LEGGE 8 febbraio 1996, n. 69
Entrata in vigore della legge: 23/2/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione ussa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni per l'anno 1995, in lire 9 milioni per l'anno 1996 ed in lire 18 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli : DINI
Trattato - art. 1
TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La Repubblica italiana e la Federazione Russa, fondandosi sulle secolari tradizioni di amicizia, cooperazione, simpatia e reciproco arricchimento culturale esistenti tra i popoli dei due Paesi, - consapevoli del fatto che i recenti cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale offrono all'umanita' un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico imperniato sul primato del diritto, - convinte della necessita' di basare le relazioni tra gli Stati sui valori universali di democazia, liberta', pluralismo, solidarieta' e rispetto dei dirtti dell'uomo, - fermamente decise a favorire l'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il consolidamento della sua autorita' quale garante del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, - confermando la loro volonta' di rispettare pienamente le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazone in Europa del 1 agosto 1975 e gli altri documenti della CSCE e confidando che gli impegni assunti con i Vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992 conferiranno un carattere irreversibile alla stabilita' e alla collaborazione sul continente europeo, - desiderose di intensificare i rapporti tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, - prendendo in considerazione il fatto che la Federazione Russa e' lo Stato continuatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, - ispirandosi agli ideali e ai principi sanciti nella Dchiarazione congiunta italo-russa del 19 dicembre 1991, - intenzionate a conferire alle loro relazioni nuova qualita', hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svulupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformita' con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
Trattato - art. 2
Art. 2 Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita' con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie esclusivamente con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e la Federazione Russa compiranno ogni sforzo per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale garante supremo della pace nel mondo e per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU.
Trattato - art. 3
Art. 3 Le Parti intendono sviluppare e arricchire il processo della CSCE, favorendone la trasformazione in un meccanismo attivo di mantenimento della stabilita' europea. Le Parti sottolineano l'importanza del contributo apportato al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione europea dalla Unione Europea, della NATO, della UEO, dal Consiglio d'Europa e collaboreranno per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e le suddette organizzazioni.
Trattato - art. 4
Art. 4 Le Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonche' la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi europei quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.
Trattato - art. 5
Art. 5 Le Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il proseguimento del processo di disarmo sia per quanto riguarda gli armamenti di distruzione di massa, sia per quanto concerne le ami convenzionali. Le Parti favoriranno il consolidamento della stabilita', anche mediante la diminuzione dei livelli degli armamenti, la prevenzione e la composizione dei conflitti con mezzi pacifici e l'allargamento degli scambi di informazione. Esse favoriranno la conclusione di pertinenti accordi ispirati al principio di una efficace verificabilita'. Le Parti collaboreranno al rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza su scala paneuropea, alla creazione di strutture di sicurezza e alla revisione delle dottrine militari allo scopo di conferire loro un carattere strettamente difensivo. Esse si pronunciano decisamente in favore del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e delle misure dirette ad impedire la proliferazione di altri tipi di armi di distruzione di massa.
Trattato - art. 6
Art. 6 Le Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di minacciare la pace o la sicurezza internazionale, si informeranno ed entreranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie ad alleggerire le tensioni e a superare tali situazioni. Se una delle Parti riterra' che stia emergendo una situazione che potrebbe ledere gli interessi della sua sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si svolgano immediatamente consultazioni bilaterali.
Trattato - art. 7
Art. 7 Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico. Incontri al piu' alto livello verranno organizzati almeno una volta l'anno nonche' ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario. I Ministri degli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. I Ministri della Difesa avranno incontri periodici. Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Qualora se ne riavvisasse la necessita', verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.
Trattato - art. 8
Art. 8 Le Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi per l'effettuazione di visite anche ad alto livello e promuoveranno lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.
Trattato - art. 9
Art. 9 Le Parti riserveranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari e dei contatti tra gli altri organismi elettivi dei due Paesi.
Trattato - art. 10
Art. 10 La Repubblica italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le cittaa', le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.
Trattato - art. 11
Art. 11 Le Parti amplieranno e rafforzeranno la cooperazione in campo economico, industriale, finanziario, scientifico e tecnologico, nonche' nel campo energetico, della sicurezza nucleare, della tutela dell'ambiente e della sicurezza nei processi di produzione industriale, al fine di elevarla ad un livello qualitativamente nuovo. Esse riconoscono l'importanza di questa cooperazione per la realizzazione del programma di riforme economiche della Federazione Russa e l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale. Le Parti sottolineano il ruolo fondamentale dell'Unione Europea nella creazione di uno spazio economico unico in Europa. In questo contesto la Repubblica Italiana favorira' lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e l'Unione Europea. La Repubblica Italiana favorira' altresi' lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e gli enti finanziari e gli organismi economici internazionali al fine di promuovere l'integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e mondiale.
Trattato - art. 12
Art. 12 Le Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale. Esse continueranno altresi' a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilita' per elevare il livello di cooperazione in questo settore. Ciascuna delle Parti creera', anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche piu' proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attivita' degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sara' esaminata tra le due Parti la possibilita' di rafforzare gli accordi gia' esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti. Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita' economica, nonche' quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia. Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parita' di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresi' la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie. Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonche' il loro adempimento.
Trattato - art. 13
Art. 13 Le Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la presidenza per la Parte russa di un Membro di Governo all'uopo designato, e per la Parte italiana del Ministro degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunira' almeno una volta l'anno. Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo' altresi' istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potra' utilizzare a tal fine anche strutture gia' esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).
Trattato - art. 14
Art. 14 Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo alla scienza di base, alla ricerca spaziale, alle tecnologie avanzate ed all'ammodernamento tecnologico. A questo fine, esse svilupperanno le attivita' della Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica. Le Parti si adopereranno per elaborare programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nell'ambito del World Lab che in quello del Centro Internazionale di Scienza e Tecnologia e della Federazione Internazionale per il sostegno alla scienza di base in Russia.
Trattato - art. 15
Art. 15 Le Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione internazionale ed allo sviluppo economico fornito dalla collaborazione regionale e sub- regionale in Europa, si impegnano, nei limiti del possibile, a favorire lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti (ferroviari, aerei, marittimi e stradali) e delle telecomunicazioni, quale fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi. Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita' dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento e al trasporto del gas, degli idrocarburi e dell'energia elettrica. Tale collaborazione, che richiede la partecipazione delle due Parti e che consolidera' i rapporti con altri Paesi limitrofi verra' sviluppata nell'ambito delle Istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali necessari ad una maggiore integrazione.
Trattato - art. 16
Art. 16 Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse riserveranno particolare attenzione alla difesa dell'ambiente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, specie in Europa in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo. Le Parti adotteranno misure comuni nella lotta contro le calamita' naturali, nell'eliminazione delle loro conseguenze e nella prevenzione delle catastrofi ecologiche.
Trattato - art. 17
Art. 17 Ciascuna delle Parti rendera' piu' agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocita', il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati. Ciascuna delle Parti garantira' le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti si impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.
Trattato - art. 18
Art. 18 Le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva la Repubblica Italiana e la Federazione Russa continueranno in particolare a collaborare per la soluzione delle questioni dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.
Trattato - art. 19
Art. 19 La Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando in tutte le sue forme. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio delle informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorita' competenti sulle cause, metodi e mezzi di lotta contro tali fenomeni e collaboreranno a tal fine nelle organizzazioni internazionali appropriate. Le Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e agli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e della navigazione marittima nonche' ad intensificare le consultazioni bilaterali su tali problemi e ad approfondire la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali appropriate.
Trattato - art. 20
Art. 20 Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.
Trattato - art. 21
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