Entrata in vigore della legge: 23/2/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge :
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla navigabilita' aerea tra il Governo della epubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGNELLI, Ministro degli affari esteri.
Visto, il Guardasigilli : DINI
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO SULLA NAVIGABILITA' AEREA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in appresso denominati le Parti contraenti: CONSIDERANDO che ciascuna Parte contraente desidera sviluppare ed utilizzare procedure per concedere una certificazione di navigabilita' aerea e ambientale ovvero l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo importati da altre Parti contraenti, in maniera tale da dare il massimo riconoscimento possibile a valutazioni tecniche, risultanze di prove, ispezioni, dichiarazioni di conformita', marchi di conformita' e certificati accettati o rilasciati da o per conto dell'autorita' di navigabilita' della Parte esportatrice quando concede la propria certificazione a livello nazionale per tali prodotti aeronautici; e che, in vista di promuovere la sicurezza dell'aviazione e la preservazione dell'ambiente, e di incentivare la cooperazione e l'assistenza tra le autorita' di navigabilita' aerea nel conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualita' ambientale, di istituire e di mantenere nella misura del possibile norme di navigabilita' e ambientali e sistemi di certificazione che siano simili a quelli dell'altra Parte contraente, e di cooperare per ribassare l'onere economico gravante sulle industrie e sugli operatori nel settore dell'aviazione, dovuto a valutazioni tecniche, prove ed ispezioni ridondanti; HANNO STABILITO DI COMUNE ACCORDO ALCUNI PRINCIPI ED INTESE AL FINE DI: agevolare la certificazione di navigabilita' e ambientale, nonche' l'approvazione o l'accettazione, da parte dell'autorita' di navigabilita' della Parte importatrice, dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo - compresi i servizi di manutenzione - importati ed esportati tra le due Parti contraenti; stabilire la creazione di procedure tra le due autorita' di navigabilita' per tali scopi, ed al fine di facilitare la gestione dell'orientamento emergente di una progettazione multinazionale, la fabbricazione e l'inter-scambio di prodotti aeronautici in cui gli interessi congiunti delle due Parti contraenti sono rappresentati nella certificazione di navigabilita' e ambientale; sia stabilita una cooperazione volta ad ottenere in maniera durevole obiettivi di sicurezza e di qualita' ambientale; LE PARTI CONTRAENTI STABILISCONO DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE: Art. I DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: L'espressione "Condizioni tecniche addizionali" significa i termini notificati dalla Parte importatrice per l'accettazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico, o per l'accettazione di un prodotto aeronautico che tenga conto delle differenze tra le Parti contraenti: (i) nelle norme di navigabilita' e ambientali adottate; (ii) nelle particolari condizioni relative a caratteristiche nuove o insolite di un progetto di prodotto aeronautico, non previste dalle norme di navigabilita' e ambientali adottate; (iii) negli esoneri o equivalenti riscontri di sicurezza che si discostano dalle norme adottate di navigabilita' aerea e ambientali; (iv) nei requisiti di manutenzione; (v) nei provvedimenti obbligatori in materia di navigabilita' adottati per rettificare condizioni di mancanza di sicurezza. L'espressione "Criteri di navigabilita'" indica i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione e i mutamenti o la modifica dei prodotti aeronautici stabiliti dall'autorita' di navigabilita' dello Stato importatore in maniera da consentirgli di verificare che la progettazione, la fabbricazione e lo stato di questi prodotti aeronautici siano conformi con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri relativi alla navigabilita'. L'espressione "mutamento o modifica" significa apportare una modifica al progetto di tipo. L'espressione "Prodotto aeronautico" significa ogni aereo civile o ogni motore di aereo, reattore apparecchio, materiale, parte o componente da installarvi, nuova o utilizzata. L'espressione "Autorita' di navigabilita'" significa l'organizzazione governativa nazionale di una Parte contraente responsabile della regolamentazione della certificazione di navigabilita' e ambientale, nonche' dell'approvazione o della accettazione dei prodotti aeronautici. L'espressione "Criteri operativi del progetto" significa i criteri operativi correlati alle caratteristiche di progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi