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LEGGE 31 gennaio 1996, n. 48

Current text a fecha 1996-02-09

Entrata in vigore della legge: 10-2-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.Alle intese amministrative di cui all'articolo 13 della convenzione del 1974, come modificato dall'articolo 7 dell'accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, provvede il Ministero della sanita', sentiti i Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 4

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 640 milioni per l'anno 1995 e in lire 950 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Accordo- art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 10 luglio 1974 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 10 luglio 1974 in materia di Sicurezza Sociale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 1) La parte finale dell'articolo 1, lettera b), dopo le parole "e precisamente", viene modificata come segue: "Per quanto riguarda l'Italia: - Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; - Il Ministero della Sanita'; Per quanto riguarda San Marino: - Il Dicastero alla Sanita' e Sicurezza Sociale" 2) L'articolo 1, lettera h), viene modificato come segue: "Il termine "lavoratori" designa le persone assoggettate alle legislazioni specificate nell'articolo 2"

Accordo- art. 2

ARTICOLO 2 1) Il paragrafo 1 dell'articolo 2, viene riformulato come segue: "La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: a) Assistenza sanitaria ivi comprese le relative prestazioni economiche". La lettera "f" dell'Art. 2 par. 1 e' soppressa. 2) Il paragrafo 3 dell'articolo 2 viene modificato come segue: "La presente Convenzione si applica altresi' alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori indipendenti, che sono elencate nell'Allegato A della Convenzione".

Accordo- art. 3

ARTICOLO 3 L'articolo 3, paragrafo 1), viene modificato come segue: "1) La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 2 di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e ai loro superstiti". Il paragrafo 3 dell'Art. 3 viene integrato come segue: Dopo le parole: La presente Convenzione, aggiungere "salvo le disposizioni in materia di prestazioni in natura di carattere sanitario" ......

Accordo- art. 4

ARTICOLO 4 Il primo paragrafo dell'articolo 5 e' completato come segue: "a condizione che non si sovrappongano e che l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione del primo Stato".

Accordo- art. 5

ARTICOLO 5 All'articolo 8 lettera a), il termine di "6 mesi" viene sostituito dal termine "36 mesi".

Accordo- art. 6

ARTICOLO 6 L'articolo 11 viene cosi' completato: "a condizione che non si sovrappongano".

Accordo- art. 7

ARTICOLO 7 1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituisce le parole "I lavoratori" con "Le persone". 2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 e' aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorita' competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse". 3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"

Accordo- art. 8

ARTICOLO 8 L'articolo 19 viene completato dai seguenti due paragrafi: " 3) Se un lavoratore non raggiunge il diritto a prestazioni sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati contraenti da distinti Accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. " 4) a) Se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' di tale legislazione, l'Istituzione di questo Stato non e' tenuta ad accordare prestazioni per tali periodi; b) I periodi di assicurazione di cui alla lettera a) ove non aprano alcun diritto a prestazioni in virtu' della legislazione dello Stato competente, sono presi in considerazione dall'Istituzione dell'altro Stato contraente sia ai fini dell'acquisizione del diritto che della misura delle prestazioni dovute ai sensi della legislazione che essa applica."

Accordo- art. 9

ARTICOLO 9 All'articolo 21, il paragrafo 2 e' soppresso.

Accordo- art. 10

ARTICOLO 10 All'articolo 23, il paragrafo 4 viene soppresso.

Accordo- art. 11

ARTICOLO 11 Le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 b) della Convenzione adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente Accordo. Il vigente Accordo Amministrativo di cui all'Art. 44 della Convenzione verra' integrato o modificato in conseguenza del presente Accordo.

Accordo- art. 12

ARTICOLO 12 1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 21/12/91 Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di San Marino Parte di provvedimento in formato grafico