LEGGE 31 gennaio 1996, n. 50
Entrata in vigore della legge: 10-2-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.
Art. 2
2.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DINI
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, d'ora in avanti "le Parti"; intenzionati a coordinare le loro azioni contro la criminalita' organizzata internazionale; condividendo una profonda preoccupazione per l'incremento della produzione e del traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope nel mondo intero; proponendosi di intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro il terrorismo; riconoscendo l'importanza della cooperazione tra gli Stati per una strategia globale nella lotta al traffico illecito di stupefacenti, alla criminalita' organizzata ed al terrorismo; riferendosi agli obblighi di entrambi i Paesi in quanto parti della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata col Protocollo del 25 marzo 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971; tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito degli Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; tenendo in considerazione i loro sistemi costituzionali, giuridici e amministrativi, ed il rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; CONVENGONO ARTICOLO 1 Agli effetti del presente Accordo si definiscono stupefacenti tutte le sostanze enumerate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972; si definiscono sostanze psicotrope quelle enumerate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971; si definiscono come "traffico illecito" le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione e repressione dell'abuso e del traffico illecito degli stupefacenti e sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata internazionale. La cooperazione che sara' attuata in conformita' col presente Accordo potra' includere, da parte di entrambi i Governi: assistenza tecnica e logistica per programmi concreti di lotta alla droga nei rispettivi Paesi; assistenza nel campo tecnico - scientifico; scambi di informazioni. Le Parti collaboreranno in particolare in quei casi in cui gli atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di uno Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di ciascuna di esse ed in tutti quei casi in cui i dati relativi alla criminalita' organizzata li interessino in qualsiasi modo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Le Parti metteranno reciprocamente a disposizione tutte le informazioni che possano contribuire a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il territorio e la criminalita' organizzata. In particolare, esse scambieranno informazioni: a) sui metodi di lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) sull'utilizzo di nuovi mezzi tecnici in questo campo; c) sui metodi utilizzati per la deviazione di precursori e sostanze chimiche essenziali verso la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope; d) sulle pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche relative alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; e) sui nuovi tipi di droghe e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazione dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope; f) sulle metodologie e modalita' di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere; g) sui nuovi itinerari e mezzi utilizzati nel traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, come sui sistemi di occultamento degli stessi; h) sui sistemi di riciclaggio e trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, dalle altre attivita' delittuose organizzate oggetto del presente Accordo e sulle persone in essi coinvolte; i) sulle azioni intraprese in entrambi gli Stati per prestare assistenza ai tossicodipendenti, sulle iniziative adottate per favorire le attivita' delle comunita' terapeutiche e di altre istituzioni che si dedichino alla riabilitazione dei tossicodipendenti e sui metodi usati in materia di prevenzione; l) sulla struttura delle diverse organizzazioni e gruppi criminali, loro attivita' e diverse forme di attuazione. 2) Ciascuna delle Parti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra, mettera' a disposizione - nel rispetto della sua legge nazionale, ed in particolare delle norme che regolano la cooperazione giudiziaria - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di terrorismo, di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e di criminalita' organizzata. Le Parti, inoltre, scambieranno documenti e informazioni relativi ai casi sospetti di criminalita' organizzata nei quali gli interessi delle Parti siano direttamente implicati. 3) Con riferimento alla lotta contro il terrorismo, la collaborazione consistera' nell'interscambio periodico di esperienze ed informazione sulle organizzazioni terroristiche delle quali ciascuna delle Parti sia a conoscenza che possano attuare nel territorio dell'altra, delle attivita' concrete che possano progettare delle loro forme di finanziamento, metodi e tecniche di attivita'. Si informeranno reciprocamente anche sulla organizzazione dei metodi di prevenzione, forme e mezzi tecnici utilizzati dai servizi di polizia di ciascuna delle Parti nella lotta contro il terrorismo. Le Parti si scambieranno altresi' esperienze relative ai metodi di miglioramento costante delle norme di sicurezza in materia di trasporto terrestre ed aereo negli aeroporti e stazioni ferroviarie e installazioni industriali ed energetiche ed in altri ipotetici obiettivi.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti si riuniranno almeno una volta l'anno con l'obiettivo di: - valutare gli obiettivi fissati nel presente Accordo ed il suo stato di avanzamento; - raccomandare ai rispettivi governi eventuali nuove iniziative congiunte; - formulare suggerimenti per una migliore realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. Ove se ne ravvisi la necessita', le Parti potranno altresi' tenere riunioni di lavoro in vista di una mutua conoscenza delle tecniche e metodi utilizzati nella lotta contro la delinquenza e per l'adozione di misure pertinenti.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Tutte le attivita' derivanti dal presente Accordo si attueranno in conformita' alle leggi ed alle disposizioni vigenti nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Argentina. Il presente Accordo non reca pregiudizio agli obblighi contratti dalle Parti tra loro in virtu' di altri strumenti internazionali e della collaborazione internazionale attraverso l'O.I.P.C.-Interpol e altri Organismi Internazionali o di carattere diverso, e non impedira' che le Parti si prestino mutuo aiuto in virtu' di altri Trattati o Accordi previamente sottoscritti. Ogni informazione, sia orale sia scritta, cosi' come i documenti soggetti ad interscambio nell'esecuzione di questo Accordo, verranno considerati riservati e sottoposti alle condizioni che la Parte che li fornisce ritenga adeguate, e potranno essere utilizzate per altri fini soltanto quando si abbia il consenso della stessa.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Il presente Accordo entrera' in vigore attraverso uno scambio di note con cui le Parti contraenti faranno stato dell'avvenuto adempimento dei requisiti interni previsti dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Il presente Accordo avra' una durata illimitata salvo denuncia da parte di una delle Parti. In questo caso la denuncia produrra' i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta tramite via diplomatica. La conclusione del presente Accordo non influira' sulla validita' di qualsiasi altro obbligo contratto anteriormente al presente Accordo. Fatto a Roma il 6 del mese di ottobre del 1992, in due esemplari in originali in lingua italiana e spagnola, essendo entrambi i testi ugualmente autentici. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA Parte di provvedimento in formato grafico
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