al suo funzionamento o alla manutenzione che lo rendono idoneo ad un determinato tipo di operazione. L'espressione "Criteri ambientali" significa i criteri che disciplinano la progettazione, il rendimento, i materiali, la lavorazione, la fabbricazione, la manutenzione ed il mutamento o la modifica dei prodotti aeronautici, stabiliti dall'autorita' importatrice per garantire la conformita' con le leggi i regolamenti, le norme ed i requisiti della Parte importatrice relativi alla riduzione del rumore e delle emissioni. L'espressione "Parte esportatrice" significa la Parte contraente che esporta un progetto di tipo, una sua modifica o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo. L'espressione "Parte importatrice" significa la Parte contraente che importa un progetto di tipo, un suo mutamento, o un prodotto aeronautico in base alle disposizioni del presente Accordo. L'espressione "Autorita' esportatrice" significa l'autorita' di navigabilita' della Parte esportatrice. Il termine "Manutenzione" significa i provvedimenti presi per garantire la navigabilita' di un prodotto aeronautico, senza cambiamenti o modifiche. L'espressione "Approvazione della navigabilita' dei prodotti" significa la concessione di un certificato di navigabilita', di approvazione o di accettazione come appropriato, da parte o per conto di un'Autorita' di navigabilita' per un determinato prodotto aeronautico al fine di consentire il suo funzionamento o il suo uso compatibilmente con le leggi, i regolamenti le norme ed i criteri applicabili. L'espressione "Stati che disciplinano la navigabilita' di un aereo" significa la Parte contraente responsabile per il rilascio di un certificato di navigabilita' per un aereo, o la Parte contraente responsabile del certificato di un operatore che ha in gestione, in base ad un contratto di vendita a riscatto o di nolo, un aereo munito di un certificato di navigabilita' rilasciato da un altro Stato. L'espressione "Momento della richiesta iniziale" significa il momento in cui e' stata ricevuta la richiesta di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico, o di una sua variante, mutamento o modifica sia: (i) dall'autorita' esportatrice; oppure (ii) nel caso del progetto di tipo di un prodotto aeronautico introdotto e costruito nel territorio della Parte esportatrice da uno Stato terzo con la quale entrambe le Parti contraenti hanno accordi bilaterali di navigabilita' in vigore o intese simili per portata al presente Accordo, dall'Autorita' di navigabilita' di uno Stato terzo. L'espressione "Prodotto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico compresa la sua progettazione, costruzione, limitazioni e istruzioni per la navigabilita' continua, che determinano la sua navigabilita' aerea. L'espressione "Approvazione del progetto di tipo" significa la concessione di un certificato, di un'approvazione o accettazione da parte o per conto di un'Autorita' di navigabilita' per il progetto di tipo di un prodotto aeronautico.
Accordo - art. II
Art. II PORTATA Il presente Accordo concerne: (a) l'accettazione da parte dell'autorita' importatrice, qualora l'attivita' esportatrice sia responsabile della certificazione del tipo, l'approvazione del progetto di tipo dell'autorita' esportatrice compresi i mutamenti o le modifiche nella progettazione, l'approvazione ambientale e, a discrezione dell'Autorita' importatrice, i riscontri dell'autorita' esportatrice riguardo alla conformita' con i criteri operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorita' importatrice per i prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo, il cui progetto di tipo e' soggetto alla responsabilita' dell'autorita' esportatrice; (b) l'accettazione da parte dell'autorita' importatrice della certificazione di navigabilita', l'approvazione o l'accettazione dei prodotti aeronautici elencati nell'Annesso al presente Accordo esportato dal territorio dell'altra Parte contraente, compresi i prodotti aeronautici sia nuovi che usati, parzialmente o interamente progettati o costruiti in altri Stati; (c) l'accettazione da parte di un'Autorita' di navigabilita' della manutenzione, dei mutamenti o delle modifiche effettuate in base alla responsabilita' dell'altra autorita' sulla navigabilita' su aerei, motori di aerei, propulsori, apparecchi, materiali, parti o componenti installate o adatte ad essere installate in aerei civili esportati dal territorio dell'altra Parte contraente; (d) la cooperazione e l'assistenza per il mantenimento di una navigabilita' continua sugli aerei in servizio; (e) lo scambio di informazioni concernenti le norme ambientali ed i sistemi di certificazione; (f) la cooperazione nel fornire valutazioni tecniche ed assistenza.
