recita: "Art. 1355 (Condizione meramente protestativa). - E' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che faccia dipendere dalla mera volonta' dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore". - Gli articoli 699-bis e seguenti del codice di procedura civile cosi' recitano: "Art. 669-bis (Forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente". "Art. 669-ter (Competenza anteriore alla causa). - Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, la domanda si propone al pretore. Se il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. A seguito della prestazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento". "Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). - Quando vi e' causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non e' ancora designato o il giudizio e' sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-ter. Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non e' competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter. Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi' nel caso in cui l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 del codice di procedura penale". "Art. 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale). - Se la controversia e' oggetto di clausola compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito". "Art. 669-sexies (Procedimento). - Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno gli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati". "Art. 669-septies (Provvedimento negativo). - L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto e' pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed e' opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione". "Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Nel caso in cui la controversia si oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". "Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto inefficacia e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita' di emanare il corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies. Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento. Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia: 1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo". "Art. 669-decies (Revoca e modifica). - Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito puo', su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze. Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare". "Art. 669-undecies (Cauzione). - Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni". "Art. 669-duodecies (Attuazione). - Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito". "Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si oppone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo' far parte il giudice ha ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello piu' vicina. Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate la parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti dal reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione". "Art. 669-quaterdecies (Ambito di applicazione). - Le disposizioni della presente sezione si applicano i provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo".

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV FINANZE

Art. 26

(Rimborsi IVA a non residenti).

1.All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni".

2.All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 27

(Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega).

Nota all'art. 27: - La direttiva 93/89/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 279 del 12 novembre 1993.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V SANITA' E AMBIENTE

Art. 28

(Medicinali per uso umano: criteri di delega).

2.E' istituito presso il Ministero della sanita', nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanita' in conformita' a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia' di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformita' le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196.

Note all'art. 28: - La direttiva 93/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993. - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 concerne il riordinamento del Ministero della sanita'. - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 concerne l'attuazione della Direttiva 92/28/CEE riguardante la pubblicita' dei medicinali per uso umano. - Il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Art. 29

(Prodotti cosmetici: criteri di delega).

2.E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla sperimentazione sugli animali.

Note all'art. 29: - La direttiva 93/35/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 151 del 23 giugno 1993. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, reca attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, cosi' recita: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".

Art. 30

(Dispositivi medici: criteri di delega).

Nota all'art. 30: - La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 169 del 12 luglio 1993.

Art. 31

(Impiego di additivi negli alimenti).

Note all'art. 31: - L'art. 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354, relativa alla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, cosi' recita: "E' vietato nella preparazione della birra: a) (omissis); b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto". - Gli articoli 7, secondo comma, n. 5 e 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari cosi' recitano: "Art. 7, secondo comma, n. 5) - E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che: 1) - 4) (omissis); 5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie". "Art. 11, secondo comma. - La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati ne' addizionati con sostanze aromatizzati". - L'articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623 concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare cosi' recita: "La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, nonche' con fecola di patate in quantita' non inferiore al 2 per mille". - L'art. 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116, riguardante la disciplina della produzione e del commercio di sciroppi e delle bevande a base di mandorla, cosi' recita: "Art. 4. - Agli sciroppi di cui agli articoli 1 e 2 non e' consentita l'aggiunta di coloranti, di sostanze aromatizzanti artificiali e di qualunque altra sostanza non prevista dalla presente legge". - Gli articoli 37 undicesimo comma, lettera b), e 38, primo, lettere b) e c), del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2023 relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, cosi' recitano: "Art. 37. - a) (omissis); b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purche' sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione "colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie". Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva". "Art. 38. - E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppo, conserve, marmellate e gelatine di frutta: a) (omissis); b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto con la quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, e' consentito il ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 (21). I prodotti cosi' ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione "colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie", da farsi sui recipienti che li contengono; c) contenenti edulcoloranti sintetici". - L'art. 7, primo comma, lettere c), del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567, cosi' recita: "Gli estratti, i brodi concentrati, i dati, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione: a) - b) (omissis); c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possono comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute. E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento". - Gli articoli 8, 10 e 16 primo comma lettera c), del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, cosi' recitano: "Art. 8. - E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad accezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili l'indicazione "colorata con colori consentiti". "Art. 10. - I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoloranti sintetici". "Art. 16. - Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) - b) (omissis); c) anidride solforosa. Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati".

Art. 32

(Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega).

