Entrata in vigore della legge: 10-2-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Accordo- art. 1
ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo della Repubblica Federale di Germania - nello spirito delle relazioni amichevoli tra i due Paesi, sulla base dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania dell'8 febbraio 1956, in particolare degli articoli 4 e 7, nell'intento di promuovere gli scambi nel campo della scienza e la cooperazione nell'ambito dell'Istruzione Superiore tra le due Parti contraenti e, quindi, anche all'interno della Comunita' Europea, nell'auspicio di facilitare agli studenti di ognuno dei due Paesi l'inizio o il proseguimento degli studi nell'altro Paese, nella consapevolezza delle affinita' esistenti nei due Paesi nell'ambito dell'Istruzione Superiore - hanno convenuto quanto segue in merito al riconoscimento di periodi di studio e di esami al fine del proseguimento degli studi nell'ambito dell'Istruzione Superiore e in merito all'uso dei titoli accademici: Articolo 1 Nel presente accordo si intendono con a) il termine "Istituto Superiore" tutte le Universita' e gli Istituti Superiori a cui nella Repubblica Italiana e nei Laender della Repubblica Federale di Germania viene riconosciuto legalmente un carattere di istituto di Istruzione Superiore e presso cui possono venir conclusi studi con un titolo accademico o con il superamento, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Staatspruefung"; b) il termine "titolo accademico" - da parte della Repubblica Italiana la "Laurea di Dottore" nonche' il "Dottorato di ricerca", conferiti da un Istituto Superiore - da parte della Repubblica Federale di Germania tutti i titoli di "Diplom", "Magister", "Lizenziat" e "Doktor" che vengono conferiti da un Istituto Superiore a conclusione di un corso di studio; c) il termine "Staatspruefung" (esame di stato), le "Staatliche Zwischenpruefungen" (esami di stato intermedi) e la "Staatliche Abschlusspruefung", (esame di stato finale) di un corso di studio presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania; d) il termine "Promotion" le procedure che, nella Repubblica Federale di Germania, hanno per esito il conferimento del titolo di "Doktor".
Accordo- art. 2
Articolo 2 (1) Ai fini del proseguimento degli studi o dell'iscrizione a un ulteriore corso di studi presso un Istituto Superiore dell'altra Parte contraente vengono reciprocamente riconosciuti i relativi periodi di studio ed esami. (2) Al riguardo, la "Vorpruefung" (esame preliminare) o la "Zwischenpruefung" (esame intermedio) superata in un corso di studi presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", viene considerata equipollente alla meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea corrispondente presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana. Viceversa, la meta' degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana viene considerata equipollente alla "Vorpruefung" (esame preliminare) o alla "Zwischenpruefung" (esame intermedio) nel corso di studi corrispondente presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania. (3) Periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione a un corso di laurea corrispondente degli Istituti Superiori della Repubblica Italiana nella misura in cui essi sono stati riconosciuti per l'iscrizione ad un corso ai sensi del primo comma da un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania. Viceversa, periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo in Istituti Superiori della Repubblica Italiana vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione ad un corrispondente corso di studi in Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", nella misura in cui essi sono stati riconosciuti da un Istituto Superiore della Repubblica Italiana ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea. (4) Ai fini dell'accesso alle "Staatspruefungen" nella Repubblica Federale di Germania i riconoscimenti previsti dal presente Accordo valgono in quanto conformi alla legislazione interna.
Accordo- art. 3
Articolo 3 (1) I titoli accademici abilitano il detentore che intende proseguire gli studi o iniziare un ulteriore corso di studio presso Istituti Superiori dell'altra Parte contraente ad accedere a tali studi senza esami integrativi e supplementari, se e in quanto il detentore del titolo accademico e' abilitato agli studi predetti senza esami integrativi e supplementari nel Paese dove gli e' stato conferito il titolo. Questo vale anche per i detentori di diplomi riguardanti "Staatspruefungen" superati nella Repubblica Federale di Germania. (2) Al riguardo, un titolo accademico conseguito in un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania o un diploma relativo alla "Staatspruefung" che consentono di accedere alla "Promotion" negli Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti quale condizione per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di ricerca in un Istituto Superiore della Repubblica Italiana. Il titolo di Dottore conseguito in base all'esame di laurea presso un Istituto Superiore della Repubblica Italiana viene riconosciuto come condizione per l'ammissione alla "Promotion" presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania.