Accordo - art. III
Art. III ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO 1. Se l'autorita' esportatrice, applicando il proprio sistema di certificazione, certifica all'autorita' importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o un mutamento o modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico gia' approvato dalla autorita' importatrice, si conforma ai criteri di navigabilita' e ambientali stabiliti dall'autorita' importatrice, l'autorita' importatrice, nel stabilire la conformita' con le sue leggi, regolamenti, norme e criteri per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni svolte dalla Autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa. 2. L'autorita' importatrice stabilita' i criteri di navigabilita' e ambientali per l'approvazione del progetto di tipo di qualunque prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione dell'autorita' esportatrice, assieme ad ogni ulteriore requisito tecnico che ritenga necessario. Se, d'avviso dell'autorita' importatrice, tale disposizione sia considerata impraticabile, l'autorita' esportatrice certifichera' all'autorita' importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico o una modifica al progetto di tipo di un prodotto aeronautico precedentemente approvato dall'Autorita' importatrice e' conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle norme dell'autorita' importatrice, notificate da detta autorita' come applicabili ad un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale. 3. L'autorita' esportatrice assistera' l'autorita' importatrice ad esaminare il prodotto aeronautico da importare e a venire a conoscenza delle leggi, regolamenti, norme, requisiti e sistema di certificazione applicato dall'autorita' esportatrice. 4. Nonostante il paragrafo 2, l'autorita' importatrice puo' stabilire ulteriori requisiti tecnici per garantire che il prodotto aeronautico soddisfi i criteri di navigabilita' e ambientali equivalenti a quelle che sarebbero richiesti per un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice al momento della richiesta iniziale. 5. Non appena possibile dopo aver esaminato un progetto di prodotto aeronautico, l'autorita' importatrice notifichera' alla autorita' esportatrice i propri requisiti per quanto riguarda i criteri di navigabilita' e ambientali, ai fini dell'approvazione del progetto di tipo. 6. Su richiesta dell'autorita' esportatrice, l'autorita' importatrice informera' rapidamente l'autorita' esportatrice dei suoi attuali requisiti operativi correlati alla progettazione. 7. Se l'autorita' esportatrice certifica all'autorita' importatrice ai sensi di un reciproco accordo, che la progettazione di un prodotto aeronautico o i dati di progettazione relativi alle operazioni o alla manutenzione di detto prodotto aeronautico sono conformi con i requisiti operativi relativi alla progettazione stabiliti dall'autorita' importatrice, l'autorita' importatrice nel stabilire la conformita' con i propri requisiti operativi, attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dalla autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa.
Accordo - art. IV
Art. IV ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' PRODOTTO AERONAUTICO Se l'autorita' esportatrice certifica all'autorita' importatrice che un prodotto aeronautico, per il quale e' stata rilasciata, o e' in fase di rilascio da parte dell'autorita' importatrice l'approvazione del progetto di tipo, e' conforme per quanto riguarda la sua costruzione alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorita' importatrice ed e' in condizioni adatte per un funzionamento sicuro, l'autorita' importatrice attribuira' la stessa validita' alle valutazioni tecniche, determinazioni, prove ed ispezioni effettuate da o per conto dell'Autorita' esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data della certificazione da parte dell'autorita' esportatrice.
Accordo - art. V
Art. V MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI MUTAMENTI O DI MODIFICHE 1. Se la manutenzione, un mutamento oppure una modifica sono eseguite e certificate sotto la direzione dell'autorita' di navigabilita' di una delle due Parti ed in conformita' con il sistema di approvazione di detta Parte, su un'aeromobile soggetta alla regolamentazione in materia di navigabilita' dell'altra Autorita' di navigabilita', o su un prodotto aeronautico da installare su tale aeromobile, l'altra Autorita' di navigabilita' riconoscera' la stessa validita' a tale manutenzione, mutamento o modifica e certificazione come se fosse stata effettuata o certificata sul suo territorio, a condizione che abbia approvato direttamente o per mezzo di delega, tale manutenzioone, mutamento o modifiche. 2. Le Parti contraenti possono determinare di comune accordo quale di loro regolamentera' la navigabilita' di un'aeromobile immatricolata nel territorio di una Parte contraente e data in gestione ad un operatore dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. VI
Art. VI NAVIGABILITA' CONTINUA 1. Le autorita' di navigabilita' di entrambe le Parti contraenti cooperano in vista di analizzare gli aspetti dal punto di vista della navigabilita', di incidenti o sinistri verificatisi in relazione a prodotti aeronautici ai quali il presente Accordo si applica. 2. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, specifica se del caso ogni misura appropriata che a suo avviso e' necessaria per rettificare qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che potrebbe essere riscontrata dopo che il prodotto aeronautico sia stato messo in servizio, compreso ogni provvedimento relativo alle componenti progettate o costruite da un sub-appaltatore sulla base di un contratto con l'appaltatore principale. 3. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda un prodotto aeronautico progettato o costruito sul suo territorio, assistera' l'autorita' importatrice a stabilire ogni procedura ritenuta necessaria dall'Autorita' importatrice per mantenere la navigabilita' continua di questo prodotto aeronautico. 4. L'autorita' di navigabilita' di ciascuna Parte tiene l'autorita' di navigabilita' dell'altra Parte informata di tutte le modifiche obbligatorie, delle ispezioni speciali, delle particolari limitazioni operative o di altri provvedimenti che essa ritiene necessari per mantenere la navigabilita' continua dei prodotti aeronautici progettati o costruiti sui territori delle Parti contraenti.