Nota all'art. 32: - La direttiva 93/43/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 175 del 19 luglio 1993.

Art. 33

(Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega).

Nota all'art. 33: - La direttiva 93/99/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 24 novembre 1993.

Art. 34

(Medicinali veterinari: criteri di delega).

Note all'art. 34: - La direttiva 93/40/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993. - La direttiva 93/41/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 214 del 24 agosto 1993. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 117 cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 87/22/CEE concernente l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia". - Per quanto concerne il regolamento CEE n. 2309 del Consiglio vedi nota all'art. 28.

Art. 35

(Controlli veterinari: criteri di delega).

Note all'art. 35: - La direttiva 93/118/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 340 del 31 dicembre 1993.

Art. 36

(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di delega).

Nota all'art. 36: - La direttiva 93/74/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993. - La direttiva 94/39/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10 settembre 1994.

Art. 37

(Protezione degli animali: criteri di delega).

Nota all'art. 37: - La direttiva 93/119/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 340 del 31 dicembre 1993.

Art. 38

(Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega).

Note all'art. 38: - La direttiva 92/32/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 154 del 5 giugno 1992. - La legge 29 maggio 1974, n. 256, cosi' recita:: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi". - Il D.P.R. 24/11/1981, n. 927, cosi' recita: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi". - La direttiva 67/548/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 196 del 16 agosto 1967.

Art. 39

(Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti).

2.I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3.I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalita' di applicazione.

Note all'art. 39: - La direttiva 93/75/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 273 del 22 settembre 1993. - Per l'art. 4 comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nota dell'art. 4. - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 18.

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VI LAVORO

Art. 40

(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).

1.L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara' informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

Note all'art. 40: - La direttiva 92/56/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 245 del 26 agosto 1992. - La legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' recita: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". - La direttiva 75/129/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 48 del 22 febbraio 1975.

Art. 41

(Abrogazione di norme).

1.La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, e' abrogata.

Nota all'art. 41: - La legge 22 marzo 1908, n. 105, cosi' recita: "Abolizione del lavoro notturno dei forni".

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 42

(Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).

1.All'articolo 11 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".

Art. 43

(Norme sugli imballaggi).

Nota all'art. 43: - La diirettiva 94/62/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 365 del 31 dicembre 1994.

Art. 44

(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).

1.Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'".

2.Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformita' ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".

3.L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di qualita', ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la conformita' ai requisiti del prodotto estero attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore estero puo' chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.

4.Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati attraverso: a) il Consiglio nazionale ceramico; b) i comitati di disciplinare; c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze; d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2".

5.Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita' all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica di qualita'".

6.All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".

7.Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'".

8.La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente: "c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita';".

9.Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dai seguenti: "3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".

10.All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attivita' di produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-bis dell'articolo 3.".

11.Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal seguente: "3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".

12.Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita' prevede le modalita' relative al controllo".

13.Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188, le parole: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualita'" sono sostituite dalle seguenti: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualita'".

Art. 45

(Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega).

1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.

3.La concessione delle formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Note all'art. 45: - Il regolamento (CE) n. 3381/94 del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esporatazioni di beni a duplice uso. - La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc e' relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso. - La legge 27 febbraio 1992, n. 222, cosi' recita: "Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

Art. 46

(Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche).

1.L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto- legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli; b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione; e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione; f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento; g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE; h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE; i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali; l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6. 2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche: a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".

2.L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 3. - (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione delle Comunita' europee). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati. 2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate. 3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1".

3.L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 4. - (Organismi italiani di normalizzazione) - 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".

4.L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. 2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri viene indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica ad applicazione generale per la cui emanazione o approvazione sono competenti, nonche' i testi definiti dei provvedimenti, al fine di verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione alla eventuale richiesta di procedura d'urgenza. Ogni progetto e' corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale, motivata, richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri sono presentati, a cura dei Ministeri proponenti, subito dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri. 4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo' essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso e' comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza. 6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6".

5.L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 6. - (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle amministrazioni regionali. 2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai progetti di norme o di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".

6.L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "ART. 9. - (Differimento della messa in vigore di regole tecniche). - 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. 2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica e' oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica e' differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi. 3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1. 4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi. 5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante. 6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che: a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche; b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunita'; c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti; d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti; e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee; f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi. 7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). 8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali".

7.L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato.