Accordo- art. 4
Articolo 4 Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo puo' essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui e' stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.
Accordo- art. 5
Articolo 5 (1) Per l'esame di tutte le questioni risultanti dal presente Accordo, sara' costituita una Commissione Permanente di dodici esperti, di cui sei nominati dalla Parte Italiana e sei dalla Parte Tedesca. L'elenco degli esperti di ciascuna Parte contraente verra' trasmesso all'altra Parte contraente per le vie diplomatiche. (2) La Commissione Permanente degli Esperti si riunira' su richiesta di uno dei due Paesi. Il luogo della riunione sara' stabilito di volta in volta.
Accordo- art. 6
Articolo 6 (1) Il presente Accordo e l'intesa integrativa contestualmente stipulata con uno Scambio di Note, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso, entreranno in vigore non appena ciascuno dei due Governi avra' notificato all'altro che sono stati soddisfatti gli adempimenti previsti dalle rispettive legislazioni. (2) Questo Accordo viene stipulato per la durata di cinque anni. Successivamente viene prolungato tacitamente di due anni in due anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una Parte contraente con un preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn il 20 settembre 1993, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Federale di Germania Parte di provvedimento in formato grafico
Scambi di note
Parte di provvedimento in formato grafico Traduzione il 20 settembre 1993 Il Ministro Federale degli 613-624.02 ITA Affari Esteri Nota di accompagnamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore. Signor Ambasciatore, ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore, firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa: 1. I riconoscimenti menzionati nell'Accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Pro- motion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca". 2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e' l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i gia' menzionati requisiti di studio solamente al fine del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si e' esentati. 3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come ad esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti. 4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis. 5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato. 6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui e' previsto il proseguimento degli studi. 7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprufung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformita' alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania. 8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Lander e gli Istituti Superiori come di seguito precisato: a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di competenza delle Autorita' statali, l'Accordo stesso ha validita' immediata; b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione. Esso ha validita' immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato e' stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di di- ploma" ("Allgemeine Bestimmungen fur Diplomprufungsordnungen") che stabilisce: "Ai fini del riconoscimento di periodi di stu- dio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania". Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonche' la Nota di risposta esprimente l'accordo del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituira' parte integrante di tale Accordo. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Sua Eccellenza L'Ambasciatore Umberto Vattani Ambasciata della Repubblica Italiana Bonn AMBASCIATA D'ITALIA Bonn, 20 settembre 1993 Signor Direttore, ho l'onore, in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e alla relativa intesa integrativa firmati in data odierna, di comunicarLe che il Governo italiano ha preso atto della delibera della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione dei Laender in data 9 novembre 1990 in base alla quale ogni detentore del Diploma italiano di "Laurea di Dottore" ha la facolta' individuale di usare il relativo titolo - oltre che nella forma originale in tutte lettere - nella forma abbreviata di "Dott." senza altra aggiunta, oppure di "Dr." - seguito dall'indicazione dell'Universita' che ha conferito il titolo. Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Direttore, gli atti della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Umberto Vattani ------------------------- Dr. Lothar Wittmann Direttore del Dipartimento Culturale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania Bonn Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA D'ITALIA NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SUL RICONOSCIMENTO DI EQUIPOLLENZE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE. Bonn, li' 20 settembre 1993 Signor Direttore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna, il cui testo e' il seguente: "Ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa: 1. I riconoscimenti menzionati nell'accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Pro- motion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca". 2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e' l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i gia' menzionati requisiti di studio solamente al fine del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si e' esentati. 3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come per esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti. 4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis. 5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato. 6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui e' previsto il proseguimento degli studi. 7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprnefung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformita' alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania. 8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Laender e gli Istituti Superiori come di seguito precisato: a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di competenza delle Autorita' statali, l'Accordo stesso ha validita' immediata; b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione. Esso ha validita' immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato e' stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di di- ploma" ("Allgemeine Bestimmungen fuer Diplompruefungsordnungen") che stabilisce: "ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania". Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonche' la Nota di risposta esprimente l'accordo del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrera' in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituira' parte integrante di tale Accordo. Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua Nota e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi. Voglia gradire, Signor Direttore, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Umberto Vattani Dr. Lothar Wittmann Direttore del Dipartimento Culturale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania BONN Parte di provvedimento in formato grafico