Accordo - art. VII
Art. VII COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA 1. L'autorita' esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati oppure costruiti sul suo territorio, assistera' l'autorita' importatrice, dietro sua richiesta, a determinare se la progettazione dei cambiamenti, delle modifiche o delle riparazioni effettuate sotto il controllo dell'autorita' importatrice rispondono alle norme di navigabilita' ed ambientali in base alle quali tali prodotti aeronautici sono stati originariamente approvati dall'autorita' esportatrice. 2. Ciascuna autorita' di navigabilita' informera' l'altra di tutte le pertinenti leggi, regolamenti, norme e requisiti, in materia di navigabilita' e ambientali, nonche' sul suo sistema di certificazione di navigabilita' e ambientale. 3. Ciascuna autorita' di navigabilita' notifichera' il prima possibile all'autorita' di navigabilita' dell'altra Parte significative le revisioni che intende effettuare delle proprie norme e del proprio sistema di certificazione o di approvazione di navigabilita' e di protezione ambientale. Essa fornira' all'altra autorita' l'opportunita' di formulare osservazioni e terra' in debita considerazione le osservazioni formulate dall'altra autorita' sulla navigabilita' sulle previste revisioni. 4. Gli emendamenti alle procedure di certificazione dei prodotti aeronautici previsti dal presente Accordo devono essere oggetto di un accordo per iscritto tra le autorita' di navigabilita'. 5. Le autorita' di navigabilita' di entrambe le Parti si scambiano a vicenda assistenza per le valutazioni tecniche, come riterranno piu' opportuno.
Accordo - art. VIII
Art. VIII INTERPRETAZIONE In caso di interpretazione contraddittoria dei criteri di navigabilita' o ambientali o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorita' importatrice, riguardo alle certificazioni, approvazioni o accettazioni nell'ambito di questo Accordo, prevale l'interpretazione dell'autorita' importatrice.
Accordo - art. IX
Art. IX ATTUAZIONE 1. Le autorita' di navigabilita' elaboreranno un programma per le procedure di attuazione del presente Accordo.
Accordo - art. X
Art. X CESSAZIONE Ciascuna Parte contraente puo' in ogni tempo notificare l'altra Parte contraente della sua decisione di porre fino al presente Accordo, mediante l'invio di una nota diplomatica. L'Accordo avra' fine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica di cessazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. Tuttavia ciascuno Stato contraente continuera' ad adempiere i suoi obblighi enunciati all'Articolo VI del presente accordo, per tutto il tempo in cui ogni aereo importato in base al presente accordo sia immatricolato nei registri dello Stato importatore.
Accordo - art. XI
Art. XI ENTRATA IN VIGORE Il presente Accordo sara' approvato secondo la legislazione nazionale di ciascuno dei due Stati ed entrera' in vigore all'ultima data dello scambio di note che dichiara che gli adempimenti legislativi sono stati espletati. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Varsavia, il 24 Marzo 1994, in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica d'Italia Repubblica di Polonia
Accordo - Annesso
ANNESSO (A) Alianti per motore, alianti e loro parti sostitutive e di modifica. (B) Motori a stantuffo di 1000 H.P o meno, con adeguati reattori ed accessori e loro parti sostitutive e di modifica. (C) Piccoli aerei ad ala fissa aventi un peso lordo massimo di 12,500 libbre o meno esentasse, e loro parti sostitutive e di modifica, prodotto nell'una o nell'altra Parte contraente o in un altro Stato con cui le Parti contraenti hanno un accordo bilaterale di navigabilita' che include tale mezzo aereo. 1. Il presente Annesso sara' emendato come necessario per accordo reciproco delle Pari contraenti. 2. L'Annesso emendato entrera' in vigore il giorno dello scambio di note diplomatiche.