Note all'art. 46: - La direttiva 94/10/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 100 del 19 aprile 1994. - La legge 21 giugno 1986 n. 317 cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 83/189 CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - Il D.L. 30 giugno 1982, n. 390, cosi' recita: "Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro". - L'art. 38 paragrafo I Trattato istitutivo della CEE, cosi' recita: "Art. 38 - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti". - L'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE pubblicata in G.U.C.E. n. 22 del 9 febbraio 19965, cosi' recita: "Art.1. - Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si deve intendere per: 1. Specialita' medicinale: ogni medicinale precedentemente preparato, immesso in commercio con una denominazione speciale ed in una confezione particolare. 2. Medicinale: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane o animali. Ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire uan diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale e' altresi' considerata medicinale. 3. Sostanza: ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere: umana, come: il sangue umano e suoi derivati, animali, come: microorganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivati dal sangue, ecc. vegetale, come: microorganismi, piante, parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione, ecc., chimica, come: elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi". - La direttiva 83/139/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 109 del 26 aprile 1983. - Il regolamento 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 e' relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. - La direttiva 92/32/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 154 del 5 giugno 1992. - La direttiva 92/59 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 228 dell'11 agosto 1992.

Art. 47

(Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).

((

1.Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

))

2.Le spese relative (( alle procedure finalizzate )) all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3.I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4.Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5.Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

(( 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza ))

Art. 48

(Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega).

2.All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Note all'art. 48: - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993. - La legge 18 ottobre 1977, n. 791 cosi' recita: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinata ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". - La direttiva 73/23/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 77 del 26 marzo 1973. - Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 311 cosi' recita: "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 220 dell'8 agosto 1987. - La direttiva 90/488/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 270 del 2 ottobre 1990. - Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, cosi' recita: "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 190, n. 428". - La direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988. - Il D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale". - La direttiva 89/686 e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 399 del 30 dicembre 1983. - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico". - La direttiva 90/384/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990. - D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 507 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive ai dispositivi medici impiantabili attivi". - La direttiva 90/385/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 20 luglio 1990. - L'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1993), cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione di direttiva comunitaria in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge".

Art. 49

(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unita' per la navigazione da diporto: criteri di delega).

Note all'art. 49: - La direttiva 94/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del 30 giugno 1994. - La legge 11 febbraio 1971, n. 50, cosi' recita: "Norme sulla navigazione da diporto".

Art. 50

(Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega).

Note all'art. 50: - La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 164 del 30 giugno 1994. - La legge 10 febbraio 1953, n. 136, cosi' recita: "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VIII TELECOMUNICAZIONI

Art. 51

(Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega).

Note all'art. 51: - La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993. - La direttiva 93/97/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 24 novembre 1993. - La direttiva 91/263/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 128 del 23 maggio 1991. - Il D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 519 cosi' recita: "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione". - La direttiva 89/336/CEE e pubblicata in G.U.C.E. L. 139 del 23 maggio 1989. - Il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, cosi' recita: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente Pubblico economico e riorganizzazione del Ministero".

Art. 52

(Compatibilita' elettromagnetica e conformita: criteri di delega).

Note all'art. 52: - Per quanto concerne le direttive 93/68/CEE, 93/97/CEE e 89/336/CEE vedi nota all'art. 51. - L'art 2, comma 1, e l'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n 476, concernente l'attuazione della Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alla compatibilita' elettromagnetica odificata dalla Direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, cosi' recitano: "Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilita' elettromagnetica nonche' le rela- tive modalita' di controllo". "Art. 8 (Esame CE del tipo per gli apparecchi radiotrasittenti). - 1. La conformita' al presente decreto degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' abbia ottenuto un attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Comunita'".

Art. 53

(Comunicazioni via satellite).

Note all'art. 53: - La direttiva 94/46/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 268 del 19 ottobre 1994. - La direttiva 88/301 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 131 del 27 maggio 1988. - La direttiva 90/388 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 192 del 24 luglio 1990. - La legge 28 marzo 1991, n. 109, cosi' recita: "Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni". - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, cosi' recita: "Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni".

TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IX RELAZIONI CON LA COMUNITA'

Art. 54

(Cooperazione con la Commissione delle Comunita' europee in materia di concorrenza).

(( 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi))

3.Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita' europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.

4.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta' indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

Art. 55

(Frodi comunitarie).

1.Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, e' istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.

2.Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.

Nota all'art. 55: - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato alla nota all'art. 18.

Art. 56

(Fondo di rotazione).

1.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un piu' efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita' che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, all'Unione europea. 4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in- dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.

Art. 57

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234))

Art. 58

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